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IPSOA Quotidiano
Elenco certificatori TCF: nuove sessioni dei test di valutazione
11/09/2026 - Con l’informativa n. 113 del 2026 il CNDCEC ha reso noto sono state fissate le nuove sessioni dei test di valutazione relativi ai percorsi formativi previsti per l’iscrizione nell’Elenco dei professionisti abilitati alla certificazione del Tax Control Framework. I test saranno svolti on line ed è previsto il pagamento di un contributo di 35 euro per ciascun test. Con l’informativa n. 113 del 2026 il CNDCEC ha reso noto sono state fissate le nuove sessioni dei test di valutazione relativi ai percorsi formativi previsti per l’iscrizione nell’Elenco dei professionisti abilitati alla certificazione del Tax Control Framework. I test saranno svolti on line ed è previsto il pagamento di un contributo di 35 euro per ciascun test.
Il rinnovo dell'adesione al CPB consente l'ingresso di nuovi soci o associati
11/09/2026 - Il <a target="_blank" title="decreto correttivo Omnibus" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/08/24/correttivo-omnibus-gazzetta-ufficiale-modifiche-riforma-fiscale">decreto correttivo Omnibus</a> (<a target="_blank" class="rich-legge" title="D.Lgs. 1482026" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0001010587SOMM">D.Lgs. 148/2026</a>) ha modificato in maniera rilevante la disciplina del <a target="_blank" title="concordato preventivo biennale" href="https://www.ipsoa.it/speciali/accertamento-tributario-concordato-preventivo-biennale-riforma-fiscale">concordato preventivo biennale</a> in relazione alle variazioni della compagine sociale di società di persone e associazioni professionali (soggetti di cui all'<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 5" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110002ART7">art. 5</a> <a target="_blank" class="rich-legge" title="TUIR" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110002SOMM">TUIR</a>). L'ingresso di nuovi soci o associati, in caso di rinnovo, non preclude più l'accesso o la prosecuzione del CPB laddove vengano soddisfatti specifici requisiti reddituali. Esaminiamo le nuove regole e il quadro complessivo delle casistiche di aumento e riduzione del numero dei soci o associati, incluso il caso controverso del decesso. Il decreto correttivo Omnibus (D.Lgs. 148/2026) ha modificato in maniera rilevante la disciplina del concordato preventivo biennale in relazione alle variazioni della compagine sociale di società di persone e associazioni professionali (soggetti di cui all'art. 5 TUIR). L'ingresso di nuovi soci o associati, in caso di rinnovo, non preclude più l'accesso o la prosecuzione del CPB laddove vengano soddisfatti specifici requisiti reddituali. Esaminiamo le nuove regole e il quadro complessivo delle casistiche di aumento e riduzione del numero dei soci o associati, incluso il caso controverso del decesso.
Principi CEDU: quale rilevanza nel contenzioso tributario?
11/09/2026 - Il giudice tributario deve interpretare le norme interne adeguandole ai principi CEDU. Lo impone l’<a target="_blank" class="rich-cod" title="art. 117" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/05AC00009971">art. 117</a>, comma 1, Cost., come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale. Solo laddove tale interpretazione adeguatrice non sia possibile, deve sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma interna incompatibile con tali principi. Se l’attività accertativa è incompatibile con la norma interna interpretata in senso conforme alla CEDU, il giudice deve dichiarare l’illegittimità dell’accertamento e, se tale incompatibilità concerna l’istruttoria compiuta, l’inutilizzabilità degli elementi di prova acquisiti, ai sensi dell’<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 7-quinquies" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000141673ART36179543">art. 7-quinquies</a> della <a target="_blank" class="rich-legge" title="legge n. 2122000" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000141673SOMM">legge n. 212/2000</a>; per le attività svolte anteriormente alla vigenza di tale disposizione, dovrà statuire tale inutilizzabilità per lesione dei diritti CEDU o l’illegittimità derivata dell’atto impositivo. Il giudice tributario deve interpretare le norme interne adeguandole ai principi CEDU. Lo impone l’art. 117, comma 1, Cost., come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale. Solo laddove tale interpretazione adeguatrice non sia possibile, deve sollevare la questione di legittimità costituzionale della norma interna incompatibile con tali principi. Se l’attività accertativa è incompatibile con la norma interna interpretata in senso conforme alla CEDU, il giudice deve dichiarare l’illegittimità dell’accertamento e, se tale incompatibilità concerna l’istruttoria compiuta, l’inutilizzabilità degli elementi di prova acquisiti, ai sensi dell’art. 7-quinquies della legge n. 212/2000; per le attività svolte anteriormente alla vigenza di tale disposizione, dovrà statuire tale inutilizzabilità per lesione dei diritti CEDU o l’illegittimità derivata dell’atto impositivo.
