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IPSOA Quotidiano
Pensione da ente francese: il trattamento fiscale per il residente in Italia
29/05/2026 - Con la risposta a interpello n. 113 del 29 maggio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che le pensioni, erogate dalla CNIEG alla categoria professionale del personale delle industrie elettriche e del gas, sono ricomprese nell'elenco delle prestazioni pensionistiche da considerarsi incluse nel regime di sicurezza sociale francese. In base alle suddette considerazioni, la pensione rientra nell'ambito applicativo dell'articolo 18, paragrafo 2, del <strong>Trattato internazionale</strong>, con conseguente imposizione concorrente, a decorrere dal periodo d'imposta Y, in Francia, Stato della fonte del reddito ed in Italia, Stato di residenza del Contribuente. Con la risposta a interpello n. 113 del 29 maggio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che le pensioni, erogate dalla CNIEG alla categoria professionale del personale delle industrie elettriche e del gas, sono ricomprese nell'elenco delle prestazioni pensionistiche da considerarsi incluse nel regime di sicurezza sociale francese. In base alle suddette considerazioni, la pensione rientra nell'ambito applicativo dell'articolo 18, paragrafo 2, del Trattato internazionale, con conseguente imposizione concorrente, a decorrere dal periodo d'imposta Y, in Francia, Stato della fonte del reddito ed in Italia, Stato di residenza del Contribuente.
Ex medico residente in Lussemburgo: il trattamento fiscale
29/05/2026 - Con la risposta a interpello n. 112 del 29 maggio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le quote parti del trattamento pensionistico afferenti ai contributi versati quale iscritta all'Albo professionale e esercente una libera professione medica, devono essere assoggettate ad imposizione esclusiva in Lussemburgo (Stato di residenza) e, pertanto, non sono sottoposte ad alcuna imposizione nel nostro Paese, in base alle disposizioni contenute nell'articolo 22, paragrafo 1, del citato Trattato internazionale. Con la risposta a interpello n. 112 del 29 maggio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che le quote parti del trattamento pensionistico afferenti ai contributi versati quale iscritta all'Albo professionale e esercente una libera professione medica, devono essere assoggettate ad imposizione esclusiva in Lussemburgo (Stato di residenza) e, pertanto, non sono sottoposte ad alcuna imposizione nel nostro Paese, in base alle disposizioni contenute nell'articolo 22, paragrafo 1, del citato Trattato internazionale.
Assegno vitalizio a ex consigliere regionale residente in Tunisia: non è soggetto a tassazione in Italia
29/05/2026 - Con la risposta a interpello n. 114 del 29 maggio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli assegni vitalizi erogati in dipendenza della cessazione delle cariche elettive ricadono nell'ambito applicativo dell'<a target="_blank" class="rich-legge" title="articolo 50" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110002ART52">articolo 50</a>, comma 1, lettera g), del <a target="_blank" class="rich-legge" title="TUIR" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110002SOMM">TUIR</a>, e gli stessi, se percepiti da soggetti non residenti, non si considerano prodotti in Italia e, quindi, non devono essere assoggettati ad imposizione nel nostro Paese, indipendentemente dall'applicazione della normativa internazionale contenuta nelle vigenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni. Con la risposta a interpello n. 114 del 29 maggio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che gli assegni vitalizi erogati in dipendenza della cessazione delle cariche elettive ricadono nell'ambito applicativo dell'articolo 50, comma 1, lettera g), del TUIR, e gli stessi, se percepiti da soggetti non residenti, non si considerano prodotti in Italia e, quindi, non devono essere assoggettati ad imposizione nel nostro Paese, indipendentemente dall'applicazione della normativa internazionale contenuta nelle vigenti Convenzioni per evitare le doppie imposizioni.
