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IPSOA Quotidiano

Componenti a efficacia pluriennale: il decreto Omnibus rivede i termini per l'accertamento

01/09/2026 - Per effetto delle modifiche introdotte dal <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="decreto Omnibus" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/08/24/correttivo-omnibus-gazzetta-ufficiale-modifiche-riforma-fiscale">decreto Omnibus</a> all’<a rel="noopener noreferrer" target="_blank" class="rich-legge" title="art. 43" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110003ART57">art. 43</a>, <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" class="rich-legge" title="D.P.R. n. 6001973" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110003SOMM">D.P.R. n. 600/1973</a> (e all’<a rel="noopener noreferrer" target="_blank" class="rich-legge" title="art. 293" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0001010288ART465">art. 293</a>, <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" class="rich-legge" title="D.Lgs. n. 1412026" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0001010288SOMM">D.Lgs. n. 141/2026</a> - <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" title="Testo Unico adempimenti e accertamento" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/08/07/testo-unico-adempimenti-accertamento-1-gennaio-2027">Testo Unico adempimenti e accertamento</a>), è stato definitivamente superato l’indirizzo della Corte di Cassazione che aveva riconosciuto all’Amministrazione termini eccessivamente lunghi per l’accertamento dei componenti a efficacia pluriennale: ai fini della decadenza, il termine iniziale decorre a partire dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel quale, per la prima volta, è stata dedotta una quota di tali componenti. Intervenuta la notifica dell'avviso di accertamento, per il periodo d'imposta in corso al momento della notifica, per quello precedente e per quelli successivi, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. Per effetto delle modifiche introdotte dal decreto Omnibus all’art. 43, D.P.R. n. 600/1973 (e all’art. 293, D.Lgs. n. 141/2026 - Testo Unico adempimenti e accertamento), è stato definitivamente superato l’indirizzo della Corte di Cassazione che aveva riconosciuto all’Amministrazione termini eccessivamente lunghi per l’accertamento dei componenti a efficacia pluriennale: ai fini della decadenza, il termine iniziale decorre a partire dalla dichiarazione relativa al periodo d'imposta nel quale, per la prima volta, è stata dedotta una quota di tali componenti. Intervenuta la notifica dell'avviso di accertamento, per il periodo d'imposta in corso al momento della notifica, per quello precedente e per quelli successivi, gli avvisi di accertamento devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.

Debiti IMU: responsabilità degli eredi pro quota già nell'avviso di accertamento

01/09/2026 - Può un ente locale notificare a ciascun coerede un avviso di accertamento IMU recante l’intero debito tributario del contribuente deceduto, sostenendo che la limitazione della responsabilità alla quota ereditaria opererà soltanto nella successiva fase della riscossione? La <a target="_blank" title="debiti-imu-responsabilita-degli-eredi-pro-quota-gia-nell-avviso-di-accertamento" href="/& pdf.ashx#126;/media/Quotidiano/2026/09/01/debiti-imu-responsabilita-degli-eredi-pro-quota-gia-nell-avviso-di-accertamento/26CgtLazio2686">Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. XV, con la sentenza 4 maggio 2026, n. 2686</a>, offre una risposta netta: la natura parziaria dell’obbligazione ereditaria deve riflettersi già nella formazione dell’atto impositivo. Può un ente locale notificare a ciascun coerede un avviso di accertamento IMU recante l’intero debito tributario del contribuente deceduto, sostenendo che la limitazione della responsabilità alla quota ereditaria opererà soltanto nella successiva fase della riscossione? La Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sez. XV, con la sentenza 4 maggio 2026, n. 2686, offre una risposta netta: la natura parziaria dell’obbligazione ereditaria deve riflettersi già nella formazione dell’atto impositivo.