Giornalisti autonomi: redditi 2025 all'INPGI entro il 30 settembre 2026
11/09/2026 - Scade il 30 settembre 2026 il termine per trasmettere all’INPGI la comunicazione obbligatoria dei redditi conseguiti nel 2025 per attività giornalistica autonoma. L’adempimento interessa i giornalisti che hanno svolto attività libero-professionale con partita IVA o ritenuta d’acconto, partecipato a società semplici o associazioni professionali oppure percepito compensi per cessione del diritto d’autore. La comunicazione deve essere presentata esclusivamente online, accedendo con SPID o CIE. Il saldo contributivo risultante dalla dichiarazione dovrà essere versato entro il 31 ottobre 2026, in unica soluzione oppure, su richiesta, in tre rate mensili. La <a target="_blank" class="rich-legge" title="circolare INPGI n. 62026" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0001012151SOMM">circolare INPGI n. 6/2026</a> detta inoltre le istruzioni per la determinazione del reddito netto e lordo, disciplina i casi di assenza di reddito e ricorda le sanzioni applicabili in caso di comunicazione tardiva. Scade il 30 settembre 2026 il termine per trasmettere all’INPGI la comunicazione obbligatoria dei redditi conseguiti nel 2025 per attività giornalistica autonoma. L’adempimento interessa i giornalisti che hanno svolto attività libero-professionale con partita IVA o ritenuta d’acconto, partecipato a società semplici o associazioni professionali oppure percepito compensi per cessione del diritto d’autore. La comunicazione deve essere presentata esclusivamente online, accedendo con SPID o CIE. Il saldo contributivo risultante dalla dichiarazione dovrà essere versato entro il 31 ottobre 2026, in unica soluzione oppure, su richiesta, in tre rate mensili. La circolare INPGI n. 6/2026 detta inoltre le istruzioni per la determinazione del reddito netto e lordo, disciplina i casi di assenza di reddito e ricorda le sanzioni applicabili in caso di comunicazione tardiva.
770 semplificato: entro il 16 settembre 2026 invio di dati e ritenute
11/09/2026 - Entro il 16 settembre 2026, in relazione alle ritenute e trattenute del mese precedente interessate dal nuovo regime, occorre effettuare il relativo versamento e trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati aggiuntivi previsti dalla procedura. L’adempimento mensile consente ai sostituti in possesso dei requisiti di assolvere gli obblighi dichiarativi attraverso la comunicazione dei dati contestualmente ai versamenti, in alternativa alla successiva esposizione nel Modello 770. Entro il 16 settembre 2026, in relazione alle ritenute e trattenute del mese precedente interessate dal nuovo regime, occorre effettuare il relativo versamento e trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati aggiuntivi previsti dalla procedura. L’adempimento mensile consente ai sostituti in possesso dei requisiti di assolvere gli obblighi dichiarativi attraverso la comunicazione dei dati contestualmente ai versamenti, in alternativa alla successiva esposizione nel Modello 770.
