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IPSOA Quotidiano

Riallineamento delle divergenze tra valori contabili e fiscali: come sfruttare le nuove regole

05/09/2026 - Il decreto correttivo della riforma fiscale (<a target="_blank" class="rich-legge" title="D.Lgs. n. 1482026" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0001010587SOMM">D.Lgs. n. 148/2026</a> - <a target="_blank" title="decreto Omnibus" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/08/24/correttivo-omnibus-gazzetta-ufficiale-modifiche-riforma-fiscale">decreto Omnibus</a>) ha previsto una nuova possibilità, per le imprese, di riallineare, in maniera agevolata, le divergenze tra i valori contabili e quelli fiscali. Il riallineamento, che interessa il periodo d’imposta 2025, si effettua in modo agevolato mediante il versamento di un’imposta sostitutiva. Si tratta dell’ennesima opportunità concessa ai contribuenti per “sistemare” la propria situazione contabile/fiscale, che si aggiunge a quella prevista dal <a target="_blank" title="decreto di riforma IRPEF/IRES" href="https://www.ipsoa.it/speciali/irpef-ires-riforma-fiscale">decreto di riforma IRPEF/IRES</a> (<a target="_blank" class="rich-legge" title="D.Lgs. n. 1922024" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000973696SOMM">D.Lgs. n. 192/2024</a>) di cui eredita l’impianto normativo. Il decreto correttivo della riforma fiscale (D.Lgs. n. 148/2026 - decreto Omnibus) ha previsto una nuova possibilità, per le imprese, di riallineare, in maniera agevolata, le divergenze tra i valori contabili e quelli fiscali. Il riallineamento, che interessa il periodo d’imposta 2025, si effettua in modo agevolato mediante il versamento di un’imposta sostitutiva. Si tratta dell’ennesima opportunità concessa ai contribuenti per “sistemare” la propria situazione contabile/fiscale, che si aggiunge a quella prevista dal decreto di riforma IRPEF/IRES (D.Lgs. n. 192/2024) di cui eredita l’impianto normativo.

La responsabilità abnorme del cessionario IVA. Serve l'intervento di un giudice, anche di Berlino

05/09/2026 - Sempre più spesso il diritto tributario viene “inquinato” da valutazioni e interessi estranei, propri di altri settori: ad esempio una deriva preoccupante tende a giustificare il pagamento del tributo, in assenza di ricchezza, con la colpa, con effetti spesso preoccupanti. Si potrebbero fare molti esempi, ma prendiamo il più clamoroso: il diniego di detrazione e l’applicazione di sanzioni IVA per il cliente negligente. Appare evidente la sproporzione della situazione: il cliente che ha già versato l’IVA (sottrattagli dal fornitore su una operazione in cui l’IVA era legittimamente detraibile) viene punito una prima volta con l’obbligo di versare nuovamente l’IVA allo Stato (per effetto del diniego a posteriori di detrazione) e verrebbe ad essere poi abnormemente sanzionato, una seconda volta e al quadrato, non perché ha detratto illegittimamente l’IVA, ma perché ha già subito una prima sanzione per la sua negligenza. Una sanzione può essere il presupposto di un’altra sanzione? Non pare proprio. Tale assetto viene ritenuto legittimo da tutte le Corti: ma, se è consentito dire che "il re è nudo", a me sembra, invece, proprio il contrario. Anche qui, auguriamoci che ci sia un giudice, ma non a Berlino: a Bruxelles a Roma o a Strasburgo. Sempre più spesso il diritto tributario viene “inquinato” da valutazioni e interessi estranei, propri di altri settori: ad esempio una deriva preoccupante tende a giustificare il pagamento del tributo, in assenza di ricchezza, con la colpa, con effetti spesso preoccupanti. Si potrebbero fare molti esempi, ma prendiamo il più clamoroso: il diniego di detrazione e l’applicazione di sanzioni IVA per il cliente negligente. Appare evidente la sproporzione della situazione: il cliente che ha già versato l’IVA (sottrattagli dal fornitore su una operazione in cui l’IVA era legittimamente detraibile) viene punito una prima volta con l’obbligo di versare nuovamente l’IVA allo Stato (per effetto del diniego a posteriori di detrazione) e verrebbe ad essere poi abnormemente sanzionato, una seconda volta e al quadrato, non perché ha detratto illegittimamente l’IVA, ma perché ha già subito una prima sanzione per la sua negligenza. Una sanzione può essere il presupposto di un’altra sanzione? Non pare proprio. Tale assetto viene ritenuto legittimo da tutte le Corti: ma, se è consentito dire che "il re è nudo", a me sembra, invece, proprio il contrario. Anche qui, auguriamoci che ci sia un giudice, ma non a Berlino: a Bruxelles a Roma o a Strasburgo.

