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IPSOA Quotidiano

Agenti e Mediatori: semplificazioni per le segnalazioni di Vigilanza

10/07/2026 - Con la comunicazione n. 42/26 l’OAM ha reso noto di aver aggiornato le modalità di trasmissione delle Segnalazioni di Vigilanza nell’ambito delle attività di controllo dell’Organismo. In tal modo sono state introdotte modalità più semplici per la compilazione e l’invio delle Segnalazioni di Vigilanza da parte di Agenti e Mediatori. Con la comunicazione n. 42/26 l’OAM ha reso noto di aver aggiornato le modalità di trasmissione delle Segnalazioni di Vigilanza nell’ambito delle attività di controllo dell’Organismo. In tal modo sono state introdotte modalità più semplici per la compilazione e l’invio delle Segnalazioni di Vigilanza da parte di Agenti e Mediatori.

Imposta di bollo sulla planimetria dell'area oggetto di concessione demaniale: quando è esclusa?

10/07/2026 - Con la risposta a interpello n. 140 del 10 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la planimetria non assume autonoma rilevanza documentale ai fini dell'imposta di bollo, risultando assorbita nell'unico atto digitale del titolo concessorio, del quale costituisce parte integrante. In tal caso l'imposta di bollo dovuta per l'anzidetta planimetria è assorbita dalla misura forfettaria di euro 16 dovuta per l'atto concessorio<strong>.</strong> Con la risposta a interpello n. 140 del 10 luglio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che la planimetria non assume autonoma rilevanza documentale ai fini dell'imposta di bollo, risultando assorbita nell'unico atto digitale del titolo concessorio, del quale costituisce parte integrante. In tal caso l'imposta di bollo dovuta per l'anzidetta planimetria è assorbita dalla misura forfettaria di euro 16 dovuta per l'atto concessorio.

Merci extra UE e immissione in libera pratica: i chiarimenti delle Dogane

10/07/2026 - Con la circolare n. 18 dell’8 luglio 2027, l’Agenzia delle Dogane ha fornito chiarimenti sulla procedura di controllo sui prodotti che entrano nel mercato dell’UE ai sensi del <a target="_blank" class="rich-legge" title="regolamento (ue) 10202019" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000878318SOMM">regolamento (ue) 1020/2019</a>, con riguardo alla differenza tra immissione sul mercato e immissione in libera pratica. Con la circolare n. 18 dell’8 luglio 2027, l’Agenzia delle Dogane ha fornito chiarimenti sulla procedura di controllo sui prodotti che entrano nel mercato dell’UE ai sensi del regolamento (ue) 1020/2019, con riguardo alla differenza tra immissione sul mercato e immissione in libera pratica.

CCNL Materiali da costruzione - PMI: disponibile la stesura a stampa

10/07/2026 - <p>Per i dipendenti dalle piccole e medie industrie del settore materiali da costruzione: lapidei, laterizi e cemento, Confapi Aniem con Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil hanno reso disponibile la stesura a stampa del CCNL 25 gennaio 2024. L'intesa modifica gli importi di alcuni minimi tabellari. Il nuovo contratto decorre dal 1° luglio 2022 e scade il 30 giugno 2025.</p> Per i dipendenti dalle piccole e medie industrie del settore materiali da costruzione: lapidei, laterizi e cemento, Confapi Aniem con Fillea Cgil, Filca Cisl e Feneal Uil hanno reso disponibile la stesura a stampa del CCNL 25 gennaio 2024. L'intesa modifica gli importi di alcuni minimi tabellari. Il nuovo contratto decorre dal 1° luglio 2022 e scade il 30 giugno 2025.

Tardivo rinnovo del CCNL e adeguamento retributivo automatico: un esempio in busta paga