Pensioni UE, no a trattamenti minimi inferiori per chi ha lavorato in più Stati membri
11/09/2026 - La prestazione pensionistica minima garantita ai lavoratori con periodi assicurativi maturati in più Stati membri non può essere inferiore a quella riconosciuta, a parità di situazione personale e di carriera assicurativa, a chi ha lavorato esclusivamente nello Stato di residenza. È quanto sostiene l’Avvocata generale della Corte di giustizia UE nelle conclusioni relative alla causa C-397/25. Ai fini dell’art. 58 del Regolamento n. 883/2004, possono inoltre costituire «prestazioni minime» anche i limiti pensionistici nazionali che assicurano un trattamento superiore a quello risultante dai soli periodi contributivi, indipendentemente dal fatto che siano espressione di solidarietà sociale e che il loro importo vari in funzione delle caratteristiche dell’assicurato. Una soglia più bassa riservata alle carriere transfrontaliere contrasterebbe, secondo l’Avvocata generale, con le regole UE sul coordinamento previdenziale, sulla totalizzazione dei periodi e sulla parità di trattamento. La prestazione pensionistica minima garantita ai lavoratori con periodi assicurativi maturati in più Stati membri non può essere inferiore a quella riconosciuta, a parità di situazione personale e di carriera assicurativa, a chi ha lavorato esclusivamente nello Stato di residenza. È quanto sostiene l’Avvocata generale della Corte di giustizia UE nelle conclusioni relative alla causa C-397/25. Ai fini dell’art. 58 del Regolamento n. 883/2004, possono inoltre costituire «prestazioni minime» anche i limiti pensionistici nazionali che assicurano un trattamento superiore a quello risultante dai soli periodi contributivi, indipendentemente dal fatto che siano espressione di solidarietà sociale e che il loro importo vari in funzione delle caratteristiche dell’assicurato. Una soglia più bassa riservata alle carriere transfrontaliere contrasterebbe, secondo l’Avvocata generale, con le regole UE sul coordinamento previdenziale, sulla totalizzazione dei periodi e sulla parità di trattamento.
Dalla contabilità finanziaria alla contabilità d'impatto: il capitale naturale come nuovo linguaggio del valore
09/09/2026 - La natura è sempre più un fattore strategico per la creazione di valore, incidendo su rischi, costi e performance aziendali. In un contesto di crescente degrado degli ecosistemi, le imprese sono chiamate a considerare nei processi decisionali le proprie dipendenze e i propri impatti sulla natura. La contabilità d’impatto propone un’evoluzione della tradizionale rappresentazione del valore, rendendo misurabili gli effetti dell’attività d’impresa sui diversi capitali da cui dipende, con particolare attenzione al capitale naturale, inteso come stock di risorse ed ecosistemi che generano benefici per la società e sostengono l’attività economica. Come passare dalla misurazione alla valutazione degli impatti? E come procedere alla loro progressiva integrazione nei processi decisionali? Quale è il ruolo dei professionisti contabili e finanziari nella costruzione di un nuovo linguaggio del valore, capace di includere anche ciò che oggi rimane in larga parte fuori dal bilancio? La natura è sempre più un fattore strategico per la creazione di valore, incidendo su rischi, costi e performance aziendali. In un contesto di crescente degrado degli ecosistemi, le imprese sono chiamate a considerare nei processi decisionali le proprie dipendenze e i propri impatti sulla natura. La contabilità d’impatto propone un’evoluzione della tradizionale rappresentazione del valore, rendendo misurabili gli effetti dell’attività d’impresa sui diversi capitali da cui dipende, con particolare attenzione al capitale naturale, inteso come stock di risorse ed ecosistemi che generano benefici per la società e sostengono l’attività economica. Come passare dalla misurazione alla valutazione degli impatti? E come procedere alla loro progressiva integrazione nei processi decisionali? Quale è il ruolo dei professionisti contabili e finanziari nella costruzione di un nuovo linguaggio del valore, capace di includere anche ciò che oggi rimane in larga parte fuori dal bilancio?