Trust non residenti: come determinare il reddito

31/08/2026 - Con la risposta a interpello n. 165 del 31 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, ai fini della determinazione del reddito dei trust non residenti, rilevano in Italia i soli redditi prodotti nel territorio dello Stato, in quanto ''enti non residenti'' ai sensi della lettera d), comma 1, dell'<a rel="noopener noreferrer" target="_blank" class="rich-legge" title="articolo 73" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110002ART76">art. 73</a> del <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" class="rich-legge" title="TUIR" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110002SOMM">TUIR</a>, salvo le ipotesi di beneficiario ''individuato'' residente e beneficiario residente di trust opaco stabilito in Paesi a fiscalità privilegiata. Con la risposta a interpello n. 165 del 31 agosto 2026, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, ai fini della determinazione del reddito dei trust non residenti, rilevano in Italia i soli redditi prodotti nel territorio dello Stato, in quanto ''enti non residenti'' ai sensi della lettera d), comma 1, dell'art. 73 del TUIR, salvo le ipotesi di beneficiario ''individuato'' residente e beneficiario residente di trust opaco stabilito in Paesi a fiscalità privilegiata.

TFR e crediti di lavoro: le rilevazioni ISTAT di luglio 2026

01/09/2026 - Con riferimento al mese di luglio 2026 è pari a 3,136358 il coefficiente di rivalutazione delle quote di trattamento di fine rapporto accantonate. A seguito del comunicato ISTAT del 12 agosto 2026, che ha stabilito in 103,1 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi), sono stati rielaborati i coefficienti validi per il mese di luglio 2026 del trattamento di fine rapporto e dei crediti di lavoro. Con riferimento al mese di luglio 2026 è pari a 3,136358 il coefficiente di rivalutazione delle quote di trattamento di fine rapporto accantonate. A seguito del comunicato ISTAT del 12 agosto 2026, che ha stabilito in 103,1 l'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) (senza tabacchi), sono stati rielaborati i coefficienti validi per il mese di luglio 2026 del trattamento di fine rapporto e dei crediti di lavoro.

Trasformazione assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia: quali attenzioni per le lavoratrici madri?

01/09/2026 - La conversione dell’assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia può avere effetti rilevanti sulle lavoratrici madri il cui trattamento pensionistico è calcolato con il sistema contributivo. L’INPS, con il <a target="_blank" class="rich-legge" title="messaggio n. 21242026" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0001007283SOMM">messaggio n. 2124/2026</a>, ha chiarito che il beneficio previsto per le madri dall’<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 1" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0000110062ART1">art. 1</a>, co. 40, lett. c), <a target="_blank" class="rich-legge" title="legge n. 3351995" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0000110062SOMM">legge n. 335/1995</a>, non viene attribuito automaticamente al momento della trasformazione dell’assegno in pensione di vecchiaia: deve essere richiesto dall’interessata entro un termine preciso. Quale? La conversione dell’assegno ordinario di invalidità in pensione di vecchiaia può avere effetti rilevanti sulle lavoratrici madri il cui trattamento pensionistico è calcolato con il sistema contributivo. L’INPS, con il messaggio n. 2124/2026, ha chiarito che il beneficio previsto per le madri dall’art. 1, co. 40, lett. c), legge n. 335/1995, non viene attribuito automaticamente al momento della trasformazione dell’assegno in pensione di vecchiaia: deve essere richiesto dall’interessata entro un termine preciso. Quale?

Distacco per salvaguardia occupazionale: come funziona e quali sono le regole da rispettare

01/09/2026 - La legge di conversione del decreto Primo Maggio (<a target="_blank" class="rich-legge" title="D.L. n. 622026" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0001003337SOMM">D.L. n. 62/2026</a> convertito in <a target="_blank" class="rich-legge" title="legge n. 1122026" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0001007292SOMM">legge n. 112/2026</a>) ha introdotto, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2026, il nuovo istituto del distacco per esigenze di salvaguardia occupazionale e continuità produttiva. Una misura che, in deroga all’<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 30" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0000157897ART31">art. 30</a> del <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.Lgs. n. 2762003" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0000157897SOMM">D.Lgs. n. 276/2003</a>, prevede la possibilità di distaccare uno o più lavoratori anche in assenza dell’interesse proprio del distaccante ed anche tra aziende non appartenenti allo stesso settore o che non applicano il medesimo CCNL. Una deroga però soggetta al rispetto di alcuni “paletti”. Quali? La legge di conversione del decreto Primo Maggio (D.L. n. 62/2026 convertito in legge n. 112/2026) ha introdotto, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2026, il nuovo istituto del distacco per esigenze di salvaguardia occupazionale e continuità produttiva. Una misura che, in deroga all’art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003, prevede la possibilità di distaccare uno o più lavoratori anche in assenza dell’interesse proprio del distaccante ed anche tra aziende non appartenenti allo stesso settore o che non applicano il medesimo CCNL. Una deroga però soggetta al rispetto di alcuni “paletti”. Quali?

Intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari: in GU le nuove disposizioni sul bilancio

28/08/2026 - Il provvedimento della Banca d’Italia del 5 agosto 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199/2026, introduce le nuove disposizioni sul bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari. Le regole entrano in vigore: dal 31 dicembre 2026 per gli emendamenti relativi ai nuovi requisiti di informativa derivanti dalle modifiche all’<a target="_blank" class="rich-legge" title="IFRS 9" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000842287SOMM">IFRS 9</a> e all’<a target="_blank" class="rich-legge" title="IFRS 7" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000643068SOMM">IFRS 7</a>; dal 31 dicembre 2027 per gli ulteriori emendamenti, inclusi quelli connessi all’adozione dell’<a target="_blank" class="rich-legge" title="IFRS 18" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000999326SOMM">IFRS 18</a>.Dal 2027 sono abrogate le disposizioni del provvedimento del 17 novembre 2022, che continuano ad applicarsi ai bilanci 2026, integrate dagli aggiornamenti informativi su redditività complessiva, impatti degli eventi contingenti sui flussi contrattuali, patrimonio e bilancio consolidato. Le nuove regole mirano ad allineare la rendicontazione degli intermediari IFRS all’evoluzione degli standard internazionali, rafforzando trasparenza e coerenza informativa. Il provvedimento della Banca d’Italia del 5 agosto 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199/2026, introduce le nuove disposizioni sul bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari. Le regole entrano in vigore: dal 31 dicembre 2026 per gli emendamenti relativi ai nuovi requisiti di informativa derivanti dalle modifiche all’IFRS 9 e all’IFRS 7; dal 31 dicembre 2027 per gli ulteriori emendamenti, inclusi quelli connessi all’adozione dell’IFRS 18.Dal 2027 sono abrogate le disposizioni del provvedimento del 17 novembre 2022, che continuano ad applicarsi ai bilanci 2026, integrate dagli aggiornamenti informativi su redditività complessiva, impatti degli eventi contingenti sui flussi contrattuali, patrimonio e bilancio consolidato. Le nuove regole mirano ad allineare la rendicontazione degli intermediari IFRS all’evoluzione degli standard internazionali, rafforzando trasparenza e coerenza informativa.

Micro e piccole imprese: l'OIC avvia la consultazione sulla bozza di Principio Contabile

07/08/2026 - L’Organismo Italiano di Contabilità ha avviato la consultazione sulla bozza di Principio Contabile per le micro e piccole imprese. Le piccole e micro imprese rappresentano la maggioranza delle imprese italiane e tale bozza di Principio Contabile fa seguito all’esito di una consultazione, avviata nel 2024, da cui era emerso un generale consenso affinché si predisponesse un unico principio contabile semplificato per le micro e piccole imprese. La bozza di principio contabile contiene varie specifiche semplificazioni che tuttavia consentono di avere risultati coerenti con i principi contabili ordinari. La fase di consultazione termina il 28 febbraio 2027. L’Organismo Italiano di Contabilità ha avviato la consultazione sulla bozza di Principio Contabile per le micro e piccole imprese. Le piccole e micro imprese rappresentano la maggioranza delle imprese italiane e tale bozza di Principio Contabile fa seguito all’esito di una consultazione, avviata nel 2024, da cui era emerso un generale consenso affinché si predisponesse un unico principio contabile semplificato per le micro e piccole imprese. La bozza di principio contabile contiene varie specifiche semplificazioni che tuttavia consentono di avere risultati coerenti con i principi contabili ordinari. La fase di consultazione termina il 28 febbraio 2027.