Accise sul gasolio usato come carburante: aliquota ridotta fino al 10 settembre 2026

04/09/2026 - Con D.M. 4 settembre 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 6 settembre 2026, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha rideterminato per il periodo dal 6 settembre 2026 al 10 settembre 2026, nella misura di 532,90 euro per mille litri, l'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio, usato come carburante. Con D.M. 4 settembre 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del 6 settembre 2026, il Ministero dell’Economia e delle finanze ha rideterminato per il periodo dal 6 settembre 2026 al 10 settembre 2026, nella misura di 532,90 euro per mille litri, l'aliquota di accisa sugli oli da gas o gasolio, usato come carburante.

Rinnovo CCNL dopo il decreto Lavoro 2026: quali effetti per gli HR manager?

05/09/2026 - Sul piano giuridico, il rinnovo del contratto collettivo viene in rilievo al fine di determinare gli effetti di un contratto collettivo che, pur scaduto, non sia stato disdetto, e quindi sia, per l’appunto, tacitamente rinnovato. Occorre interrogarsi sulle sue dinamiche economiche connesse ai rinnovi dei contratti collettivi, essendo decisivo verificare se, quando e in quale misura i rinnovi contrattuali siano efficaci per la stabilità dei redditi dei lavoratori, negli ultimi anni poco garantita. A questo problema ha solo in parte risposto l’art. 10 del decreto 1° maggio 2026, che sposta la gestione dei rinnovi contrattuali da mero adempimento amministrativo a componente strutturale della governance del costo del lavoro. Con quali effetti per HR manager e specialisti di personal administration? Sul piano giuridico, il rinnovo del contratto collettivo viene in rilievo al fine di determinare gli effetti di un contratto collettivo che, pur scaduto, non sia stato disdetto, e quindi sia, per l’appunto, tacitamente rinnovato. Occorre interrogarsi sulle sue dinamiche economiche connesse ai rinnovi dei contratti collettivi, essendo decisivo verificare se, quando e in quale misura i rinnovi contrattuali siano efficaci per la stabilità dei redditi dei lavoratori, negli ultimi anni poco garantita. A questo problema ha solo in parte risposto l’art. 10 del decreto 1° maggio 2026, che sposta la gestione dei rinnovi contrattuali da mero adempimento amministrativo a componente strutturale della governance del costo del lavoro. Con quali effetti per HR manager e specialisti di personal administration?

Accentramento posizioni INAIL: come fare domanda entro il 15 settembre 2026

05/09/2026 - I datori di lavoro che gestiscono più unità produttive, diffuse sul territorio nazionale, hanno tempo fino al 15 settembre 2026 per presentare all’INAIL la richiesta dell’accentramento delle posizioni assicurative presso un’unica sede dell’Istituto assicuratore per l’anno 2027. Il datore di lavoro, o suo intermediario, deve riportare all’interno dell’istanza informazioni riguardanti i lavori in corso di svolgimento, quelli cessati nel quadriennio antecedente l’anno di presentazione della medesima istanza, nonché i numeri delle posizioni assicurative e le corrispondenti sedi INAIL. Dopo l’invio della domanda con quali esiti può concludersi il procedimento? I datori di lavoro che gestiscono più unità produttive, diffuse sul territorio nazionale, hanno tempo fino al 15 settembre 2026 per presentare all’INAIL la richiesta dell’accentramento delle posizioni assicurative presso un’unica sede dell’Istituto assicuratore per l’anno 2027. Il datore di lavoro, o suo intermediario, deve riportare all’interno dell’istanza informazioni riguardanti i lavori in corso di svolgimento, quelli cessati nel quadriennio antecedente l’anno di presentazione della medesima istanza, nonché i numeri delle posizioni assicurative e le corrispondenti sedi INAIL. Dopo l’invio della domanda con quali esiti può concludersi il procedimento?