Accordo Italia-Albania sulla sicurezza sociale: dal 1° giugno Polo pensioni a Lecce
29/05/2026 - L’INPS, con il messaggio n. 1790 del 2026, riorganizza la gestione delle domande di pensione presentate dai residenti in Albania in applicazione dell’Accordo bilaterale di sicurezza sociale tra Italia e Albania. Dal 1° giugno 2026 il Polo specializzato incaricato della trattazione delle domande trasmesse dall’Istituto albanese ISSH sarà trasferito dalla Direzione provinciale di Perugia alla Direzione provinciale di Lecce. La riorganizzazione si inserisce nel processo di razionalizzazione delle attività ad alta specializzazione e mira a garantire maggiore efficienza nella gestione delle prestazioni pensionistiche in regime internazionale, assicurando la continuità operativa degli scambi telematici e dei servizi rivolti agli assicurati residenti in Albania. L’INPS, con il messaggio n. 1790 del 2026, riorganizza la gestione delle domande di pensione presentate dai residenti in Albania in applicazione dell’Accordo bilaterale di sicurezza sociale tra Italia e Albania. Dal 1° giugno 2026 il Polo specializzato incaricato della trattazione delle domande trasmesse dall’Istituto albanese ISSH sarà trasferito dalla Direzione provinciale di Perugia alla Direzione provinciale di Lecce. La riorganizzazione si inserisce nel processo di razionalizzazione delle attività ad alta specializzazione e mira a garantire maggiore efficienza nella gestione delle prestazioni pensionistiche in regime internazionale, assicurando la continuità operativa degli scambi telematici e dei servizi rivolti agli assicurati residenti in Albania.
Invalidità civile: ripristino prestazioni economiche negate, revocate o sospese
29/05/2026 - L’INPS, con il messaggio n. 1791 del 2026, fornisce nuove indicazioni operative per il ripristino delle prestazioni economiche di invalidità civile, cecità e sordità nei casi di rigetto della domanda, revoca o sospensione per mancanza dei requisiti socio-economici. Le istruzioni chiariscono le modalità di presentazione delle domande di ripristino e ricostituzione, confermando il principio della netta separazione tra accertamento sanitario e verifica dei requisiti amministrativi. In presenza di un verbale sanitario ancora valido, l’interessato non dovrà avviare un nuovo iter di accertamento medico-legale per ottenere la concessione o la riattivazione della prestazione economica. Il messaggio fornisce inoltre importanti precisazioni sull’applicazione della riforma della disabilità e sulle verifiche straordinarie dei verbali sanitari. L’INPS, con il messaggio n. 1791 del 2026, fornisce nuove indicazioni operative per il ripristino delle prestazioni economiche di invalidità civile, cecità e sordità nei casi di rigetto della domanda, revoca o sospensione per mancanza dei requisiti socio-economici. Le istruzioni chiariscono le modalità di presentazione delle domande di ripristino e ricostituzione, confermando il principio della netta separazione tra accertamento sanitario e verifica dei requisiti amministrativi. In presenza di un verbale sanitario ancora valido, l’interessato non dovrà avviare un nuovo iter di accertamento medico-legale per ottenere la concessione o la riattivazione della prestazione economica. Il messaggio fornisce inoltre importanti precisazioni sull’applicazione della riforma della disabilità e sulle verifiche straordinarie dei verbali sanitari.
Minimali INAIL: basi imponibili aggiornate per il calcolo dei premi assicurativi
29/05/2026 - Con la circolare n. 25 del 2026, l'INAIL ha definito i nuovi limiti minimi di retribuzione imponibile da utilizzare per il calcolo dei premi assicurativi nel 2026. L'aggiornamento, conseguente alla rivalutazione ISTAT dell'1,4%, interessa la generalità dei lavoratori dipendenti, gli operai agricoli, i rapporti part-time, i collaboratori coordinati e continuativi, i riders autonomi e numerose categorie soggette a retribuzioni convenzionali. La circolare fornisce inoltre i nuovi valori di riferimento per i premi speciali unitari di artigiani, pescatori autonomi, studenti e beneficiari dei Progetti Utili alla Collettività (PUC). Un intervento di particolare interesse per consulenti del lavoro e aziende, chiamati ad adeguare le basi imponibili e a verificare il corretto assolvimento degli obblighi assicurativi nel corso dell'anno. Con la circolare n. 25 del 2026, l'INAIL ha definito i nuovi limiti minimi di retribuzione imponibile da utilizzare per il calcolo dei premi assicurativi nel 2026. L'aggiornamento, conseguente alla rivalutazione ISTAT dell'1,4%, interessa la generalità dei lavoratori dipendenti, gli operai agricoli, i rapporti part-time, i collaboratori coordinati e continuativi, i riders autonomi e numerose categorie soggette a retribuzioni convenzionali. La circolare fornisce inoltre i nuovi valori di riferimento per i premi speciali unitari di artigiani, pescatori autonomi, studenti e beneficiari dei Progetti Utili alla Collettività (PUC). Un intervento di particolare interesse per consulenti del lavoro e aziende, chiamati ad adeguare le basi imponibili e a verificare il corretto assolvimento degli obblighi assicurativi nel corso dell'anno.