Correzione errori contabili: una soluzione di compromesso

06/08/2026 - Con la circolare n. 20 del 2026 Assonime analizza la nuova disciplina fiscale della correzione degli errori contabili, introdotta dal <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.L. n. 732022" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000928562SOMM">D.L. n. 73/2022</a> e modificata - con una soluzione di compromesso - dal <a target="_blank" title="correttivo IRPEF-IRES del 2025" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/12/20/correttivo-irpef-ires-novita-imprese-contribuenti">correttivo IRPEF-IRES del 2025</a>: infatti, a fronte di una limitazione particolarmente incisiva sul piano quantitativo (escludendo gli errori rilevanti) e sotto il profilo temporale (non riconoscendo fiscalmente le correzioni contabili effettuate oltre l’esercizio successivo a quello in cui è stato commesso l’errore), la disciplina innovata consente alle imprese di poter operare all’interno di una cornice normativa meglio definita. Con la circolare n. 20 del 2026 Assonime analizza la nuova disciplina fiscale della correzione degli errori contabili, introdotta dal D.L. n. 73/2022 e modificata - con una soluzione di compromesso - dal correttivo IRPEF-IRES del 2025: infatti, a fronte di una limitazione particolarmente incisiva sul piano quantitativo (escludendo gli errori rilevanti) e sotto il profilo temporale (non riconoscendo fiscalmente le correzioni contabili effettuate oltre l’esercizio successivo a quello in cui è stato commesso l’errore), la disciplina innovata consente alle imprese di poter operare all’interno di una cornice normativa meglio definita.

Impianti di interesse strategico nazionale: chiarimenti sulle garanzie finanziarie

31/08/2026 - Il decreto‑legge 28 agosto 2026, n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2026, introduce misure urgenti per garantire la continuità operativa degli impianti di interesse strategico nazionale, intervenendo sull’<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 208" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000401022ART209">art. 208</a>, comma 11, del <a target="_blank" class="rich-legge" title="d.lgs. 1522006" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000401022SOMM">d.lgs. 152/2006</a>. La nuova formulazione della lettera g) stabilisce che le garanzie finanziarie devono essere prestate solo al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto, mentre per le discariche restano applicabili le regole dell’<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 14" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000154686ART15">art. 14</a> del <a target="_blank" class="rich-legge" title="d.lgs. 362003" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000154686SOMM">d.lgs. 36/2003</a>. Per le società in amministrazione straordinaria che gestiscono impianti dichiarati di interesse strategico nazionale, le garanzie possono essere prestate su base annuale, anche se l’autorizzazione ha durata superiore, e sono considerate conformi per il periodo di efficacia senza ulteriori previsioni contrattuali. Resta fermo che nessuna attività di discarica può essere svolta senza garanzia finanziaria. Il decreto‑legge 28 agosto 2026, n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 28 agosto 2026, introduce misure urgenti per garantire la continuità operativa degli impianti di interesse strategico nazionale, intervenendo sull’art. 208, comma 11, del d.lgs. 152/2006. La nuova formulazione della lettera g) stabilisce che le garanzie finanziarie devono essere prestate solo al momento dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto, mentre per le discariche restano applicabili le regole dell’art. 14 del d.lgs. 36/2003. Per le società in amministrazione straordinaria che gestiscono impianti dichiarati di interesse strategico nazionale, le garanzie possono essere prestate su base annuale, anche se l’autorizzazione ha durata superiore, e sono considerate conformi per il periodo di efficacia senza ulteriori previsioni contrattuali. Resta fermo che nessuna attività di discarica può essere svolta senza garanzia finanziaria.