Malattia: tutela estesa anche con visita dal medico il giorno successivo

04/09/2026 - Con la circolare n. 92 del 2026, l’INPS supera il precedente criterio che, di fatto, limitava questa possibilità alla visita domiciliare e ammette il riconoscimento del giorno precedente anche quando l’accertamento medico avviene in ambulatorio. Restano però precisi limiti: la retroazione riguarda una sola giornata e non opera se questa coincide con sabato, domenica o un festivo infrasettimanale. Con la circolare n. 92 del 2026, l’INPS supera il precedente criterio che, di fatto, limitava questa possibilità alla visita domiciliare e ammette il riconoscimento del giorno precedente anche quando l’accertamento medico avviene in ambulatorio. Restano però precisi limiti: la retroazione riguarda una sola giornata e non opera se questa coincide con sabato, domenica o un festivo infrasettimanale.

Revisori legali: controlli essenziali per tutelarsi dalle sanzioni

04/09/2026 - Il sistema sanzionatorio applicabile ai revisori legali e, dopo il recepimento della CSRD, anche ai revisori della sostenibilità è disciplinato dall’<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 24" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000657885ART60">art. 24</a>, <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.Lgs. 392010" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000657885SOMM">D.Lgs. 39/2010</a>. Il MEF interviene quando accerta irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione o dell’attestazione ESG, applicando le sanzioni ivi previste, nel rispetto del procedimento disciplinato dal <a target="_blank" title="D.M. n. 135/2021" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2021/10/05/revisori-legali-definita-procedura-adozione-provvedimenti-sanzionatori">D.M. n. 135/2021</a>. Le sanzioni (per violazioni su obbligo formativo, deontologia, indipendenza, etc.) vanno dall’avvertimento alla cancellazione dal Registro; sono previste anche sospensioni cautelari e sospensioni per mancato versamento del contributo annuale. Come tutelarsi? Con la prevenzione, che si fonda su una gestione professionale rigorosa, documentata e conforme ai principi di revisione: la documentazione costituisce il principale strumento difensivo in caso di contestazioni. Il sistema sanzionatorio applicabile ai revisori legali e, dopo il recepimento della CSRD, anche ai revisori della sostenibilità è disciplinato dall’art. 24, D.Lgs. 39/2010. Il MEF interviene quando accerta irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione o dell’attestazione ESG, applicando le sanzioni ivi previste, nel rispetto del procedimento disciplinato dal D.M. n. 135/2021. Le sanzioni (per violazioni su obbligo formativo, deontologia, indipendenza, etc.) vanno dall’avvertimento alla cancellazione dal Registro; sono previste anche sospensioni cautelari e sospensioni per mancato versamento del contributo annuale. Come tutelarsi? Con la prevenzione, che si fonda su una gestione professionale rigorosa, documentata e conforme ai principi di revisione: la documentazione costituisce il principale strumento difensivo in caso di contestazioni.

Micro e piccole imprese: cosa cambia con il nuovo OIC

03/09/2026 - La necessità di introdurre regole semplificate per la redazione del bilancio d’esercizio delle micro e delle piccole imprese, rispetto a quanto previsto dagli OIC oggi in vigore, ha prodotto la <a target="_blank" title="bozza di un nuovo principio contabile" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/08/08/micro-piccole-imprese-oic-avvia-consultazione-bozza-principio-contabile">bozza di un nuovo principio contabile</a> specificamente dedicato a queste società (che, è bene ricordare, rappresentano circa il 96% delle società italiane). La semplificazione riguarda fattispecie in cui è possibile conseguire risultati informativi sostanzialmente equivalenti con quelli derivanti dall’applicazione delle regole ordinarie, riducendo però gli oneri amministrativi per le società. La necessità di introdurre regole semplificate per la redazione del bilancio d’esercizio delle micro e delle piccole imprese, rispetto a quanto previsto dagli OIC oggi in vigore, ha prodotto la bozza di un nuovo principio contabile specificamente dedicato a queste società (che, è bene ricordare, rappresentano circa il 96% delle società italiane). La semplificazione riguarda fattispecie in cui è possibile conseguire risultati informativi sostanzialmente equivalenti con quelli derivanti dall’applicazione delle regole ordinarie, riducendo però gli oneri amministrativi per le società.

