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IPSOA Quotidiano

Il decreto Omnibus sposta la certificazione TCF al 31 dicembre 2026

19/09/2026 - È stato differito dal 30 settembre al 31 dicembre 2026 il termine previsto per la certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (Tax Control Framework - TCF), relativa ai soggetti aderenti alla cooperative compliance nell’anno 2024 e 2025. La novità è stata inserita all’interno del decreto correttivo Omnibus (<a target="_blank" class="rich-legge" title="D.Lgs. n. 1482026" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0001010587SOMM">D.Lgs. n. 148/2026</a>). È stato differito dal 30 settembre al 31 dicembre 2026 il termine previsto per la certificazione del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale (Tax Control Framework - TCF), relativa ai soggetti aderenti alla cooperative compliance nell’anno 2024 e 2025. La novità è stata inserita all’interno del decreto correttivo Omnibus (D.Lgs. n. 148/2026).

Contributo sugli oli lubrificanti: nuovo importo dal 1° ottobre 2026

18/09/2026 - Con un’informativa del 16 settembre 2026, l’Agenzia delle Dogane ha evidenziato che il nuovo importo del contributo sugli oli lubrificanti dovuto ai sensi dell’<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 236" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000401022ART237">art. 236</a>, comma 7, del <a target="_blank" class="rich-legge" title="D. Lgs. n. 1522006" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000401022SOMM">D. Lgs. n. 152/2006</a>, nella misura di 0,120 € per chilogrammo con decorrenza dal 1° ottobre 2026. Con un’informativa del 16 settembre 2026, l’Agenzia delle Dogane ha evidenziato che il nuovo importo del contributo sugli oli lubrificanti dovuto ai sensi dell’art. 236, comma 7, del D. Lgs. n. 152/2006, nella misura di 0,120 € per chilogrammo con decorrenza dal 1° ottobre 2026.

Testo unico su adempimenti e accertamento: pubblicazione in G.U. con rettifica

18/09/2026 - Nella Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 2026 n. 216 è stato pubblicato un comunicato di rettifica relativo al <a target="_blank" class="rich-legge" title="decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0001010288SOMM">decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141</a>, riguardante il testo unico su adempimenti e accertamento. Con la rettifica sono stati aggiunti due allegati. Nella Gazzetta Ufficiale del 17 settembre 2026 n. 216 è stato pubblicato un comunicato di rettifica relativo al decreto legislativo 5 agosto 2026, n. 141, riguardante il testo unico su adempimenti e accertamento. Con la rettifica sono stati aggiunti due allegati.

Modello 770/2026: vademecum per compilazione e invio

19/09/2026 - In vista del termine per l’invio del modello 770/2026 i sostituti d’imposta devono già prepararsi per effettuare i controlli preliminari alla trasmissione telematica. L’avvicinarsi della scadenza ordinaria del 31 ottobre 2026, prorogata al 2 novembre 2026 in quanto coincidente con il sabato, richiede infatti particolari verifiche che devono tenere conto soprattutto delle principali novità del modello, al fine di prevenire errori che potrebbero incidere sulla regolarità della dichiarazione, sulla corretta fruizione dei crediti maturati, nonché dar luogo all’irrogazione di sanzioni amministrative e penali. Come procedere? In vista del termine per l’invio del modello 770/2026 i sostituti d’imposta devono già prepararsi per effettuare i controlli preliminari alla trasmissione telematica. L’avvicinarsi della scadenza ordinaria del 31 ottobre 2026, prorogata al 2 novembre 2026 in quanto coincidente con il sabato, richiede infatti particolari verifiche che devono tenere conto soprattutto delle principali novità del modello, al fine di prevenire errori che potrebbero incidere sulla regolarità della dichiarazione, sulla corretta fruizione dei crediti maturati, nonché dar luogo all’irrogazione di sanzioni amministrative e penali. Come procedere?

Prestazioni pensionistiche collegate al reddito: controlli INPS e rischi di sospensione

19/09/2026 - Le prestazioni pensionistiche collegate al reddito vengono erogate sulla base di dati destinati a essere verificati successivamente dall’INPS: dichiarazioni mancanti o incomplete possono tradursi in conguagli, indebiti e, nei casi di omessa comunicazione reddituale, nella sospensione e persino nella revoca del beneficio. Come funzionano i controlli? Come intervenire prima che una semplice omissione diventi un problema sul cedolino? Le prestazioni pensionistiche collegate al reddito vengono erogate sulla base di dati destinati a essere verificati successivamente dall’INPS: dichiarazioni mancanti o incomplete possono tradursi in conguagli, indebiti e, nei casi di omessa comunicazione reddituale, nella sospensione e persino nella revoca del beneficio. Come funzionano i controlli? Come intervenire prima che una semplice omissione diventi un problema sul cedolino?