Revisori legali, nuove istruzioni MEF sulla formazione 2026-2028
08/09/2026 - La circolare n. 15 del 7 settembre 2026 la Ragioneria Generale dello Stato del MEF definisce le regole per la formazione continua dei revisori legali nel triennio 2026-2028, disciplinando modalità di assolvimento dell’obbligo formativo, riconoscimento dei crediti, controlli ministeriali e accreditamento degli enti formatori. I revisori devono acquisire almeno 20 crediti annui, di cui 10 nelle materie caratterizzanti la revisione legale; per i revisori della sostenibilità il minimo sale a 25 crediti. Non è ammessa la compensazione tra annualità diverse e i crediti sono validi solo se maturati durante l’iscrizione al Registro. La circolare conferma i canali formativi riconosciuti, rafforza gli obblighi di comunicazione dei crediti da parte degli enti formatori e precisa le regole per docenza, corsi multipli e formazione a distanza. Sono esclusi esoneri o deroghe e il mancato adempimento può comportare sanzioni fino alla sospensione o cancellazione dal Registro. La circolare n. 15 del 7 settembre 2026 la Ragioneria Generale dello Stato del MEF definisce le regole per la formazione continua dei revisori legali nel triennio 2026-2028, disciplinando modalità di assolvimento dell’obbligo formativo, riconoscimento dei crediti, controlli ministeriali e accreditamento degli enti formatori. I revisori devono acquisire almeno 20 crediti annui, di cui 10 nelle materie caratterizzanti la revisione legale; per i revisori della sostenibilità il minimo sale a 25 crediti. Non è ammessa la compensazione tra annualità diverse e i crediti sono validi solo se maturati durante l’iscrizione al Registro. La circolare conferma i canali formativi riconosciuti, rafforza gli obblighi di comunicazione dei crediti da parte degli enti formatori e precisa le regole per docenza, corsi multipli e formazione a distanza. Sono esclusi esoneri o deroghe e il mancato adempimento può comportare sanzioni fino alla sospensione o cancellazione dal Registro.
Revisori legali: controlli essenziali per tutelarsi dalle sanzioni
04/09/2026 - Il sistema sanzionatorio applicabile ai revisori legali e, dopo il recepimento della CSRD, anche ai revisori della sostenibilità è disciplinato dall’<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 24" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000657885ART60">art. 24</a>, <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.Lgs. 392010" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000657885SOMM">D.Lgs. 39/2010</a>. Il MEF interviene quando accerta irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione o dell’attestazione ESG, applicando le sanzioni ivi previste, nel rispetto del procedimento disciplinato dal <a target="_blank" title="D.M. n. 135/2021" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2021/10/05/revisori-legali-definita-procedura-adozione-provvedimenti-sanzionatori">D.M. n. 135/2021</a>. Le sanzioni (per violazioni su obbligo formativo, deontologia, indipendenza, etc.) vanno dall’avvertimento alla cancellazione dal Registro; sono previste anche sospensioni cautelari e sospensioni per mancato versamento del contributo annuale. Come tutelarsi? Con la prevenzione, che si fonda su una gestione professionale rigorosa, documentata e conforme ai principi di revisione: la documentazione costituisce il principale strumento difensivo in caso di contestazioni. Il sistema sanzionatorio applicabile ai revisori legali e, dopo il recepimento della CSRD, anche ai revisori della sostenibilità è disciplinato dall’art. 24, D.Lgs. 39/2010. Il MEF interviene quando accerta irregolarità nello svolgimento dell’attività di revisione o dell’attestazione ESG, applicando le sanzioni ivi previste, nel rispetto del procedimento disciplinato dal D.M. n. 135/2021. Le sanzioni (per violazioni su obbligo formativo, deontologia, indipendenza, etc.) vanno dall’avvertimento alla cancellazione dal Registro; sono previste anche sospensioni cautelari e sospensioni per mancato versamento del contributo annuale. Come tutelarsi? Con la prevenzione, che si fonda su una gestione professionale rigorosa, documentata e conforme ai principi di revisione: la documentazione costituisce il principale strumento difensivo in caso di contestazioni.