IFRS 20 Attività e passività regolamentate: come rappresentare le differenze temporali
29/05/2026 - Il <a target="_blank" title="nuovo IFRS 20" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/05/28/ifrs-20-principio-contabile-attivita-passivita-regolamentate">nuovo IFRS 20</a> disciplina la contabilizzazione delle attività e passività regolatorie nelle imprese soggette a regolazione tariffaria. Il principio, che si applica agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2029 o data successiva, con facoltà di applicazione anticipata, mira a rappresentare in modo più fedele gli effetti delle differenze temporali, che sorgono quando i beni o servizi sono forniti in un esercizio, ma il relativo corrispettivo viene recuperato attraverso le tariffe in un periodo successivo. Il nuovo standard migliora inoltre la comparabilità tra imprese operanti in settori regolamentati, come utilities ed energia. Il nuovo IFRS 20 disciplina la contabilizzazione delle attività e passività regolatorie nelle imprese soggette a regolazione tariffaria. Il principio, che si applica agli esercizi aventi inizio dal 1° gennaio 2029 o data successiva, con facoltà di applicazione anticipata, mira a rappresentare in modo più fedele gli effetti delle differenze temporali, che sorgono quando i beni o servizi sono forniti in un esercizio, ma il relativo corrispettivo viene recuperato attraverso le tariffe in un periodo successivo. Il nuovo standard migliora inoltre la comparabilità tra imprese operanti in settori regolamentati, come utilities ed energia.
IFRS 20: nuovo principio contabile su attività e passività regolamentate
27/05/2026 - IASB ha pubblicato il 27 maggio 2026 l’IFRS 20 Attività e passività regolamentate, nuovo principio contabile destinato alle imprese soggette a regolamentazione tariffaria. Lo standard mira a migliorare la comprensione, da parte degli investitori, degli effetti della regolazione sulla performance, sulla situazione patrimoniale e sui flussi di cassa futuri. L’IFRS 20 introduce il concetto di “differenza temporale”, imponendo la rilevazione in bilancio degli scostamenti tra il momento di erogazione dei servizi regolamentati e quello in cui possono essere addebitati ai clienti. Il principio riduce la diversità delle prassi e rafforza la comparabilità nei settori regolamentati. L’IFRS 20 si applica ai periodi che iniziano dal 1° gennaio 2029, con possibilità di adozione anticipata; integra l’IFRS 15 e sostituisce l’IFRS 14. IASB ha pubblicato il 27 maggio 2026 l’IFRS 20 Attività e passività regolamentate, nuovo principio contabile destinato alle imprese soggette a regolamentazione tariffaria. Lo standard mira a migliorare la comprensione, da parte degli investitori, degli effetti della regolazione sulla performance, sulla situazione patrimoniale e sui flussi di cassa futuri. L’IFRS 20 introduce il concetto di “differenza temporale”, imponendo la rilevazione in bilancio degli scostamenti tra il momento di erogazione dei servizi regolamentati e quello in cui possono essere addebitati ai clienti. Il principio riduce la diversità delle prassi e rafforza la comparabilità nei settori regolamentati. L’IFRS 20 si applica ai periodi che iniziano dal 1° gennaio 2029, con possibilità di adozione anticipata; integra l’IFRS 15 e sostituisce l’IFRS 14.