ETS: stabiliti gli obiettivi generali finanziabili nel 2026

31/08/2026 - Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con comunicato del 31 agosto 2026, rende noto che è disponibile online il Decreto n. 110 del 4 agosto 2026 recante l’atto di indirizzo per l’anno 2026 relativo agli obiettivi finanziabili tramite il Fondo di cui agli <a target="_blank" class="rich-legge" title="artt. 72" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000853436ART147">artt. 72</a> e <a target="_blank" class="rich-legge" title="73" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000853436ART148">73</a> del <a target="_blank" class="rich-legge" title="Codice del Terzo Settore" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000853436SOMM">Codice del Terzo Settore</a>. Il decreto individua obiettivi generali, aree prioritarie e linee di attività da sostenere mediante il Fondo per progetti di interesse generale, destinato a organizzazioni di volontariato, APS e fondazioni ETS. Le risorse 2026, pari a € 18.357.195,90, sono ripartite tra attività di rilevanza nazionale, contributi per autoambulanze e beni strumentali e contributi annui alle associazioni autorizzate alle adozioni internazionali. Il Piano d’azione ha orizzonte decennale e include la misurazione dell’impatto sociale. Le procedure attuative saranno adottate nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con comunicato del 31 agosto 2026, rende noto che è disponibile online il Decreto n. 110 del 4 agosto 2026 recante l’atto di indirizzo per l’anno 2026 relativo agli obiettivi finanziabili tramite il Fondo di cui agli artt. 72 e 73 del Codice del Terzo Settore. Il decreto individua obiettivi generali, aree prioritarie e linee di attività da sostenere mediante il Fondo per progetti di interesse generale, destinato a organizzazioni di volontariato, APS e fondazioni ETS. Le risorse 2026, pari a € 18.357.195,90, sono ripartite tra attività di rilevanza nazionale, contributi per autoambulanze e beni strumentali e contributi annui alle associazioni autorizzate alle adozioni internazionali. Il Piano d’azione ha orizzonte decennale e include la misurazione dell’impatto sociale. Le procedure attuative saranno adottate nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità.

Brevetti+, Marchi+ e Disegni+: in arrivo nuovi fondi per il 2026

31/08/2026 - È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2026 il decreto 28 luglio 2026 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che programma le risorse destinate ai bandi Brevetti+, Marchi+ e Disegni+ per l’annualità 2026. Le risorse disponibili ammontano a 20 milioni di euro per Brevetti+, 10 milioni di euro per Disegni+ e 2 milioni di euro per Marchi+. Le misure sono finalizzate a sostenere la tutela della proprietà industriale e a rafforzare la competitività delle imprese attraverso il finanziamento di brevetti, modelli e marchi. È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2026 il decreto 28 luglio 2026 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, che programma le risorse destinate ai bandi Brevetti+, Marchi+ e Disegni+ per l’annualità 2026. Le risorse disponibili ammontano a 20 milioni di euro per Brevetti+, 10 milioni di euro per Disegni+ e 2 milioni di euro per Marchi+. Le misure sono finalizzate a sostenere la tutela della proprietà industriale e a rafforzare la competitività delle imprese attraverso il finanziamento di brevetti, modelli e marchi.

Qual è il ruolo del collegio sindacale nell'emersione tempestiva della crisi d'impresa

01/09/2026 - L'entrata in vigore del <a target="_blank" title="D.Lgs. n. 47/2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/04/15/mercati-capitali-gu-riforma-organica">D.Lgs. n. 47/2026</a> ha rafforzato significativamente il ruolo dell'organo di controllo nell'ambito della governance societaria, attribuendogli una funzione sempre più centrale nella prevenzione della crisi d'impresa. La riforma, pur essendo nata nell'ambito del riordino della disciplina delle società di capitali e dei mercati finanziari, si coordina con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), consolidando il collegio sindacale quale presidio permanente della continuità aziendale e dell'adeguatezza degli assetti organizzativi. Con quali conseguenze per il controllo d’impresa? L'entrata in vigore del D.Lgs. n. 47/2026 ha rafforzato significativamente il ruolo dell'organo di controllo nell'ambito della governance societaria, attribuendogli una funzione sempre più centrale nella prevenzione della crisi d'impresa. La riforma, pur essendo nata nell'ambito del riordino della disciplina delle società di capitali e dei mercati finanziari, si coordina con il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII), consolidando il collegio sindacale quale presidio permanente della continuità aziendale e dell'adeguatezza degli assetti organizzativi. Con quali conseguenze per il controllo d’impresa?

