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IPSOA Quotidiano
Trasferimenti di quote sociali ed azioni: esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni
26/05/2026 - In tema di esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni dei trasferimenti di quote sociali ed azioni, con la risposta a interpello n. 109 del 26 maggio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini della verifica del requisito del controllo di diritto, le partecipazioni ricevute in regime di comunione ereditaria dai coeredi non possano essere computate unitariamente a quelle detenute individualmente dai medesimi coeredi in titolarità esclusiva. In tema di esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni dei trasferimenti di quote sociali ed azioni, con la risposta a interpello n. 109 del 26 maggio 2026 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che ai fini della verifica del requisito del controllo di diritto, le partecipazioni ricevute in regime di comunione ereditaria dai coeredi non possano essere computate unitariamente a quelle detenute individualmente dai medesimi coeredi in titolarità esclusiva.
La cancellazione dall'Albo non elimina la sanzione disciplinare
26/05/2026 - La sospensione disciplinare è una sanzione che rimane fino a completo esaurimento. Se l’iscritto si cancella volontariamente dall’albo mentre la sospensione è in corso (o prima di iniziare a scontarla), la cancellazione non estingue la sanzione. Anzi, in caso di reiscrizione, il professionista dovrà scontare la sospensione non ancora eseguita al momento della cancellazione. Lo ha ribadito il CNDCEC con il Pronto Ordini n. 30/2026 del 25 maggio 2026. La sospensione disciplinare è una sanzione che rimane fino a completo esaurimento. Se l’iscritto si cancella volontariamente dall’albo mentre la sospensione è in corso (o prima di iniziare a scontarla), la cancellazione non estingue la sanzione. Anzi, in caso di reiscrizione, il professionista dovrà scontare la sospensione non ancora eseguita al momento della cancellazione. Lo ha ribadito il CNDCEC con il Pronto Ordini n. 30/2026 del 25 maggio 2026.
Agevolazioni prima casa anche per l'acquisto di unità collabenti
26/05/2026 - Tenuto conto dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità (<a target="_blank" class="rich-sent" title="sentenza 16 febbraio 2025, n. 3913" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10SE0002966921">sentenza 16 febbraio 2025, n. 3913</a>), il contribuente può fruire dell’<a target="_blank" title="agevolazione prima casa" href="https://www.ipsoa.it/guide/agevolazioni-prima-casa-applicano">agevolazione prima casa</a> per l'acquisto dell'immobile collabente, censito in categoria catastale F/2, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla norma agevolativa e sempre che renda nell'atto le dichiarazioni previste dalla nota II-bis posta in calce all'<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 1 della Tariffa, Parte I" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110051ART84">art. 1 della Tariffa, Parte I</a>, allegata al <a target="_blank" class="rich-legge" title="TUR" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110051SOMM">TUR</a>. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 108 del 26 maggio 2026: resta fermo, conclude l’Agenzia, che l'immobile deve risultare effettivamente destinato ad abitazione entro il termine triennale di decadenza utile per l'esercizio dell'attività accertativa. Tenuto conto dell’orientamento della giurisprudenza di legittimità (sentenza 16 febbraio 2025, n. 3913), il contribuente può fruire dell’agevolazione prima casa per l'acquisto dell'immobile collabente, censito in categoria catastale F/2, in presenza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla norma agevolativa e sempre che renda nell'atto le dichiarazioni previste dalla nota II-bis posta in calce all'art. 1 della Tariffa, Parte I, allegata al TUR. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 108 del 26 maggio 2026: resta fermo, conclude l’Agenzia, che l'immobile deve risultare effettivamente destinato ad abitazione entro il termine triennale di decadenza utile per l'esercizio dell'attività accertativa.
Settore della pesca: in arrivo sgravi contributivi e ammortizzatori sociali
26/05/2026 - La <a target="_blank" class="rich-legge" title="legge n. 702026" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0001003894SOMM">legge n. 70/2026</a> ha introdotto rilevanti novità per il settore marittimo. Da un lato, vengono previste agevolazioni contributive per le imprese della pesca che assumono lavoratori inoccupati a seguito della demolizione delle imbarcazioni, con uno sgravio del 50% per 24 mesi. Dall’altro, si interviene sugli ammortizzatori sociali, estendendo e demandando a un decreto attuativo la definizione delle causali CISOA anche per anche a favore dei lavoratori del settore della pesca. La legge n. 70/2026 ha introdotto rilevanti novità per il settore marittimo. Da un lato, vengono previste agevolazioni contributive per le imprese della pesca che assumono lavoratori inoccupati a seguito della demolizione delle imbarcazioni, con uno sgravio del 50% per 24 mesi. Dall’altro, si interviene sugli ammortizzatori sociali, estendendo e demandando a un decreto attuativo la definizione delle causali CISOA anche per anche a favore dei lavoratori del settore della pesca.