Il nuovo OIC 5 delinea il bilancio finale di liquidazione

02/09/2026 - In base al <a target="_blank" title="nuovo principio contabile OIC 5" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/07/17/oic-5-bilanci-liquidazione-pubblicata-nuova-versione-principio">nuovo principio contabile OIC 5</a>, il bilancio finale di liquidazione è redatto dai liquidatori al termine della procedura liquidatoria, con indicazione della parte della divisione dell’attivo spettante a ciascun socio. La struttura e composizione del bilancio finale ricalcano quella indicata per i bilanci intermedi di liquidazione: lo stato patrimoniale contiene l’indicazione delle voci inerenti alle disponibilità liquide nell’attivo e l’importo da distribuire ai soci nel passivo; il conto economico è riferito alla frazione del periodo che intercorre tra la data di chiusura dell’ultimo bilancio intermedio di liquidazione e la data di completamento delle attività liquidatorie. In base al nuovo principio contabile OIC 5, il bilancio finale di liquidazione è redatto dai liquidatori al termine della procedura liquidatoria, con indicazione della parte della divisione dell’attivo spettante a ciascun socio. La struttura e composizione del bilancio finale ricalcano quella indicata per i bilanci intermedi di liquidazione: lo stato patrimoniale contiene l’indicazione delle voci inerenti alle disponibilità liquide nell’attivo e l’importo da distribuire ai soci nel passivo; il conto economico è riferito alla frazione del periodo che intercorre tra la data di chiusura dell’ultimo bilancio intermedio di liquidazione e la data di completamento delle attività liquidatorie.

Investimenti sostenibili 4.0: come compilare e da quando inviare le domande di agevolazione

05/09/2026 - A partire dal 10 settembre 2026 le imprese che intendono partecipare alla nuova edizione del bando “Investimenti sostenibili 4.0” possono iniziare la compilazione delle domande. L’invio vero e proprio delle proposte progettuali sarà possibile a partire dal 6 ottobre 2026. La compilazione deve avvenire attraverso la piattaforma informatica di Invitalia, che gestisce la misura per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Le proposte possono essere presentate da PMI del Sud d’Italia ed avere ad oggetto la realizzazione di programmi di investimento innovativi, tecnologicamente avanzati e orientati alla sostenibilità ambientale. Che tipo di agevolazioni sono previste? A partire dal 10 settembre 2026 le imprese che intendono partecipare alla nuova edizione del bando “Investimenti sostenibili 4.0” possono iniziare la compilazione delle domande. L’invio vero e proprio delle proposte progettuali sarà possibile a partire dal 6 ottobre 2026. La compilazione deve avvenire attraverso la piattaforma informatica di Invitalia, che gestisce la misura per conto del Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Le proposte possono essere presentate da PMI del Sud d’Italia ed avere ad oggetto la realizzazione di programmi di investimento innovativi, tecnologicamente avanzati e orientati alla sostenibilità ambientale. Che tipo di agevolazioni sono previste?

Bando UE materie prime critiche: come chiedere i contributi per accelerare l'innovazione

05/09/2026 - Il bando UE EIT RawMaterials KAVA 14 RIS Innovation sostiene lo sviluppo e la commercializzazione di tecnologie innovative nel settore delle materie prime critiche. Il bando finanzia progetti orientati al testing, alla dimostrazione, al proof of concept e allo scale-up industriale di soluzioni tecnologiche già validate, con l'obiettivo di rafforzare l'ecosistema dell'innovazione nelle regioni RIS (regional innovation scheme) e favorire la competitività europea nelle filiere strategiche delle materie prime. Possono partecipare startup, PMI, Mid Cap, grandi imprese, organismi di ricerca e altri soggetti ammissibili, riuniti in partenariati. Le candidature dovranno essere presentate attraverso la piattaforma SeedBook, entro il 16 ottobre 2026. Come presentare le domande? Il bando UE EIT RawMaterials KAVA 14 RIS Innovation sostiene lo sviluppo e la commercializzazione di tecnologie innovative nel settore delle materie prime critiche. Il bando finanzia progetti orientati al testing, alla dimostrazione, al proof of concept e allo scale-up industriale di soluzioni tecnologiche già validate, con l'obiettivo di rafforzare l'ecosistema dell'innovazione nelle regioni RIS (regional innovation scheme) e favorire la competitività europea nelle filiere strategiche delle materie prime. Possono partecipare startup, PMI, Mid Cap, grandi imprese, organismi di ricerca e altri soggetti ammissibili, riuniti in partenariati. Le candidature dovranno essere presentate attraverso la piattaforma SeedBook, entro il 16 ottobre 2026. Come presentare le domande?