Nuovo OIC 10 per rafforzare l'efficacia informativa del rendiconto finanziario
25/05/2026 - Classificazione dei flussi finanziari relativi agli interessi incassati e pagati e ai dividendi incassati, rappresentazione dei flussi derivanti da operazioni di factoring e reverse factoring, obblighi di informativa aggiuntiva concernenti le voci residuali e nuovo schema di rendiconto finanziario: sono le principali novità del principio contabile OIC 10, <a target="_blank" title="in consultazione fino al 31 luglio 2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/05/21/oic-pubblica-consultazione-bozza-oic-10-rendiconto-finanziario">in consultazione fino al 31 luglio 2026</a>, che si propone di rafforzare l’efficacia informativa del rendiconto finanziario. Classificazione dei flussi finanziari relativi agli interessi incassati e pagati e ai dividendi incassati, rappresentazione dei flussi derivanti da operazioni di factoring e reverse factoring, obblighi di informativa aggiuntiva concernenti le voci residuali e nuovo schema di rendiconto finanziario: sono le principali novità del principio contabile OIC 10, in consultazione fino al 31 luglio 2026, che si propone di rafforzare l’efficacia informativa del rendiconto finanziario.
Sicurezza trattori agricoli: proroga al 15 settembre 2026 per la presentazione delle domande del contributo
29/05/2026 - ISMEA ha pubblicato il bando dedicato agli interventi di ammodernamento e miglioramento della sicurezza dei trattori agricoli e forestali, previsto dall’Accordo MASAF–INAIL–ISMEA–CREA del 9 dicembre 2025. La misura, dotata di 10 milioni di euro, finanzia a fondo perduto gli interventi indicati nel preventivo allegato alla domanda. L’accesso alla piattaforma informatica per accreditamento, compilazione e preconvalida è consentito dal 15 aprile al 15 maggio 2026, con orari differenziati nel primo e nell’ultimo giorno. Le domande possono essere presentate dal 19 al 29 maggio 2026. Con successivo aggiornamento, il termine per la presentazione è stato posticipato al 15 settembre 2026, mentre la pubblicazione dell’elenco delle domande presentate slitta dal 12 giugno al 2 ottobre 2026. ISMEA ha pubblicato il bando dedicato agli interventi di ammodernamento e miglioramento della sicurezza dei trattori agricoli e forestali, previsto dall’Accordo MASAF–INAIL–ISMEA–CREA del 9 dicembre 2025. La misura, dotata di 10 milioni di euro, finanzia a fondo perduto gli interventi indicati nel preventivo allegato alla domanda. L’accesso alla piattaforma informatica per accreditamento, compilazione e preconvalida è consentito dal 15 aprile al 15 maggio 2026, con orari differenziati nel primo e nell’ultimo giorno. Le domande possono essere presentate dal 19 al 29 maggio 2026. Con successivo aggiornamento, il termine per la presentazione è stato posticipato al 15 settembre 2026, mentre la pubblicazione dell’elenco delle domande presentate slitta dal 12 giugno al 2 ottobre 2026.
Clean energy transition partnership, joint call 2026: requisiti, progetti e finanziamenti UE
29/05/2026 - Il bando 2026 Clean energy transition partnership finanzia ricerca e innovazione per la transizione energetica. A partire dall’8 giugno 2026 imprese, PMI e startup, organizzate in partnership internazionali con altri soggetti pubblici o privati, possono presentare progetti di sviluppo di tecnologie pulite industriali in precisi ambiti strategici. L’iter si divide in due fasi. Dall’8 giugno si apre lo sportello per la presentazione delle proposte di progetto sintetiche che, se selezionate, potranno essere successivamente completate e presentate nella loro versione finale a partire da gennaio 2027 fino a marzo dello stesso anno. Quali sono i settori oggetto di finanziamento? Il bando 2026 Clean energy transition partnership finanzia ricerca e innovazione per la transizione energetica. A partire dall’8 giugno 2026 imprese, PMI e startup, organizzate in partnership internazionali con altri soggetti pubblici o privati, possono presentare progetti di sviluppo di tecnologie pulite industriali in precisi ambiti strategici. L’iter si divide in due fasi. Dall’8 giugno si apre lo sportello per la presentazione delle proposte di progetto sintetiche che, se selezionate, potranno essere successivamente completate e presentate nella loro versione finale a partire da gennaio 2027 fino a marzo dello stesso anno. Quali sono i settori oggetto di finanziamento?