Cambiare orario di lavoro: quando è possibile e quando no
25/05/2026 - La modifica dell’orario di lavoro rientra nel potere organizzativo del datore, ma incontra limiti precisi. In primo luogo, il contratto individuale e la contrattazione collettiva vincolano la distribuzione della prestazione. Inoltre, le variazioni devono rispettare i principi di correttezza e buona fede, prevedere un congruo preavviso e non incidere in modo sproporzionato sulla vita del lavoratore. Rilevano anche le tutele su salute, riposi e il work-life balance. Modifiche arbitrarie da parte del datore di lavoro possono risultare illegittime. Per evitare contenziosi servono buone pratiche da seguire all'interno dei contratti. La modifica dell’orario di lavoro rientra nel potere organizzativo del datore, ma incontra limiti precisi. In primo luogo, il contratto individuale e la contrattazione collettiva vincolano la distribuzione della prestazione. Inoltre, le variazioni devono rispettare i principi di correttezza e buona fede, prevedere un congruo preavviso e non incidere in modo sproporzionato sulla vita del lavoratore. Rilevano anche le tutele su salute, riposi e il work-life balance. Modifiche arbitrarie da parte del datore di lavoro possono risultare illegittime. Per evitare contenziosi servono buone pratiche da seguire all'interno dei contratti.
Dimissioni dei lavoratori in periodi protetti: quali sono le procedure da rispettare
25/05/2026 - Nel caso in cui una lavoratrice o un lavoratore presenti le dimissioni, la normativa prevede specifiche ipotesi soggettive in cui è necessaria la convalida. Si tratta di situazioni in relazioni alle quali la validità delle dimissioni è subordinata alla verifica da parte dell’ITL della genuinità e spontaneità della volontà del lavoratore o della lavoratrice di interrompere il rapporto di lavoro, accertando che le dimissioni non siano indotte dal datore. Quali sono le situazioni soggette a queste specifiche tutele? Quali le regole e le procedure da rispettare da parte del datore di lavoro? Quali le conseguenze della mancata convalida? Nel caso in cui una lavoratrice o un lavoratore presenti le dimissioni, la normativa prevede specifiche ipotesi soggettive in cui è necessaria la convalida. Si tratta di situazioni in relazioni alle quali la validità delle dimissioni è subordinata alla verifica da parte dell’ITL della genuinità e spontaneità della volontà del lavoratore o della lavoratrice di interrompere il rapporto di lavoro, accertando che le dimissioni non siano indotte dal datore. Quali sono le situazioni soggette a queste specifiche tutele? Quali le regole e le procedure da rispettare da parte del datore di lavoro? Quali le conseguenze della mancata convalida?
Nuovo OIC 10 per rafforzare l'efficacia informativa del rendiconto finanziario
25/05/2026 - Classificazione dei flussi finanziari relativi agli interessi incassati e pagati e ai dividendi incassati, rappresentazione dei flussi derivanti da operazioni di factoring e reverse factoring, obblighi di informativa aggiuntiva concernenti le voci residuali e nuovo schema di rendiconto finanziario: sono le principali novità del principio contabile OIC 10, <a target="_blank" title="in consultazione fino al 31 luglio 2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/05/21/oic-pubblica-consultazione-bozza-oic-10-rendiconto-finanziario">in consultazione fino al 31 luglio 2026</a>, che si propone di rafforzare l’efficacia informativa del rendiconto finanziario. Classificazione dei flussi finanziari relativi agli interessi incassati e pagati e ai dividendi incassati, rappresentazione dei flussi derivanti da operazioni di factoring e reverse factoring, obblighi di informativa aggiuntiva concernenti le voci residuali e nuovo schema di rendiconto finanziario: sono le principali novità del principio contabile OIC 10, in consultazione fino al 31 luglio 2026, che si propone di rafforzare l’efficacia informativa del rendiconto finanziario.