10/07/2026 - Uno degli interventi più innovativi contenuti nel <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.L. n. 622026" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0001003337SOMM">D.L. n. 62/2026</a>, convertito dalla <a target="_blank" class="rich-legge" title="legge n. 1122026" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0001007292SOMM">legge n. 112/2026</a>, riguarda la tutela economica dei lavoratori nei periodi di vacanza contrattuale. Il legislatore ha introdotto un meccanismo volto a limitare gli effetti derivanti dal ritardo nel rinnovo dei contratti collettivi nazionali. In questo caso, si prevede, infatti, a favore dei dipendenti, il riconoscimento di un adeguamento retributivo collegato all'indice IPCA. La successiva sottoscrizione del contratto collettivo pone, tuttavia, una serie di questioni operative che interessano direttamente gli uffici che elaborano le paghe: come gestire gli adeguamenti già corrisposti? Come liquidare gli arretrati contrattuali e come applicare il regime fiscale agevolato previsto per gli incrementi retributivi? Analizziamo il coordinamento tra le diverse discipline, proponendo un esempio completo di elaborazione della busta paga. Uno degli interventi più innovativi contenuti nel D.L. n. 62/2026, convertito dalla legge n. 112/2026, riguarda la tutela economica dei lavoratori nei periodi di vacanza contrattuale. Il legislatore ha introdotto un meccanismo volto a limitare gli effetti derivanti dal ritardo nel rinnovo dei contratti collettivi nazionali. In questo caso, si prevede, infatti, a favore dei dipendenti, il riconoscimento di un adeguamento retributivo collegato all'indice IPCA. La successiva sottoscrizione del contratto collettivo pone, tuttavia, una serie di questioni operative che interessano direttamente gli uffici che elaborano le paghe: come gestire gli adeguamenti già corrisposti? Come liquidare gli arretrati contrattuali e come applicare il regime fiscale agevolato previsto per gli incrementi retributivi? Analizziamo il coordinamento tra le diverse discipline, proponendo un esempio completo di elaborazione della busta paga.

Asse.co solo per i consulenti del lavoro

10/07/2026 - Con sentenza n. 12539/2026 del 9 luglio il TAR del Lazio in parte dichiara inammissibile e in parte respinge il ricorso del CNDCEC contro la decisione dell’Ispettorato nazionale del lavoro di non stipulare il protocollo d’intesa con i commercialisti per quanto riguarda il potere di asseverazione della regolarità contributiva e previdenziale. Per quali motivi? Con sentenza n. 12539/2026 del 9 luglio il TAR del Lazio in parte dichiara inammissibile e in parte respinge il ricorso del CNDCEC contro la decisione dell’Ispettorato nazionale del lavoro di non stipulare il protocollo d’intesa con i commercialisti per quanto riguarda il potere di asseverazione della regolarità contributiva e previdenziale. Per quali motivi?

Errori contabili e piani di risanamento CCII: quando la correzione ha rilevanza fiscale immediata

10/07/2026 - Il <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.Lgs. 1922025" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000995711SOMM">D.Lgs. 192/2025</a> (<a target="_blank" title="correttivo IRPEF-IRES" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/12/20/correttivo-irpef-ires-novita-imprese-contribuenti">correttivo IRPEF-IRES</a>) ha ridisegnato in senso restrittivo la rilevanza fiscale della correzione degli errori contabili ai sensi dell'art. 83 TUIR, riservando il riconoscimento diretto nell'esercizio di correzione ai soli errori “non rilevanti” commessi da soggetti sottoposti a revisione legale obbligatoria. Per gli errori “rilevanti”, o in assenza dei presupposti, torna necessaria la dichiarazione integrativa relativa al periodo di competenza originario. Il tema assume particolare delicatezza quando le rettifiche emergono nell'ambito di un piano di risanamento predisposto ai sensi del Codice della crisi (CCII), dove è essenziale distinguere la correzione di un errore contabile pregresso dal semplice aggiornamento di una stima. Il D.Lgs. 192/2025 (correttivo IRPEF-IRES) ha ridisegnato in senso restrittivo la rilevanza fiscale della correzione degli errori contabili ai sensi dell'art. 83 TUIR, riservando il riconoscimento diretto nell'esercizio di correzione ai soli errori “non rilevanti” commessi da soggetti sottoposti a revisione legale obbligatoria. Per gli errori “rilevanti”, o in assenza dei presupposti, torna necessaria la dichiarazione integrativa relativa al periodo di competenza originario. Il tema assume particolare delicatezza quando le rettifiche emergono nell'ambito di un piano di risanamento predisposto ai sensi del Codice della crisi (CCII), dove è essenziale distinguere la correzione di un errore contabile pregresso dal semplice aggiornamento di una stima.

Criptovalute e diritto d'uso: nuove linee guida sulla gestione del rischio fiscale