Sprechi alimentari: dall'UE contributi 2026 per la prevenzione

04/09/2026 - Con il bando “EU support to stakeholders to support implementation of food waste prevention actions in 2026-2027” la Commissione UE finanzia progetti finalizzati a prevenire lo spreco alimentare lungo l'intera filiera agroalimentare. Possono partecipare soggetti pubblici e privati stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea, sia individualmente sia in partenariato; nel caso di consorzi è richiesta la partecipazione di almeno una PMI. I progetti, della durata compresa tra 18 e 24 mesi, potranno beneficiare di un contributo europeo pari al 50% dei costi ammissibili, con un finanziamento indicativo di 300.000 euro per proposta. Le candidature dovranno essere presentate entro il 15 ottobre 2026. Con il bando “EU support to stakeholders to support implementation of food waste prevention actions in 2026-2027” la Commissione UE finanzia progetti finalizzati a prevenire lo spreco alimentare lungo l'intera filiera agroalimentare. Possono partecipare soggetti pubblici e privati stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea, sia individualmente sia in partenariato; nel caso di consorzi è richiesta la partecipazione di almeno una PMI. I progetti, della durata compresa tra 18 e 24 mesi, potranno beneficiare di un contributo europeo pari al 50% dei costi ammissibili, con un finanziamento indicativo di 300.000 euro per proposta. Le candidature dovranno essere presentate entro il 15 ottobre 2026.

Rischio operativo: nuove norme tecniche UE di regolamentazione

04/09/2026 - Il <a target="_blank" class="rich-legge" title="regolamento delegato (UE) 20261167" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0001011876SOMM">regolamento delegato (UE) 2026/1167</a>, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie L del 3 settembre 2026, chiarisce in modo organico i requisiti sul rischio operativo previsti dal CRR, definendo struttura, contenuto e criteri di calcolo dell’indicatore di attività, «variabile proxy del rischio operativo basata sul bilancio». Le componenti dell’indicatore devono riflettere le norme internazionali: interessi, leasing e dividendi includono ricavi e costi da contratti di leasing secondo <a target="_blank" class="rich-legge" title="IFRS 16" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000857087SOMM">IFRS 16</a>; la componente servizi ricomprende ricavi e spese da consulenze, servizi finanziari ed esternalizzazioni; le altre spese operative devono includere tutti gli impatti degli eventi di rischio operativo. Il regolamento disciplina inoltre la componente finanziaria e l’uso del metodo dei limiti prudenziali, nonché le rettifiche in caso di fusioni, acquisizioni e cessioni. Per gli enti con indicatore ≥750 milioni di euro è introdotta una tassonomia del rischio operativo articolata in tipi di evento e categorie di dettaglio, con attributi aggiuntivi per garantire coerenza, comparabilità e vigilanza efficace. Il regolamento delegato (UE) 2026/1167, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea Serie L del 3 settembre 2026, chiarisce in modo organico i requisiti sul rischio operativo previsti dal CRR, definendo struttura, contenuto e criteri di calcolo dell’indicatore di attività, «variabile proxy del rischio operativo basata sul bilancio». Le componenti dell’indicatore devono riflettere le norme internazionali: interessi, leasing e dividendi includono ricavi e costi da contratti di leasing secondo IFRS 16; la componente servizi ricomprende ricavi e spese da consulenze, servizi finanziari ed esternalizzazioni; le altre spese operative devono includere tutti gli impatti degli eventi di rischio operativo. Il regolamento disciplina inoltre la componente finanziaria e l’uso del metodo dei limiti prudenziali, nonché le rettifiche in caso di fusioni, acquisizioni e cessioni. Per gli enti con indicatore ≥750 milioni di euro è introdotta una tassonomia del rischio operativo articolata in tipi di evento e categorie di dettaglio, con attributi aggiuntivi per garantire coerenza, comparabilità e vigilanza efficace.

Codice condotta europeo: nuove regole UE per la ricerca degli emittenti

04/09/2026 - Il <a target="_blank" class="rich-legge" title="regolamento delegato (UE) 20261092" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0001011931SOMM">regolamento delegato (UE) 2026/1092</a> introduce il codice di condotta dell’UE per la ricerca sponsorizzata dall’emittente, imponendo alle imprese di investimento l’obbligo di verificare che tale ricerca sia prodotta nel rispetto delle regole previste. Le imprese devono ottenere dai prestatori di servizi di ricerca informazioni sufficienti per valutare la conformità; in mancanza, non possono distribuire la ricerca ai clienti. La conformità può essere supportata dal parere di terzi indipendenti o dal fatto che il prestatore sia un’impresa regolamentata. Resta ferma la responsabilità dell’impresa di investimento nel garantire l’osservanza degli obblighi previsti dall’articolo 24 della direttiva MiFID II. Il regolamento delegato (UE) 2026/1092 introduce il codice di condotta dell’UE per la ricerca sponsorizzata dall’emittente, imponendo alle imprese di investimento l’obbligo di verificare che tale ricerca sia prodotta nel rispetto delle regole previste. Le imprese devono ottenere dai prestatori di servizi di ricerca informazioni sufficienti per valutare la conformità; in mancanza, non possono distribuire la ricerca ai clienti. La conformità può essere supportata dal parere di terzi indipendenti o dal fatto che il prestatore sia un’impresa regolamentata. Resta ferma la responsabilità dell’impresa di investimento nel garantire l’osservanza degli obblighi previsti dall’articolo 24 della direttiva MiFID II.