L'OIC pubblica in consultazione la bozza del nuovo OIC 10 Rendiconto finanziario
21/05/2026 - L’OIC ha posto in consultazione (fino al 31 luglio 2026) la bozza del nuovo principio contabile OIC 10 Rendiconto finanziario. Le modifiche proposte introducono nuove regole classificatorie e accompagnano gli operatori attraverso indicazioni puntuali, chiarimenti interpretativi ed esempi applicativi riferiti a casistiche concrete, con l’obiettivo di favorire una più corretta e uniforme redazione del rendiconto finanziario. L’OIC ha posto in consultazione (fino al 31 luglio 2026) la bozza del nuovo principio contabile OIC 10 Rendiconto finanziario. Le modifiche proposte introducono nuove regole classificatorie e accompagnano gli operatori attraverso indicazioni puntuali, chiarimenti interpretativi ed esempi applicativi riferiti a casistiche concrete, con l’obiettivo di favorire una più corretta e uniforme redazione del rendiconto finanziario.
Transfer pricing: quali accorgimenti adottare in sede di chiusura del bilancio?
21/05/2026 - La chiusura del <a target="_blank" title="bilancio" href="https://www.ipsoa.it/guide/bilancio-esercizio-redigerlo">bilancio</a> rappresenta, per le società appartenenti a gruppi multinazionali, un momento decisivo anche ai fini del <a target="_blank" title="transfer pricing" href="https://www.ipsoa.it/wkpedia/transfer-pricing">transfer pricing</a>. Infatti, in questa fase, le politiche infragruppo impostate all’inizio dell’esercizio e applicate nel corso dell’anno trovano riscontro nei dati contabili, nelle marginalità effettivamente raggiunte e nella rappresentazione complessiva dell’operatività aziendale. In quest’ottica, analizzare le transfer pricing policies<i style="font-style: italic;"> </i>solo al<i style="font-style: italic;"> </i>momento della predisposizione di Masterfile e Documentazione Nazionale, a ridosso della scadenza della documentazione, significa operare quando le principali scelte economiche, contrattuali e contabili sono ormai cristallizzate. Quali accorgimenti adottare in previsione di definire il Country e Master File? La chiusura del bilancio rappresenta, per le società appartenenti a gruppi multinazionali, un momento decisivo anche ai fini del transfer pricing. Infatti, in questa fase, le politiche infragruppo impostate all’inizio dell’esercizio e applicate nel corso dell’anno trovano riscontro nei dati contabili, nelle marginalità effettivamente raggiunte e nella rappresentazione complessiva dell’operatività aziendale. In quest’ottica, analizzare le transfer pricing policies solo al momento della predisposizione di Masterfile e Documentazione Nazionale, a ridosso della scadenza della documentazione, significa operare quando le principali scelte economiche, contrattuali e contabili sono ormai cristallizzate. Quali accorgimenti adottare in previsione di definire il Country e Master File?
Covid-19: l'analisi di Assonime su garanzie pubbliche al credito e sostegno alle PMI nel periodo 2020-2022
26/05/2026 - Il Note e Studi 6/2026 pubblicato da Assonime, analizza gli effetti dei programmi di garanzie pubbliche al credito sulle imprese italiane durante la fase emergenziale COVID‑19 (2020‑2022), integrando dati del Fondo Centrale di Garanzia e di Cerved. L’indagine econometrica confronta le imprese beneficiarie con un gruppo di controllo omogeneo al 2019 e valuta, all’interno delle beneficiarie, l’impatto della consistenza e struttura dei prestiti. I risultati mostrano differenziali significativi: 9‑11 p.p. nella probabilità di uscita dal mercato, 20 p.p. nel debito bancario e incrementi del 38% negli investimenti e di circa un’unità nell’occupazione. Le imprese senza garanzie hanno registrato una forte contrazione di attività e liquidità, mentre quelle beneficiarie hanno ottenuto liquidità aggiuntiva, con aumenti del debito, degli investimenti e dell’occupazione. L’evidenza conferma effetti aggiuntivi e non solo sostitutivi dei prestiti garantiti. Il Note e Studi 6/2026 pubblicato da Assonime, analizza gli effetti dei programmi di garanzie pubbliche al credito sulle imprese italiane durante la fase emergenziale COVID‑19 (2020‑2022), integrando dati del Fondo Centrale di Garanzia e di Cerved. L’indagine econometrica confronta le imprese beneficiarie con un gruppo di controllo omogeneo al 2019 e valuta, all’interno delle beneficiarie, l’impatto della consistenza e struttura dei prestiti. I risultati mostrano differenziali significativi: 9‑11 p.p. nella probabilità di uscita dal mercato, 20 p.p. nel debito bancario e incrementi del 38% negli investimenti e di circa un’unità nell’occupazione. Le imprese senza garanzie hanno registrato una forte contrazione di attività e liquidità, mentre quelle beneficiarie hanno ottenuto liquidità aggiuntiva, con aumenti del debito, degli investimenti e dell’occupazione. L’evidenza conferma effetti aggiuntivi e non solo sostitutivi dei prestiti garantiti.