Voucher per l'acquisto di decoder: criteri e modalità per la concessione del contributo
28/05/2026 - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il DM 19 maggio 2026, che disciplina criteri e modalità per la concessione del contributo economico per l’acquisto di decoder DVB‑T2/S2 e HEVC Main 10. Il contributo, erogato sotto forma di Voucher, è destinato all’Utente finale maggiorenne per l’acquisto di un solo decoder per famiglia anagrafica, a condizione che nessun componente abbia già beneficiato di analoghi incentivi e che la famiglia risulti in regola con il canone RAI. L’agevolazione copre fino al 70% del costo, entro 30 euro per decoder terrestri e 70 euro per quelli satellitari, nel limite delle risorse disponibili (30 milioni di euro). Il decreto istituisce un Elenco informatico dei decoder ammissibili, basato su DSAN dei produttori/importatori, e prevede la registrazione obbligatoria dei venditori nella piattaforma informatica, con codice ATECO compatibile.abstract Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il DM 19 maggio 2026, che disciplina criteri e modalità per la concessione del contributo economico per l’acquisto di decoder DVB‑T2/S2 e HEVC Main 10. Il contributo, erogato sotto forma di Voucher, è destinato all’Utente finale maggiorenne per l’acquisto di un solo decoder per famiglia anagrafica, a condizione che nessun componente abbia già beneficiato di analoghi incentivi e che la famiglia risulti in regola con il canone RAI. L’agevolazione copre fino al 70% del costo, entro 30 euro per decoder terrestri e 70 euro per quelli satellitari, nel limite delle risorse disponibili (30 milioni di euro). Il decreto istituisce un Elenco informatico dei decoder ammissibili, basato su DSAN dei produttori/importatori, e prevede la registrazione obbligatoria dei venditori nella piattaforma informatica, con codice ATECO compatibile.abstract
IMERA: nuovo regolamento per preparazione, vigilanza ed emergenza del Mercato unico
29/05/2026 - L’entrata in applicazione del regolamento IMERA il 29 maggio 2026 dota l’UE di un quadro permanente per prevenire e gestire crisi che minacciano il corretto funzionamento del Mercato unico. Il sistema si articola su tre livelli: una modalità ordinaria di preparazione, in cui Commissione e Stati membri monitorano la resilienza attraverso allerta precoce ed esercitazioni; una modalità di vigilanza, attivabile dal Consiglio in presenza di rischi emergenti, che consente un controllo rafforzato sulle catene di approvvigionamento critiche; e una modalità di emergenza, prevista per gravi perturbazioni, che abilita misure mirate quali appalti coordinati, richieste informative alle imprese e limitazioni a restrizioni nazionali che ostacolano la libera circolazione. L’entrata in applicazione del regolamento IMERA il 29 maggio 2026 dota l’UE di un quadro permanente per prevenire e gestire crisi che minacciano il corretto funzionamento del Mercato unico. Il sistema si articola su tre livelli: una modalità ordinaria di preparazione, in cui Commissione e Stati membri monitorano la resilienza attraverso allerta precoce ed esercitazioni; una modalità di vigilanza, attivabile dal Consiglio in presenza di rischi emergenti, che consente un controllo rafforzato sulle catene di approvvigionamento critiche; e una modalità di emergenza, prevista per gravi perturbazioni, che abilita misure mirate quali appalti coordinati, richieste informative alle imprese e limitazioni a restrizioni nazionali che ostacolano la libera circolazione.