Indicatori di attività: norme UE per l'assegnazione ai corrispondenti riferimenti delle segnalazioni a fini di vigilanza

04/09/2026 - Il <a target="_blank" class="rich-legge" title="regolamento di esecuzione (UE) 20261166" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0001011877SOMM">regolamento di esecuzione (UE) 2026/1166</a> stabilisce le norme tecniche di attuazione per l’assegnazione delle componenti dell’indicatore di attività alle corrispondenti celle dei modelli FINREP previsti dal <a target="_blank" class="rich-legge" title="regolamento di esecuzione (UE) 20243117" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000974354SOMM">regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117</a>. Poiché tali modelli riflettono l’informativa finanziaria redatta secondo IFRS o GAAP, gli elementi dell’indicatore di attività devono essere ricondotti alle voci FINREP, garantendo coerenza tra quadro contabile e requisiti sul rischio operativo. Nella maggior parte dei casi la corrispondenza è diretta, ma quando ciò non avviene gli enti devono rettificare i valori segnalati per assicurare l’allineamento con il <a target="_blank" class="rich-legge" title="regolamento delegato (UE) 20261167" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0001011876SOMM">regolamento delegato (UE) 2026/1167</a>. Il provvedimento si fonda sui progetti di norme tecniche elaborati dall’ABE, che ha condotto consultazioni pubbliche, analisi costi‑benefici e acquisito il parere del gruppo delle parti interessate del settore bancario. Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1166 stabilisce le norme tecniche di attuazione per l’assegnazione delle componenti dell’indicatore di attività alle corrispondenti celle dei modelli FINREP previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2024/3117. Poiché tali modelli riflettono l’informativa finanziaria redatta secondo IFRS o GAAP, gli elementi dell’indicatore di attività devono essere ricondotti alle voci FINREP, garantendo coerenza tra quadro contabile e requisiti sul rischio operativo. Nella maggior parte dei casi la corrispondenza è diretta, ma quando ciò non avviene gli enti devono rettificare i valori segnalati per assicurare l’allineamento con il regolamento delegato (UE) 2026/1167. Il provvedimento si fonda sui progetti di norme tecniche elaborati dall’ABE, che ha condotto consultazioni pubbliche, analisi costi‑benefici e acquisito il parere del gruppo delle parti interessate del settore bancario.

Quotidiano Giuridico

Separazione: i costi della baby-sitter rientrano tra le spese straordinarie?

04/09/2026 - Le spese per la bambinaia non richiedono il preventivo consenso di entrambi i genitori (Cassazione civile, ordinanza n. 1772/2026)

Violenza al minimarket, OCF: ''L'approccio politico-mediatico denota deriva populista''

04/09/2026 - L’Organismo Congressuale Forense interviene sulla vicenda della scarcerazione del dipendente del supermercato torinese difendendo l’autonomia della magistratura

Diffamazione aggravata per il blogger che non controlla i contenuti

04/09/2026 -

La permanenza di articoli denigratori pubblicati su un blog integra l’ipotesi di diffamazione aggravata a carico del gestore del blog (e può concorrere col reato di atti persecutori). Questo è quanto stabilito dalla Sezione quinta della Cassazione penale, sentenza n. 27079/2026.

Speciali

Pace fiscale

Fonte: ipsoa.it

Reddito di cittadinanza

Fonte: ipsoa.it

Quota 100 e pensioni 2019

Fonte: ipsoa.it

Fattura elettronica

Fonte: ipsoa.it

Tariffe Inail 2019

Fonte: ipsoa.it

Auto: ecotassa e bonus 2019

Fonte: ipsoa.it

Fondo Garanzia PMI

Fonte: ipsoa.it

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Corso e-learning multilingua GDPR

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Lavoro in formazione, tutte le risposte su apprendistato, tirocinio e alternanza scuola - lavoro

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