Transizione 5.0: richiesta estensione dell'utilizzo del credito d'imposta per imprese esodate
26/05/2026 - CNA e Confartigianato chiedono di consentire alle imprese “esodate” di utilizzare il credito d’imposta Transizione 5.0 anche nei cinque anni successivi al 2026, così da evitare che l’impossibilità di compensare l’intero bonus entro il 31 dicembre 2026 ne comprometta l’efficacia. Le Associazioni accolgono positivamente l’aumento dell’aliquota, passata dal 35% all’89,77%, ma segnalano un rischio concreto per le imprese che hanno sostenuto investimenti rilevanti: senza adeguata capienza fiscale nel solo 2026, il beneficio rischia di restare solo teorico. Per questo sollecitano un intervento, anche legislativo, che chiarisca la possibilità di riportare negli anni successivi la quota non compensata. CNA e Confartigianato chiedono di consentire alle imprese “esodate” di utilizzare il credito d’imposta Transizione 5.0 anche nei cinque anni successivi al 2026, così da evitare che l’impossibilità di compensare l’intero bonus entro il 31 dicembre 2026 ne comprometta l’efficacia. Le Associazioni accolgono positivamente l’aumento dell’aliquota, passata dal 35% all’89,77%, ma segnalano un rischio concreto per le imprese che hanno sostenuto investimenti rilevanti: senza adeguata capienza fiscale nel solo 2026, il beneficio rischia di restare solo teorico. Per questo sollecitano un intervento, anche legislativo, che chiarisca la possibilità di riportare negli anni successivi la quota non compensata.
Cumulabilità iperammortamento 2026: cosa si può fare con il credito d'imposta 4.0 (e cosa no)
26/05/2026 - In base alla <a target="_blank" class="rich-legge" title="legge di bilancio n. 1992025" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000996314SOMM">legge di bilancio n. 199/2025</a> l’iperammortamento non è cumulabile con il credito d’imposta 4.0 sul medesimo bene strumentale. La norma prevede espressamente che la maggiorazione non si applichi agli investimenti che beneficiano delle agevolazioni di cui all’<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 1" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000974540ART21">art. 1</a>, c. 446, <a target="_blank" class="rich-legge" title="legge n. 2072024" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000974540SOMM">legge n. 207/2024</a>, ovvero agli investimenti in beni strumentali industria 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, nonché a quelli che, effettuati entro il 30 giugno 2026, sono stati prenotati con acconto del 20% e hanno ricevuto l’accettazione dell’ordine entro il 31 dicembre 2025. In quest’ultimo caso, stante il divieto di cumulabilità tra le due agevolazioni, che possibilità ci sono per l’impresa qualora l’iperammortamento risultasse più conveniente del credito d’imposta 4.0? In base alla legge di bilancio n. 199/2025 l’iperammortamento non è cumulabile con il credito d’imposta 4.0 sul medesimo bene strumentale. La norma prevede espressamente che la maggiorazione non si applichi agli investimenti che beneficiano delle agevolazioni di cui all’art. 1, c. 446, legge n. 207/2024, ovvero agli investimenti in beni strumentali industria 4.0 effettuati dal 1° gennaio 2025 al 31 dicembre 2025, nonché a quelli che, effettuati entro il 30 giugno 2026, sono stati prenotati con acconto del 20% e hanno ricevuto l’accettazione dell’ordine entro il 31 dicembre 2025. In quest’ultimo caso, stante il divieto di cumulabilità tra le due agevolazioni, che possibilità ci sono per l’impresa qualora l’iperammortamento risultasse più conveniente del credito d’imposta 4.0?
Tutela della biodiversità: l'UE avvia una consultazione pubblica sulle direttive Uccelli e Habitat
26/05/2026 - La Commissione europea ha avviato il 12 maggio 2026 una consultazione pubblica sulle direttive Uccelli e Habitat, pilastri della politica europea per la tutela della biodiversità. L’iniziativa raccoglierà osservazioni e contributi utili alla valutazione del funzionamento di queste norme, fondamentali per la protezione di specie, habitat e siti della rete Natura 2000. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica informa che il questionario sarà disponibile per la compilazione dal 12 maggio al 4 agosto 2026 sulla pagina web dedicata. La Commissione europea ha avviato il 12 maggio 2026 una consultazione pubblica sulle direttive Uccelli e Habitat, pilastri della politica europea per la tutela della biodiversità. L’iniziativa raccoglierà osservazioni e contributi utili alla valutazione del funzionamento di queste norme, fondamentali per la protezione di specie, habitat e siti della rete Natura 2000. Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica informa che il questionario sarà disponibile per la compilazione dal 12 maggio al 4 agosto 2026 sulla pagina web dedicata.