PMI filiera della moda: dal MiMIT le modalità di attuazione delle agevolazioni
11/09/2026 - Il Ministero delle Imprese e del made in Italy ha approvato con il <a target="_blank" title="decreto 6 agosto 2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/09/11/moda-tessile-accessori-arrivo-100-milioni-euro">decreto 6 agosto 2026</a> le modalità di attuazione delle agevolazioni alle PMI della filiera della moda. Il decreto assegna cento milioni di euro per realizzare programmi di sviluppo presentati anche in forma congiunta. Si finanziano la creazione di nuove unità produttive, l'ampliamento della capacità di produzione nonché la riconversione, ristrutturazione e acquisizione di attivi di unità produttive già esistenti. Quando e come partecipare? Il Ministero delle Imprese e del made in Italy ha approvato con il decreto 6 agosto 2026 le modalità di attuazione delle agevolazioni alle PMI della filiera della moda. Il decreto assegna cento milioni di euro per realizzare programmi di sviluppo presentati anche in forma congiunta. Si finanziano la creazione di nuove unità produttive, l'ampliamento della capacità di produzione nonché la riconversione, ristrutturazione e acquisizione di attivi di unità produttive già esistenti. Quando e come partecipare?
DL Energia 2026: in GU le misure urgenti per accise e attività estrattive
10/09/2026 - Il decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157, in vigore dall’11 settembre 2026, introduce misure urgenti per fronteggiare la crisi dei mercati energetici internazionali e rafforzare la realizzazione di infrastrutture strategiche. Sul fronte fiscale, ridetermina dall’11 al 17 settembre 2026 l’aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione, nonché su HVO e biodiesel immessi in consumo come carburanti, fissandola a 532,90 euro per mille litri. Viene inoltre prorogato fino a settembre 2026 il periodo di applicazione delle misure previste dal <a target="_blank" class="rich-legge" title="decreto-legge n. 332026" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0001000772SOMM">decreto-legge n. 33/2026</a>, con un incremento di spesa pari a 16 milioni di euro. Il provvedimento introduce anche una procedura sostitutiva per superare l’inerzia delle Regioni nei procedimenti riguardanti ricerca e coltivazione di idrocarburi sulla terraferma, prevedendo termini perentori, interlocuzione istituzionale e, nei casi di rilevanza strategica nazionale, la nomina di un commissario ad acta. Il decreto-legge 10 settembre 2026, n. 157, in vigore dall’11 settembre 2026, introduce misure urgenti per fronteggiare la crisi dei mercati energetici internazionali e rafforzare la realizzazione di infrastrutture strategiche. Sul fronte fiscale, ridetermina dall’11 al 17 settembre 2026 l’aliquota di accisa sul gasolio per autotrazione, nonché su HVO e biodiesel immessi in consumo come carburanti, fissandola a 532,90 euro per mille litri. Viene inoltre prorogato fino a settembre 2026 il periodo di applicazione delle misure previste dal decreto-legge n. 33/2026, con un incremento di spesa pari a 16 milioni di euro. Il provvedimento introduce anche una procedura sostitutiva per superare l’inerzia delle Regioni nei procedimenti riguardanti ricerca e coltivazione di idrocarburi sulla terraferma, prevedendo termini perentori, interlocuzione istituzionale e, nei casi di rilevanza strategica nazionale, la nomina di un commissario ad acta.