07/07/2026 - Con un comunicato stampa del 7 luglio 2026, l’OIC informa che l’Agenzia delle Entrate, con <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/07/07/tfc-approvate-nuove-istruzioni-mappatura-rischi-fiscali" target="_blank" title="provvedimento del 6 luglio 2026">provvedimento del 6 luglio 2026</a>, ha approvato nuove istruzioni operative che integrano le Linee guida sulla gestione del rischio fiscale per le imprese in regime di <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.ipsoa.it/speciali/cooperative-compliance-riforma-fiscale" target="_blank" title="adempimento collaborativo">adempimento collaborativo</a>. Il documento prosegue il percorso avviato con le indicazioni del 2025 e del gennaio 2026 ed è frutto del lavoro congiunto del tavolo tecnico Agenzia delle Entrate-OIC. Le nuove schede riguardano due ambiti specifici: il trattamento contabile delle cripto‑valute e quello del diritto d’uso esclusivo di un’infrastruttura. L’OIC cura gli aspetti contabili, mentre l’Agenzia presidia i profili fiscali. Le linee guida supportano le imprese che intendono aderire al regime, il quale richiede un sistema efficace di controllo del rischio fiscale e consente un dialogo preventivo con l’Amministrazione finanziaria. Istituito nel 2015 e rafforzato dal D.Lgs. n. 221/2023, il regime prevede soglie di accesso più ampie e strumenti avanzati di gestione delle questioni fiscali complesse. Con un comunicato stampa del 7 luglio 2026, l’OIC informa che l’Agenzia delle Entrate, con provvedimento del 6 luglio 2026, ha approvato nuove istruzioni operative che integrano le Linee guida sulla gestione del rischio fiscale per le imprese in regime di adempimento collaborativo. Il documento prosegue il percorso avviato con le indicazioni del 2025 e del gennaio 2026 ed è frutto del lavoro congiunto del tavolo tecnico Agenzia delle Entrate-OIC. Le nuove schede riguardano due ambiti specifici: il trattamento contabile delle cripto‑valute e quello del diritto d’uso esclusivo di un’infrastruttura. L’OIC cura gli aspetti contabili, mentre l’Agenzia presidia i profili fiscali. Le linee guida supportano le imprese che intendono aderire al regime, il quale richiede un sistema efficace di controllo del rischio fiscale e consente un dialogo preventivo con l’Amministrazione finanziaria. Istituito nel 2015 e rafforzato dal D.Lgs. n. 221/2023, il regime prevede soglie di accesso più ampie e strumenti avanzati di gestione delle questioni fiscali complesse.

Sostenibilità: la Commissione Europea pubblica gli ESRS aggiornati

03/07/2026 - La Commissione europea ha pubblicato l’atto delegato che introduce il sistema rivisto degli standard europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS) e lo standard volontario per la rendicontazione di sostenibilità. EFRAG evidenzia che gli ESRS aggiornati semplificano e razionalizzano gli obblighi informativi e si applicheranno agli esercizi finanziari avviati dal 1° gennaio 2027, con possibilità di adozione anticipata per il 2026 dopo l’entrata in vigore dell’atto delegato. Entrambi gli atti sono ora trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio per l’esame previsto dalla procedura legislativa; in assenza di opposizione, entreranno in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione europea ha pubblicato l’atto delegato che introduce il sistema rivisto degli standard europei di rendicontazione di sostenibilità (ESRS) e lo standard volontario per la rendicontazione di sostenibilità. EFRAG evidenzia che gli ESRS aggiornati semplificano e razionalizzano gli obblighi informativi e si applicheranno agli esercizi finanziari avviati dal 1° gennaio 2027, con possibilità di adozione anticipata per il 2026 dopo l’entrata in vigore dell’atto delegato. Entrambi gli atti sono ora trasmessi al Parlamento europeo e al Consiglio per l’esame previsto dalla procedura legislativa; in assenza di opposizione, entreranno in vigore dopo la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fondo Bambini Oncologici: al via il riparto delle risorse

10/07/2026 - Con un avviso del 9 luglio 2026 sul Fondo Bambini Oncologici, il Ministero del Lavoro ha comunicato che si è proceduto all'attribuzione e riparto delle risorse finanziarie destinate al finanziamento delle associazioni proponenti i progetti ammessi al finanziamento. Con un avviso del 9 luglio 2026 sul Fondo Bambini Oncologici, il Ministero del Lavoro ha comunicato che si è proceduto all'attribuzione e riparto delle risorse finanziarie destinate al finanziamento delle associazioni proponenti i progetti ammessi al finanziamento.