Operazioni straordinarie degli ETS: quali sono le indicazioni del Notariato
26/05/2026 - Associazioni riconosciute, non riconosciute e fondazioni possono operare reciproche operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni) purché siano rispettati i limiti statutari, le regole civilistiche e gli adempimenti pubblicitari previsti dalla normativa. Come precisato dallo Studio n. 7-2026/Cts “Le operazioni straordinarie degli Enti del Terzo settore” approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato, tuttavia, il passaggio da associazione non riconosciuta a associazione riconosciuta non integra un’operazione di trasformazione in senso tecnico, ma è regolamentato dalla disciplina ordinaria relativa all’acquisto della personalità giuridica. Quanto all’eventuale impedimento ad effettuare operazioni straordinarie in capo agli ETS, tale ostacolo può essere rimosso con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, ad eccezione del caso particolare della fondazione in cui il ricorso a scissioni, fusioni o trasformazioni sia stato espressamente vietato in sede di atto costitutivo dal fondatore dell’ente. Quali sono le indicazioni del Notariato? Associazioni riconosciute, non riconosciute e fondazioni possono operare reciproche operazioni straordinarie (trasformazioni, fusioni, scissioni) purché siano rispettati i limiti statutari, le regole civilistiche e gli adempimenti pubblicitari previsti dalla normativa. Come precisato dallo Studio n. 7-2026/Cts “Le operazioni straordinarie degli Enti del Terzo settore” approvato dal Consiglio Nazionale del Notariato, tuttavia, il passaggio da associazione non riconosciuta a associazione riconosciuta non integra un’operazione di trasformazione in senso tecnico, ma è regolamentato dalla disciplina ordinaria relativa all’acquisto della personalità giuridica. Quanto all’eventuale impedimento ad effettuare operazioni straordinarie in capo agli ETS, tale ostacolo può essere rimosso con le maggioranze previste per le modifiche statutarie, ad eccezione del caso particolare della fondazione in cui il ricorso a scissioni, fusioni o trasformazioni sia stato espressamente vietato in sede di atto costitutivo dal fondatore dell’ente. Quali sono le indicazioni del Notariato?
Decreto Carburanti: taglio delle accise, credito d'imposta fertilizzanti e proroga per agricoltura e trasporti
25/05/2026 - Con il quarto decreto Carburanti (<a target="_blank" title="D.L. n. 89/2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/05/23/taglio-accise-rinvio-versamenti-bonus-autotrasporto-misure-decreto-carburanti">D.L. n. 89/2026</a>), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 maggio e in vigore dal 23 maggio 2026, arriva la proroga di un mese del credito d’imposta a favore degli autotrasportatori e di due mesi del credito di imposta per l’acquisto di gasolio in agricoltura. Rinnovato anche il taglio delle accise sui carburanti fino al 6 giugno 2026, ma per il gasolio lo sconto viene dimezzato. Il pacchetto di misure messe in campo dal D.L. n. 89/2026 prevede anche un nuovo credito d’imposta per l’acquisto di fertilizzanti. Quali sono le misure previste? Con il quarto decreto Carburanti (D.L. n. 89/2026), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 22 maggio e in vigore dal 23 maggio 2026, arriva la proroga di un mese del credito d’imposta a favore degli autotrasportatori e di due mesi del credito di imposta per l’acquisto di gasolio in agricoltura. Rinnovato anche il taglio delle accise sui carburanti fino al 6 giugno 2026, ma per il gasolio lo sconto viene dimezzato. Il pacchetto di misure messe in campo dal D.L. n. 89/2026 prevede anche un nuovo credito d’imposta per l’acquisto di fertilizzanti. Quali sono le misure previste?
Quotidiano Giuridico
Estorsione: il danno può consistere anche in una perdita di chance
26/05/2026 - Ai fini del reato rileva anche il danno potenziale consistente nella perdita dell’aspettativa di conseguire un vantaggio economico (Cassazione n. 5983/2026)
Informazione e dignità umana: il monito del Garante
26/05/2026 - L'Autorità sottolinea che i media non possono diffondere indiscriminatamente gli stralci delle intercettazioni
Il danno morale nella responsabilità sanitaria
26/05/2026 - La giurisprudenza della Terza Sezione Civile della Cassazione nel biennio 2024-2026
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GDPR: come gestire gli adempimenti
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