ETS: in arrivo il finanziamento di progetti e iniziative di rilevanza nazionale
10/09/2026 - Con il Decreto Direttoriale n. 213 del 10 settembre 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato l’Avviso n. 2/2026 per il finanziamento di progetti e iniziative di rilevanza nazionale promossi da Organizzazioni di Volontariato (ODV), Associazioni di Promozione Sociale (APS), Reti associative e Fondazioni del Terzo Settore. L’intervento dispone di risorse complessive pari a 10.533.994,88 euro, ripartite tra il 2026 (80% a titolo di anticipo) e il 2028 (20% a saldo), da assegnare ai progetti ammessi fino a esaurimento dei fondi disponibili. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in formato digitale mediante la modulistica ministeriale. L’accesso alla piattaforma di candidatura e al portale Open Impact sarà attivo dalle ore 10.00 del 17 settembre 2026 alle ore 12.00 del 22 ottobre 2026. Oltre tale termine, perentorio, le istanze saranno respinte automaticamente dal sistema. Con il Decreto Direttoriale n. 213 del 10 settembre 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha adottato l’Avviso n. 2/2026 per il finanziamento di progetti e iniziative di rilevanza nazionale promossi da Organizzazioni di Volontariato (ODV), Associazioni di Promozione Sociale (APS), Reti associative e Fondazioni del Terzo Settore. L’intervento dispone di risorse complessive pari a 10.533.994,88 euro, ripartite tra il 2026 (80% a titolo di anticipo) e il 2028 (20% a saldo), da assegnare ai progetti ammessi fino a esaurimento dei fondi disponibili. Le domande dovranno essere presentate esclusivamente in formato digitale mediante la modulistica ministeriale. L’accesso alla piattaforma di candidatura e al portale Open Impact sarà attivo dalle ore 10.00 del 17 settembre 2026 alle ore 12.00 del 22 ottobre 2026. Oltre tale termine, perentorio, le istanze saranno respinte automaticamente dal sistema.
Cyber Resilience Act: come le imprese devono adempiere agli obblighi di segnalazione
11/09/2026 - L’11 settembre 2026 è la data di prima applicazione del Cyber Resilience Act (<a target="_blank" class="rich-legge" title="Regolamento UE 20242847" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000972262SOMM">Regolamento UE 2024/2847</a>). Da questa data entra in vigore, infatti, il relativo articolo 14, che regolamenta gli obblighi di segnalazione per le imprese. Il Cyber Resilience Act stabilisce un quadro giuridico uniforme per i requisiti essenziali di cybersicurezza dei prodotti con elementi digitali lungo l’intero ciclo di vita del prodotto. L’articolo 14, in particolare, impone alle imprese di notificare le vulnerabilità attivamente sfruttate, ossia quelle per le quali esistono evidenze comprovate che un soggetto malevolo le abbia sfruttate senza autorizzazione, e gli incidenti gravi che hanno un impatto sulla sicurezza del prodotto. Quale procedura devono seguire le imprese per adempiere correttamente all’obbligo e cosa devono fare per prepararsi al meglio? L’11 settembre 2026 è la data di prima applicazione del Cyber Resilience Act (Regolamento UE 2024/2847). Da questa data entra in vigore, infatti, il relativo articolo 14, che regolamenta gli obblighi di segnalazione per le imprese. Il Cyber Resilience Act stabilisce un quadro giuridico uniforme per i requisiti essenziali di cybersicurezza dei prodotti con elementi digitali lungo l’intero ciclo di vita del prodotto. L’articolo 14, in particolare, impone alle imprese di notificare le vulnerabilità attivamente sfruttate, ossia quelle per le quali esistono evidenze comprovate che un soggetto malevolo le abbia sfruttate senza autorizzazione, e gli incidenti gravi che hanno un impatto sulla sicurezza del prodotto. Quale procedura devono seguire le imprese per adempiere correttamente all’obbligo e cosa devono fare per prepararsi al meglio?