Servizi ambientali: costo medio orario del lavoro aggiornato

18/09/2026 - Il Ministero del Lavoro, con il decreto n. 76 del 2026, aggiorna il costo medio orario dei dipendenti delle imprese e società esercenti servizi ambientali. Le nuove tabelle tengono conto del rinnovo del CCNL del 9 dicembre 2025 e individuano valori distinti per operai e impiegati, con diverse decorrenze tra il 2026 e il 2027. Il Ministero del Lavoro, con il decreto n. 76 del 2026, aggiorna il costo medio orario dei dipendenti delle imprese e società esercenti servizi ambientali. Le nuove tabelle tengono conto del rinnovo del CCNL del 9 dicembre 2025 e individuano valori distinti per operai e impiegati, con diverse decorrenze tra il 2026 e il 2027.

L'informativa della nota integrativa secondo il nuovo OIC per le piccole e micro-imprese

17/09/2026 - La semplificazione prevista nella <a target="_blank" title="bozza del nuovo OIC dedicato alle piccole e micro-imprese" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/08/08/micro-piccole-imprese-oic-avvia-consultazione-bozza-principio-contabile">bozza del nuovo OIC dedicato alle piccole e micro-imprese</a> interessa anche il contenuto della nota integrativa: minori informazioni da inserire, garantendo comunque il dettaglio necessario per comprendere pienamente i risultati conseguiti dall’impresa. Riprendendo l’impostazione prevista dagli <a target="_blank" class="rich-cod" title="articoli 2435-bis" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/05AC00010209">articoli 2435-bis</a> e <a target="_blank" class="rich-cod" title="2435-ter" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015249">2435-ter</a> c.c., il nuovo OIC (in consultazione fino al 28 febbraio 2027) riepiloga le informazioni che devono essere riportate nel bilancio abbreviato e in quello delle micro-imprese. La semplificazione prevista nella bozza del nuovo OIC dedicato alle piccole e micro-imprese interessa anche il contenuto della nota integrativa: minori informazioni da inserire, garantendo comunque il dettaglio necessario per comprendere pienamente i risultati conseguiti dall’impresa. Riprendendo l’impostazione prevista dagli articoli 2435-bis e 2435-ter c.c., il nuovo OIC (in consultazione fino al 28 febbraio 2027) riepiloga le informazioni che devono essere riportate nel bilancio abbreviato e in quello delle micro-imprese.

OIC 5 e aggiustamenti di valore nel primo bilancio di liquidazione: quali implicazioni fiscali?

15/09/2026 - Il <a target="_blank" title="nuovo principio contabile OIC 5" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/07/17/oic-5-bilanci-liquidazione-pubblicata-nuova-versione-principio">nuovo principio contabile OIC 5</a> dispone nel primo bilancio di liquidazione la riverifica del valore di iscrizione di una serie di poste contabili (partecipazioni, rimanenze di magazzino, immobilizzazioni immateriali e materiali, etc.): eventuali differenze derivanti dall’applicazione del nuovo criterio di valutazione costituiscono un cambiamento di principio contabile e, come tali, sono iscritte nella voce “Rettifiche di liquidazione” tra le poste del patrimonio netto, con imputazione a conto economico solo nei successivi bilanci intermedi di liquidazione. Va però verificata la coerenza con l’<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 109" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110002ART113">art. 109</a>, comma 4, <a target="_blank" class="rich-legge" title="TUIR" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110002SOMM">TUIR</a> secondo cui “le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico di competenza”. Il nuovo principio contabile OIC 5 dispone nel primo bilancio di liquidazione la riverifica del valore di iscrizione di una serie di poste contabili (partecipazioni, rimanenze di magazzino, immobilizzazioni immateriali e materiali, etc.): eventuali differenze derivanti dall’applicazione del nuovo criterio di valutazione costituiscono un cambiamento di principio contabile e, come tali, sono iscritte nella voce “Rettifiche di liquidazione” tra le poste del patrimonio netto, con imputazione a conto economico solo nei successivi bilanci intermedi di liquidazione. Va però verificata la coerenza con l’art. 109, comma 4, TUIR secondo cui “le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico di competenza”.