EU Inc: l'analisi di Assonime su modello societario e enforcement
29/05/2026 - Assonime, nel documento di consultazione n. 11/2026, illustra la propria posizione sulla Proposta di regolamento “EU Inc.” (COM(2026)321), accogliendola come «un cambio di passo significativo nel processo di integrazione europea» e come «un manifesto politico per l’Europa» volto a rafforzare crescita, competitività e innovazione. Se attuata coerentemente, secondo Assonime, la EU Inc. potrebbe costituire il primo nucleo di un autentico diritto societario europeo integrato. La EU Inc. è presentata come una forma societaria opzionale interamente disciplinata da norme europee, caratterizzata da flessibilità, digitalizzazione integrale e ampia autonomia statutaria, con una disciplina che copre costituzione, capitale, governance e responsabilità degli amministratori, riducendo il ricorso ai diritti nazionali. Centrale è l’art. 4, che definisce la gerarchia delle fonti e la residualità del diritto nazionale. Assonime propone di eliminare il comma 3 per rafforzare l’autosufficienza del modello. Criticità emergono sul piano dell’enforcement, per il rischio di divergenze applicative: si richiedono sezioni giudiziarie specializzate, banca dati europea e formazione congiunta. Assonime, nel documento di consultazione n. 11/2026, illustra la propria posizione sulla Proposta di regolamento “EU Inc.” (COM(2026)321), accogliendola come «un cambio di passo significativo nel processo di integrazione europea» e come «un manifesto politico per l’Europa» volto a rafforzare crescita, competitività e innovazione. Se attuata coerentemente, secondo Assonime, la EU Inc. potrebbe costituire il primo nucleo di un autentico diritto societario europeo integrato. La EU Inc. è presentata come una forma societaria opzionale interamente disciplinata da norme europee, caratterizzata da flessibilità, digitalizzazione integrale e ampia autonomia statutaria, con una disciplina che copre costituzione, capitale, governance e responsabilità degli amministratori, riducendo il ricorso ai diritti nazionali. Centrale è l’art. 4, che definisce la gerarchia delle fonti e la residualità del diritto nazionale. Assonime propone di eliminare il comma 3 per rafforzare l’autosufficienza del modello. Criticità emergono sul piano dell’enforcement, per il rischio di divergenze applicative: si richiedono sezioni giudiziarie specializzate, banca dati europea e formazione congiunta.
Modelli 231 e reati ambientali: come cambia la mappa dei rischi d'impresa nel 2026
28/05/2026 - Il <a target="_blank" title="D.Lgs. n. 81/2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/05/19/ambiente-gu-nuove-fattispecie-aggravanti-crimini-ambientali">D.Lgs. n. 81/2026</a>, adottato in attuazione della direttiva (UE) n. 2024/1203, entra in vigore il 2 giugno 2026 riscrivendo e rafforzando il sistema dei delitti ambientali nel codice penale. Il decreto, in particolare, introduce nuove fattispecie incriminatrici settoriali (ozono e gas fluorurati), istituisce strumenti di governance e coordinamento investigativo e incide in modo mirato sul catalogo 231, potenziando il perimetro della responsabilità degli enti e la scala sanzionatoria. Con riferimento ai modelli 231 quali sono in particolare le implicazioni in termini di compliance, modelli organizzativi e gestione del rischio ambientale “di filiera”? Il D.Lgs. n. 81/2026, adottato in attuazione della direttiva (UE) n. 2024/1203, entra in vigore il 2 giugno 2026 riscrivendo e rafforzando il sistema dei delitti ambientali nel codice penale. Il decreto, in particolare, introduce nuove fattispecie incriminatrici settoriali (ozono e gas fluorurati), istituisce strumenti di governance e coordinamento investigativo e incide in modo mirato sul catalogo 231, potenziando il perimetro della responsabilità degli enti e la scala sanzionatoria. Con riferimento ai modelli 231 quali sono in particolare le implicazioni in termini di compliance, modelli organizzativi e gestione del rischio ambientale “di filiera”?
Quotidiano Giuridico
L'indennità paesaggistica non è una sanzione: le regole per la quantificazione
29/05/2026 - I chiarimenti del CGA per la Regione Siciliana sulla disciplina applicabile quando l'abuso edilizio risale a decenni addietro (sentenza n. 262/2026)
Status di rifugiata per donna tunisina vittima di violenza domestica della famiglia del marito
29/05/2026 - La condizione di donna separata e priva di rete familiare di sostegno costituisce di per sé un fattore autonomo di rischio persecutorio (Trib. Roma, decreto 30 settembre 2025)
Arbitrato disciplinare e compensi: il datore risponde anche per l'arbitro del lavoratore
29/05/2026 -
La Corte di Cassazione, ordinanza 4 maggio 2026, n. 12525 ha affermato che l'art. 814, co. 1, c.p.c. esprime un principio di applicazione generale, anche con riferimento agli arbitrati irrituali in materia disciplinare ex art. 7, l. n. 300/1970. Secondo la Corte, infatti, qualora il lodo non provveda alla liquidazione dei compensi arbitrali, l'arbitro può comunque agire in via ordinaria invocando la solidarietà passiva delle parti.
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GDPR: come gestire gli adempimenti
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