Pagamenti da e verso gli Stati Uniti: strumenti, frodi e tutele
11/09/2026 - La digitalizzazione ha trasformato i pagamenti commerciali con le controparti statunitensi. Alla scelta della modalità di pagamento si affiancano oggi la verifica delle relative istruzioni, la valutazione dell’affidabilità della controparte e la prevenzione delle frodi. Quali sono i diversi metodi di pagamento utilizzabili nelle operazioni commerciali tra imprese con controparti statunitensi? E quali sono le principali soluzioni operative? L’analisi distingue inoltre condizioni di pagamento, mezzi di regolamento, garanzie e protezione del credito, con un richiamo alle frodi sulle istruzioni di pagamento e ai criteri di allocazione della perdita nel diritto statunitense. La digitalizzazione ha trasformato i pagamenti commerciali con le controparti statunitensi. Alla scelta della modalità di pagamento si affiancano oggi la verifica delle relative istruzioni, la valutazione dell’affidabilità della controparte e la prevenzione delle frodi. Quali sono i diversi metodi di pagamento utilizzabili nelle operazioni commerciali tra imprese con controparti statunitensi? E quali sono le principali soluzioni operative? L’analisi distingue inoltre condizioni di pagamento, mezzi di regolamento, garanzie e protezione del credito, con un richiamo alle frodi sulle istruzioni di pagamento e ai criteri di allocazione della perdita nel diritto statunitense.
Protezione dati personali: sanzioni anche agli enti privati finanziati con fondi pubblici
10/09/2026 - Nelle conclusioni rese nella causa C-458/25 del 10 settembre 2026, l’Avvocato generale esamina la compatibilità con la normativa europea in materia di protezione dei dati personali di una disciplina nazionale che esclude l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di soggetti privati che svolgono attività di istruzione libera beneficiando di finanziamenti pubblici. Secondo l’interpretazione proposta, una simile normativa nazionale non è conforme al quadro europeo, poiché limita il potere dell’autorità di controllo di irrogare sanzioni nei confronti di persone giuridiche private responsabili di violazioni delle regole sul trattamento dei dati personali. L’Avvocato generale sottolinea che la circostanza che tali enti ricevano sovvenzioni pubbliche per lo svolgimento della propria attività non può costituire motivo sufficiente per sottrarli al regime sanzionatorio previsto a livello unionale, compromettendo l’effettività e l’uniforme applicazione delle norme in materia di tutela dei dati personali. Nelle conclusioni rese nella causa C-458/25 del 10 settembre 2026, l’Avvocato generale esamina la compatibilità con la normativa europea in materia di protezione dei dati personali di una disciplina nazionale che esclude l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie nei confronti di soggetti privati che svolgono attività di istruzione libera beneficiando di finanziamenti pubblici. Secondo l’interpretazione proposta, una simile normativa nazionale non è conforme al quadro europeo, poiché limita il potere dell’autorità di controllo di irrogare sanzioni nei confronti di persone giuridiche private responsabili di violazioni delle regole sul trattamento dei dati personali. L’Avvocato generale sottolinea che la circostanza che tali enti ricevano sovvenzioni pubbliche per lo svolgimento della propria attività non può costituire motivo sufficiente per sottrarli al regime sanzionatorio previsto a livello unionale, compromettendo l’effettività e l’uniforme applicazione delle norme in materia di tutela dei dati personali.
Quotidiano Giuridico
Pagamento del TFR: quando interviene il Fondo di Garanzia?
11/09/2026 - La Corte d’Appello di Catania chiarisce i limiti dell’onere esecutivo del lavoratore e i presupposti per l’intervento del Fondo (sentenza n. 884/2026).
Lo scorrimento delle graduatorie nelle procedure di mobilità volontaria
11/09/2026 - Natura, limiti e differenze rispetto al reclutamento concorsuale
Referendum 2026, l'informazione politico-elettorale degli italiani
11/09/2026 - Il report dell’Osservatorio AGCOM sul sistema dell’informazione fotografa i comportamenti informativi degli italiani nel corso della campagna per il referendum...
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GDPR: come gestire gli adempimenti
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