FIR digitale: chi, come e quando trasmettere i dati al RENTRI

01/09/2026 - A partire dal 16 settembre 2026 il FIR digitale (xFIR) diventa, per la generalità dei soggetti iscritti al RENTRI, la modalità ordinaria e obbligatoria di gestione della tracciabilità dei rifiuti lungo l'intera filiera. Le imprese devono, quindi, prepararsi per tempo per procedere nei loro adempimenti seguendo le regole del nuovo regime. Chi è tenuto a utilizzare il formulario di identificazione dei rifiuti in formato digitale? Quali sono gli adempimenti che devono seguire le imprese? Quali le sanzioni per il mancato rispetto dell’obbligo dell’utilizzo del FIR digitale? A partire dal 16 settembre 2026 il FIR digitale (xFIR) diventa, per la generalità dei soggetti iscritti al RENTRI, la modalità ordinaria e obbligatoria di gestione della tracciabilità dei rifiuti lungo l'intera filiera. Le imprese devono, quindi, prepararsi per tempo per procedere nei loro adempimenti seguendo le regole del nuovo regime. Chi è tenuto a utilizzare il formulario di identificazione dei rifiuti in formato digitale? Quali sono gli adempimenti che devono seguire le imprese? Quali le sanzioni per il mancato rispetto dell’obbligo dell’utilizzo del FIR digitale?

Concessioni balneari: legittime le gare avviate prima del 2024

31/08/2026 - La <a target="_blank" class="rich-sent" title="sentenza n. 6539 del 18 agosto 2026 della Sezione VII" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10SE0003217369">sentenza n. 6539 del 18 agosto 2026 della Sezione VII</a> del Consiglio di Stato conferma la piena legittimità degli atti con cui il Comune di Zoagli ha dichiarato la scadenza delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2023 e avviato le procedure selettive per il nuovo affidamento, rilasciando titoli temporanei sino al 31 ottobre 2024. Il Consiglio di Stato ribadisce che le proroghe ex lege non producono effetti oltre il 2023, poiché la proroga al 2024 va disapplicata per contrasto con la direttiva Bolkestein. La proroga al 30 settembre 2027, introdotta dal <a target="_blank" class="rich-legge" title="d.l. 1312024" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000969299SOMM">d.l. 131/2024</a>, ha natura meramente tecnica e non impedisce ai Comuni di bandire e concludere le gare. Sono ritenuti validi i procedimenti avviati prima del 17 settembre 2024. Confermata la legittimità dei criteri comunali, fondati sulla <a target="_blank" class="rich-legge" title="L.R. Liguria n. 262017" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000857244SOMM">L.R. Liguria n. 26/2017</a>, e dell’indennizzo limitato agli investimenti non ammortizzati. abstract La sentenza n. 6539 del 18 agosto 2026 della Sezione VII del Consiglio di Stato conferma la piena legittimità degli atti con cui il Comune di Zoagli ha dichiarato la scadenza delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2023 e avviato le procedure selettive per il nuovo affidamento, rilasciando titoli temporanei sino al 31 ottobre 2024. Il Consiglio di Stato ribadisce che le proroghe ex lege non producono effetti oltre il 2023, poiché la proroga al 2024 va disapplicata per contrasto con la direttiva Bolkestein. La proroga al 30 settembre 2027, introdotta dal d.l. 131/2024, ha natura meramente tecnica e non impedisce ai Comuni di bandire e concludere le gare. Sono ritenuti validi i procedimenti avviati prima del 17 settembre 2024. Confermata la legittimità dei criteri comunali, fondati sulla L.R. Liguria n. 26/2017, e dell’indennizzo limitato agli investimenti non ammortizzati. abstract

Quotidiano Giuridico

AI nel legal marketing, perché a decidere il successo non è la tecnologia ma la gestione del cambiamento

01/09/2026 - Jacqueline Madarang racconta l'esperienza dello studio legale internazionale Bracewell LLP

Revoca della confisca: la domanda di restituzione implica anche la richiesta di riduzione in pristino?

01/09/2026 - La riduzione in pristino, se richiesta lite pendente, costituisce mera attività di precisazione della domanda (Cassazione n. 1785/2026)

Il Giurista d'Impresa nell'era dell'AI: evoluzione del ruolo, nuove sfide e il valore della community AIGI

01/09/2026 -

I vertici di AIGI raccontano come sta evolvendo il ruolo del giurista d'impresa nel 2026: tra intelligenza artificiale, compliance, governance e nuove competenze strategiche.

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