ETS: disponibili i modelli di verbale per controllo e monitoraggio

14/09/2026 - Con <a target="_blank" class="rich-legge" title="decreto direttoriale n. 198 del 10 agosto 2026" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0001011020SOMM">decreto direttoriale n. 198 del 10 agosto 2026</a>, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato i modelli di verbale da utilizzare nell’ambito delle attività di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli Enti del Terzo Settore previste dal D.M. n. 125/2025. I modelli adottati riguardano il controllo ordinario, il controllo straordinario e il verbale di mancato controllo per irreperibilità dell’ente. Il Ministero ha inoltre comunicato che proseguiranno le attività preparatorie necessarie all’avvio delle verifiche sugli Enti del Terzo Settore. Con decreto direttoriale n. 198 del 10 agosto 2026, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha approvato i modelli di verbale da utilizzare nell’ambito delle attività di vigilanza, controllo e monitoraggio sugli Enti del Terzo Settore previste dal D.M. n. 125/2025. I modelli adottati riguardano il controllo ordinario, il controllo straordinario e il verbale di mancato controllo per irreperibilità dell’ente. Il Ministero ha inoltre comunicato che proseguiranno le attività preparatorie necessarie all’avvio delle verifiche sugli Enti del Terzo Settore.

ZES Unica 2026 e principio di incentivazione: quando si considera avviato l'investimento

19/09/2026 - La <a target="_blank" title="risposta a interpello n. 169/2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/09/04/zes-unica-progetti-investimento-esclusi">risposta a interpello n. 169/2026</a> dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che, ai fini del credito d’imposta ZES Unica, l’avvio dell’investimento prima della comunicazione preventiva non comporta automaticamente l’esclusione dall’agevolazione. Il rispetto del principio di incentivazione va infatti verificato con riferimento al momento in cui l’impresa assume il primo impegno giuridicamente vincolante, tenendo conto della continuità della disciplina ZES introdotta dal <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.L. n. 1242023" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000949832SOMM">D.L. n. 124/2023</a>. Il chiarimento assume particolare rilievo anche alla luce della diversa formulazione adottata nel modello di comunicazione 2026 rispetto a quelli delle annualità precedenti. Qual è il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate? La risposta a interpello n. 169/2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che, ai fini del credito d’imposta ZES Unica, l’avvio dell’investimento prima della comunicazione preventiva non comporta automaticamente l’esclusione dall’agevolazione. Il rispetto del principio di incentivazione va infatti verificato con riferimento al momento in cui l’impresa assume il primo impegno giuridicamente vincolante, tenendo conto della continuità della disciplina ZES introdotta dal D.L. n. 124/2023. Il chiarimento assume particolare rilievo anche alla luce della diversa formulazione adottata nel modello di comunicazione 2026 rispetto a quelli delle annualità precedenti. Qual è il caso esaminato dall’Agenzia delle Entrate?

Green Tour: proroga all'8 ottobre 2026 per la presentazione delle domande

18/09/2026 - Con il decreto direttoriale n. 135 del 17 settembre 2026, il Ministero del Turismo modifica l’Avviso relativo all’incentivo Green Tour, prorogando il termine per la presentazione delle domande alle ore 17:00 dell’8 ottobre 2026. Il provvedimento introduce inoltre una revisione dei criteri per la formazione della graduatoria, rendendo più accessibili i punteggi previsti per alcuni parametri di valutazione e consentendo l’utilizzo dei dati del bilancio consolidato di gruppo per la determinazione di specifici indicatori economico-finanziari. Le imprese che avevano già presentato domanda alla data di pubblicazione del decreto potranno annullare e ripresentare l’istanza attraverso la procedura informatica dedicata nel periodo compreso tra il 21 settembre e l’8 ottobre 2026. Con il decreto direttoriale n. 135 del 17 settembre 2026, il Ministero del Turismo modifica l’Avviso relativo all’incentivo Green Tour, prorogando il termine per la presentazione delle domande alle ore 17:00 dell’8 ottobre 2026. Il provvedimento introduce inoltre una revisione dei criteri per la formazione della graduatoria, rendendo più accessibili i punteggi previsti per alcuni parametri di valutazione e consentendo l’utilizzo dei dati del bilancio consolidato di gruppo per la determinazione di specifici indicatori economico-finanziari. Le imprese che avevano già presentato domanda alla data di pubblicazione del decreto potranno annullare e ripresentare l’istanza attraverso la procedura informatica dedicata nel periodo compreso tra il 21 settembre e l’8 ottobre 2026.