Credito d'imposta Transizione 5.0: preoccupazione per la compensazione entro il 2026

09/07/2026 - Con comunicato stampa del 9 luglio 2026, CNA ha mostrato preoccupazione per le modalità di utilizzo del credito d’imposta Transizione 5.0 previste dall’<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 8" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0001001334ART23">art. 8</a>, comma 3, del <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.L. n. 382026" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0001001334SOMM">D.L. n. 38/2026</a>. L’attuale interpretazione della norma impone alle imprese di compensare l’intero credito <a target="_blank" title="tramite F24" href="https://www.ipsoa.it/guide/modelli-f24-f23-vanno-utilizzati">tramite F24</a> entro il 31 dicembre 2026. Tale scadenza che, per molte piccole e medie imprese, rischia di trasformare l’incentivo in un beneficio solo parziale, con la perdita della quota non utilizzata entro l’anno. Con comunicato stampa del 9 luglio 2026, CNA ha mostrato preoccupazione per le modalità di utilizzo del credito d’imposta Transizione 5.0 previste dall’art. 8, comma 3, del D.L. n. 38/2026. L’attuale interpretazione della norma impone alle imprese di compensare l’intero credito tramite F24 entro il 31 dicembre 2026. Tale scadenza che, per molte piccole e medie imprese, rischia di trasformare l’incentivo in un beneficio solo parziale, con la perdita della quota non utilizzata entro l’anno.

Credito d'imposta ZES Unica 2026: a cosa fare attenzione nella fase di realizzazione degli investimenti?

09/07/2026 - Conclusa la fase di prenotazione del credito d'imposta ZES Unica 2026, le imprese sono chiamate a realizzare gli investimenti programmati per poi confermarli mediante la comunicazione integrativa. Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate impongono il rispetto del progetto originariamente comunicato, limitando non solo l'aumento dell'investimento complessivo, ma anche la possibilità di modificare la distribuzione delle singole categorie di beni. Quali sono le cautele da adottare nella fase di realizzazione degli investimenti? Conclusa la fase di prenotazione del credito d'imposta ZES Unica 2026, le imprese sono chiamate a realizzare gli investimenti programmati per poi confermarli mediante la comunicazione integrativa. Le istruzioni dell'Agenzia delle Entrate impongono il rispetto del progetto originariamente comunicato, limitando non solo l'aumento dell'investimento complessivo, ma anche la possibilità di modificare la distribuzione delle singole categorie di beni. Quali sono le cautele da adottare nella fase di realizzazione degli investimenti?

Consorzi di tutela IG: stabiliti requisiti, compiti e ambiti operativi

10/07/2026 - Il <a target="_blank" class="rich-legge" title="decreto 3 giugno 2026" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0001008137SOMM">decreto 3 giugno 2026</a> del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste,, pubblicato in G.U. n.157del 9 luglio 2026, attua gli artt. 32‑33 del <a target="_blank" class="rich-legge" title="regolamento (UE) 20241143" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000961799SOMM">regolamento (UE) 2024/1143</a>, definendo le norme nazionali per la costituzione e il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e IGP dei prodotti agricoli e alimentari. Il decreto stabilisce requisiti, organizzazione, funzioni e responsabilità dei gruppi di produttori, incluse attività di valorizzazione, promozione, informazione al consumatore, tutela, vigilanza e gestione della IG. Individua le filiere ammesse (formaggi, ortofrutticoli, olii, carni, panetteria, aceti, pasticceria, prodotti ittici, pasta, cioccolato, sale, ecc.) e le categorie di operatori che possono aderire. Il consorzio riconosciuto, unico soggetto incaricato delle funzioni ufficiali, opera anche in raccordo con gli attori territoriali per iniziative di sostenibilità, sviluppo turistico e valorizzazione locale, nel rispetto degli obblighi informativi e dei controlli ministeriali. Il decreto 3 giugno 2026 del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste,, pubblicato in G.U. n.157del 9 luglio 2026, attua gli artt. 32‑33 del regolamento (UE) 2024/1143, definendo le norme nazionali per la costituzione e il riconoscimento dei consorzi di tutela delle DOP e IGP dei prodotti agricoli e alimentari. Il decreto stabilisce requisiti, organizzazione, funzioni e responsabilità dei gruppi di produttori, incluse attività di valorizzazione, promozione, informazione al consumatore, tutela, vigilanza e gestione della IG. Individua le filiere ammesse (formaggi, ortofrutticoli, olii, carni, panetteria, aceti, pasticceria, prodotti ittici, pasta, cioccolato, sale, ecc.) e le categorie di operatori che possono aderire. Il consorzio riconosciuto, unico soggetto incaricato delle funzioni ufficiali, opera anche in raccordo con gli attori territoriali per iniziative di sostenibilità, sviluppo turistico e valorizzazione locale, nel rispetto degli obblighi informativi e dei controlli ministeriali.