Mission Innovation 2.0: domande per i progetti “Clean Hydrogen” entro il 12 novembre 2026

18/09/2026 - Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato un avviso da 82,6 milioni di euro destinato al finanziamento di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica nell’ambito della “Clean Hydrogen Mission” di Mission Innovation 2.0, in attuazione del DM n. 386 del 17 novembre 2023. L’iniziativa punta a rafforzare lo sviluppo tecnologico e il consolidamento della filiera nazionale dell’idrogeno, sostenendo interventi nelle aree della produzione, del trasporto e accumulo, degli usi finali e delle azioni trasversali. Possono partecipare partenariati composti da almeno due soggetti tra imprese, startup innovative e organismi di ricerca, con una impresa capofila. I progetti devono avere un costo compreso tra 2 e 10 milioni di euro e rispettare i criteri tecnici previsti dal disciplinare allegato, nonché la disciplina europea in materia di aiuti di Stato per ricerca e sviluppo. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 del 12 novembre 2026 tramite la piattaforma dedicata. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha pubblicato un avviso da 82,6 milioni di euro destinato al finanziamento di progetti di ricerca, sviluppo e innovazione tecnologica nell’ambito della “Clean Hydrogen Mission” di Mission Innovation 2.0, in attuazione del DM n. 386 del 17 novembre 2023. L’iniziativa punta a rafforzare lo sviluppo tecnologico e il consolidamento della filiera nazionale dell’idrogeno, sostenendo interventi nelle aree della produzione, del trasporto e accumulo, degli usi finali e delle azioni trasversali. Possono partecipare partenariati composti da almeno due soggetti tra imprese, startup innovative e organismi di ricerca, con una impresa capofila. I progetti devono avere un costo compreso tra 2 e 10 milioni di euro e rispettare i criteri tecnici previsti dal disciplinare allegato, nonché la disciplina europea in materia di aiuti di Stato per ricerca e sviluppo. Le domande dovranno essere presentate entro le ore 12 del 12 novembre 2026 tramite la piattaforma dedicata.

Il faro del D.Lgs. 47/2026 sul porto della governance e del controllo integrato

19/09/2026 - Avevamo davvero bisogno del D.Lgs. 47/2026 per individuare, nella sostanza, i compiti degli organi di governance? La riforma non costruisce o innova il porto della “buona governance”, ma accende finalmente un potente faro “giuridico” su un porto già esistente. Illumina le rotte, elimina le zone d’ombra, corregge asimmetrie, armonizza i modelli di governance e rende più chiare e definite le responsabilità di chi quel porto deve conoscere, governare e controllare in forma sistemica e integrata. Sollecita così una “cultura del cambiamento”, capace di superare l’approccio a “silos” e di realizzare la necessaria integrazione tra strategia, rischio e controllo, come declinata nel Sistema di Controllo Integrato. E chi è chiamato al cambiamento potrà e dovrà farlo “in chiaro”, sotto la luce del faro. Avevamo davvero bisogno del D.Lgs. 47/2026 per individuare, nella sostanza, i compiti degli organi di governance? La riforma non costruisce o innova il porto della “buona governance”, ma accende finalmente un potente faro “giuridico” su un porto già esistente. Illumina le rotte, elimina le zone d’ombra, corregge asimmetrie, armonizza i modelli di governance e rende più chiare e definite le responsabilità di chi quel porto deve conoscere, governare e controllare in forma sistemica e integrata. Sollecita così una “cultura del cambiamento”, capace di superare l’approccio a “silos” e di realizzare la necessaria integrazione tra strategia, rischio e controllo, come declinata nel Sistema di Controllo Integrato. E chi è chiamato al cambiamento potrà e dovrà farlo “in chiaro”, sotto la luce del faro.