FERX Transitorio: aggiornate le regole operative

10/07/2026 - Il decreto n. 68 del 10 luglio 2026 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, aggiorna le Regole operative del <a target="_blank" class="rich-legge" title="DM 30 dicembre 2024" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000977977SOMM">DM 30 dicembre 2024</a> relative al meccanismo FERX Transitorio, approvando le integrazioni predisposte dal GSE. Il documento, articolato in una Parte A e una Parte B, introduce precisazioni sulle procedure competitive, sui modelli di garanzia definitiva e sui termini di svincolo, disciplina la corretta determinazione della potenza nominale cumulata per impianti ≤1 MW e chiarisce il divieto di trasferimento a terzi degli impianti ammessi prima dell’entrata in esercizio. La Parte B definisce le modalità di accesso diretto, le comunicazioni di avvio lavori e di entrata in esercizio, nonché i requisiti per l’erogazione dei prezzi di aggiudicazione. Il decreto n. 68 del 10 luglio 2026 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, aggiorna le Regole operative del DM 30 dicembre 2024 relative al meccanismo FERX Transitorio, approvando le integrazioni predisposte dal GSE. Il documento, articolato in una Parte A e una Parte B, introduce precisazioni sulle procedure competitive, sui modelli di garanzia definitiva e sui termini di svincolo, disciplina la corretta determinazione della potenza nominale cumulata per impianti ≤1 MW e chiarisce il divieto di trasferimento a terzi degli impianti ammessi prima dell’entrata in esercizio. La Parte B definisce le modalità di accesso diretto, le comunicazioni di avvio lavori e di entrata in esercizio, nonché i requisiti per l’erogazione dei prezzi di aggiudicazione.

Dominio pubblico online sì, ma con blocchi geografici nei Paesi protetti

10/07/2026 - La Corte di giustizia UE, con la sentenza del 9 luglio 2026 nella causa C‑788/24, ha stabilito che un’opera divenuta di dominio pubblico in alcuni Stati membri può essere pubblicata online gratuitamente, anche se resta protetta in altri Stati membri, purché il sito applichi misure tecnologiche efficaci di blocco geografico. Tali misure sono considerate efficaci anche se tecnicamente eludibili tramite VPN. La Corte chiarisce che, in assenza di un blocco adeguato, la messa online costituirebbe una comunicazione al pubblico vietata dal titolare dei diritti negli Stati in cui l’opera è ancora protetta. La responsabilità ricade sul soggetto che pubblica l’opera, non sul fornitore del VPN. Il giudice nazionale deve verificare che l’accesso sia limitato ai soli utenti situati negli Stati membri in cui l’opera è di dominio pubblico, garantendo così la tutela del titolare nei paesi in cui la protezione perdura. La Corte di giustizia UE, con la sentenza del 9 luglio 2026 nella causa C‑788/24, ha stabilito che un’opera divenuta di dominio pubblico in alcuni Stati membri può essere pubblicata online gratuitamente, anche se resta protetta in altri Stati membri, purché il sito applichi misure tecnologiche efficaci di blocco geografico. Tali misure sono considerate efficaci anche se tecnicamente eludibili tramite VPN. La Corte chiarisce che, in assenza di un blocco adeguato, la messa online costituirebbe una comunicazione al pubblico vietata dal titolare dei diritti negli Stati in cui l’opera è ancora protetta. La responsabilità ricade sul soggetto che pubblica l’opera, non sul fornitore del VPN. Il giudice nazionale deve verificare che l’accesso sia limitato ai soli utenti situati negli Stati membri in cui l’opera è di dominio pubblico, garantendo così la tutela del titolare nei paesi in cui la protezione perdura.

Quotidiano Giuridico

La corruzione tra privati come reato di pericolo a tutela lealistica

10/07/2026 - La fattispecie tutela la trasparenza del mercato, il divieto di concorrenza sleale tra più imprese e i rapporti fiduciari interni all'ente (Cassazione n. 13515/2026)

OCF rilancia il progetto sul fascicolo elettronico dei detenuti

10/07/2026 - L’Organismo Congressuale Forense richiama l’attenzione sulla condizione nelle carceri chiedendo alla politica un approccio alla questione di carattere strutturale e non emergenziale

Graduatorie concorsuali, scorrimento e limiti al depennamento

10/07/2026 - Il principio del pubblico concorso tra durata della graduatoria e tutela dell’idoneo. La sentenza del TAR Puglia n. 762/2026

Speciali

Pace fiscale

Fonte: ipsoa.it

Reddito di cittadinanza

Fonte: ipsoa.it

Quota 100 e pensioni 2019

Fonte: ipsoa.it

Fattura elettronica

Fonte: ipsoa.it

Tariffe Inail 2019

Fonte: ipsoa.it

Auto: ecotassa e bonus 2019

Fonte: ipsoa.it

Fondo Garanzia PMI

Fonte: ipsoa.it

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