Concessioni balneari: validi gli atti di proroga non contestati nei termini

18/09/2026 - Con la sentenza n. 6835 del 7 settembre 2026, il Consiglio di Stato ha confermato il rigetto del ricorso proposto contro gli atti relativi all’affidamento di concessioni demaniali marittime nel Comune di Santa Marinella. I giudici hanno chiarito che la nota comunale impugnata aveva natura meramente ricognitiva e non era idonea a produrre effetti lesivi autonomi. La decisione distingue inoltre tra proroghe automatiche delle concessioni, prive di effetti se in contrasto con il diritto dell’Unione europea, e atti adottati nell’ambito di procedure selettive. In quest’ultimo caso, eventuali violazioni della normativa unionale determinano l’annullabilità e non la nullità degli atti, che devono pertanto essere impugnati entro i termini di legge. Decorso il termine decadenziale, i provvedimenti si consolidano e non possono essere contestati mediante successive azioni di accertamento. La sentenza ribadisce così il principio della certezza dei rapporti giuridici e della stabilità degli atti amministrativi divenuti definitivi. Con la sentenza n. 6835 del 7 settembre 2026, il Consiglio di Stato ha confermato il rigetto del ricorso proposto contro gli atti relativi all’affidamento di concessioni demaniali marittime nel Comune di Santa Marinella. I giudici hanno chiarito che la nota comunale impugnata aveva natura meramente ricognitiva e non era idonea a produrre effetti lesivi autonomi. La decisione distingue inoltre tra proroghe automatiche delle concessioni, prive di effetti se in contrasto con il diritto dell’Unione europea, e atti adottati nell’ambito di procedure selettive. In quest’ultimo caso, eventuali violazioni della normativa unionale determinano l’annullabilità e non la nullità degli atti, che devono pertanto essere impugnati entro i termini di legge. Decorso il termine decadenziale, i provvedimenti si consolidano e non possono essere contestati mediante successive azioni di accertamento. La sentenza ribadisce così il principio della certezza dei rapporti giuridici e della stabilità degli atti amministrativi divenuti definitivi.

Approvati i nuovi Principi Italiani di Valutazione

18/09/2026 - Il Consiglio dei Garanti dell’Organismo Italiano di Valutazione (OIV) ha approvato i nuovi Principi Italiani di Valutazione (PIV), applicabili dal 1° gennaio 2027. I principi mirano a rafforzare la fiducia di committenti e utilizzatori nelle valutazioni di aziende, beni immateriali, strumenti finanziari, immobili, impianti e passività, promuovendo elevati standard professionali. Inoltre, intendono ridurre le differenze tra stime di valore formulate da esperti con analoga competenza e nel rispetto degli stessi principi etici. I PIV definiscono le regole e i criteri che il valutatore deve, dovrebbe o può applicare per esprimere una credibile opinione di valore. Il Consiglio dei Garanti dell’Organismo Italiano di Valutazione (OIV) ha approvato i nuovi Principi Italiani di Valutazione (PIV), applicabili dal 1° gennaio 2027. I principi mirano a rafforzare la fiducia di committenti e utilizzatori nelle valutazioni di aziende, beni immateriali, strumenti finanziari, immobili, impianti e passività, promuovendo elevati standard professionali. Inoltre, intendono ridurre le differenze tra stime di valore formulate da esperti con analoga competenza e nel rispetto degli stessi principi etici. I PIV definiscono le regole e i criteri che il valutatore deve, dovrebbe o può applicare per esprimere una credibile opinione di valore.

Quotidiano Giuridico

Funzione assistenziale e compensativa dell'assegno divorzile: onere della prova e presupposti

18/09/2026 - Necessario dimostrare il nesso tra sacrifici personali e squilibrio economico. In assenza di prova l’assegno avrà solo funzione assistenziale (Cassazione n. 22874/2026)

Avvocati: quando la richiesta di risarcimento dai toni ''forti'' non è illecito deontologico

18/09/2026 - È lecito l'uso di espressioni aspre negli atti difensivi, purché entro i limiti della continenza e del rispetto della difesa altrui (CNF, sentenza n. 103/2026)

“Accertamento” dell'obbligo del terzo e dichiarazione negativa AdE: no alla giurisdizione del giudice tributario

18/09/2026 -

La Cassazione civile, sez. un., ordinanza 29 agosto 2026, n. 24845, analizzato il quadro normativo attualmente vigente, ha superato i principi espressi dalle Sezioni Unite del 2014, le quali avevano ricondotto il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo ex art. 549 c.p.c. (ratione temporis vigente), innescato dalla dichiarazione negativa resa dall’Agenzia delle Entrate in qualità di debitor debitoris, alla giurisdizione del giudice tributario.

Speciali

Pace fiscale

Fonte: ipsoa.it

Reddito di cittadinanza

Fonte: ipsoa.it

Quota 100 e pensioni 2019

Fonte: ipsoa.it

Fattura elettronica

Fonte: ipsoa.it

Tariffe Inail 2019

Fonte: ipsoa.it

Auto: ecotassa e bonus 2019

Fonte: ipsoa.it

Fondo Garanzia PMI

Fonte: ipsoa.it

Video

Corso e-learning multilingua GDPR

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