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IPSOA Quotidiano
La dichiarazione dei redditi raddoppia: appuntamento a luglio e novembre
25/09/2026 - Due scadenze e due moduli da compilare: un primo modello, da presentare entro il mese di luglio, sarà destinato esclusivamente alla determinazione della base imponibile e delle imposte dovute; il secondo, da trasmettere entro la fine di novembre, raccoglierà le informazioni necessarie alle attività di monitoraggio e controllo dell'Amministrazione finanziaria. È il futuro della dichiarazione dei redditi, come annunciato dal Presidente del CNDCEC Elbano de Nuccio. Obiettivo: restituire alla dichiarazione fiscale, diventata negli anni un contenitore di una smisurata varietà di informazioni, la sua funzione originaria. Due scadenze e due moduli da compilare: un primo modello, da presentare entro il mese di luglio, sarà destinato esclusivamente alla determinazione della base imponibile e delle imposte dovute; il secondo, da trasmettere entro la fine di novembre, raccoglierà le informazioni necessarie alle attività di monitoraggio e controllo dell'Amministrazione finanziaria. È il futuro della dichiarazione dei redditi, come annunciato dal Presidente del CNDCEC Elbano de Nuccio. Obiettivo: restituire alla dichiarazione fiscale, diventata negli anni un contenitore di una smisurata varietà di informazioni, la sua funzione originaria.
Il 30 settembre 2026 decide la sorte della rottamazione per chi ha omesso la rata di luglio
25/09/2026 - La scadenza del 30 settembre 2026 costituisce il primo banco di prova per i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione quinquies con pagamento dilazionato. Poiché l'inefficacia della definizione consegue al mancato versamento di due rate, anche non consecutive, e ciascun pagamento viene imputato alla rata più risalente rimasta insoluta, gli effetti di un eventuale inadempimento dipendono dalla condotta tenuta a luglio. Chi ha versato la prima rata conserva la definizione anche se omette la seconda, ma resta gravato di una morosità che si trasferisce sino al termine del piano. Chi l'ha omessa, invece, perde i benefici se non paga anche la scadenza di settembre. La scadenza del 30 settembre 2026 costituisce il primo banco di prova per i contribuenti che hanno aderito alla rottamazione quinquies con pagamento dilazionato. Poiché l'inefficacia della definizione consegue al mancato versamento di due rate, anche non consecutive, e ciascun pagamento viene imputato alla rata più risalente rimasta insoluta, gli effetti di un eventuale inadempimento dipendono dalla condotta tenuta a luglio. Chi ha versato la prima rata conserva la definizione anche se omette la seconda, ma resta gravato di una morosità che si trasferisce sino al termine del piano. Chi l'ha omessa, invece, perde i benefici se non paga anche la scadenza di settembre.
Adesione allo schema d'atto: esclusa la sospensione estiva dei termini
25/09/2026 - Il termine di 30 giorni per la presentazione dell’istanza di adesione allo schema di atto non beneficia né della sospensione feriale dei termini né della sospensione estiva prevista per l’invio di documenti e informazioni all’Amministrazione finanziaria. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate che, in tema di rottamazione quinquies, ha precisato che l’esclusione di alcuni carichi tramite il servizio ContiTu non consente di richiedere una successiva rateazione ordinaria degli stessi debiti. L’Agenzia è intervenuta anche sulla disciplina degli oneri pluriennali introdotta dall’<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 22" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0001010587ART70">art. 22</a> del <a target="_blank" title="decreto Omnibus" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/08/24/correttivo-omnibus-gazzetta-ufficiale-modifiche-riforma-fiscale">decreto Omnibus</a>, chiarendo che ha natura innovativa e che si applica esclusivamente ai beni e servizi acquistati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, senza effetti retroattivi. Il termine di 30 giorni per la presentazione dell’istanza di adesione allo schema di atto non beneficia né della sospensione feriale dei termini né della sospensione estiva prevista per l’invio di documenti e informazioni all’Amministrazione finanziaria. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate che, in tema di rottamazione quinquies, ha precisato che l’esclusione di alcuni carichi tramite il servizio ContiTu non consente di richiedere una successiva rateazione ordinaria degli stessi debiti. L’Agenzia è intervenuta anche sulla disciplina degli oneri pluriennali introdotta dall’art. 22 del decreto Omnibus, chiarendo che ha natura innovativa e che si applica esclusivamente ai beni e servizi acquistati a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027, senza effetti retroattivi.
Bleisure: dove finisce la trasferta e comincia la vacanza?
25/09/2026 - Nella prassi aziendale può capitare che il dipendente prolunghi un viaggio di lavoro, aggiungendo alcuni giorni di vacanza. Si tratta di una tendenza di viaggio che prende il nome di bleisure e che può, però, dar luogo ad alcuni problemi di gestione del personale. Occorrono, infatti, regole organizzative chiare, in base alle quali sia possibile distinguere i costi riconducibili all'interesse aziendale da quelli generati dalla scelta personale del dipendente, valutare l’effettiva durata della trasferta, nonché la gestione di un eventuale infortunio. Come determinare e gestire il confine tra lavoro e vacanza? Nella prassi aziendale può capitare che il dipendente prolunghi un viaggio di lavoro, aggiungendo alcuni giorni di vacanza. Si tratta di una tendenza di viaggio che prende il nome di bleisure e che può, però, dar luogo ad alcuni problemi di gestione del personale. Occorrono, infatti, regole organizzative chiare, in base alle quali sia possibile distinguere i costi riconducibili all'interesse aziendale da quelli generati dalla scelta personale del dipendente, valutare l’effettiva durata della trasferta, nonché la gestione di un eventuale infortunio. Come determinare e gestire il confine tra lavoro e vacanza?
Distacco dei lavoratori per tutela dell'occupazione: requisiti e regole per l'applicazione
25/09/2026 - La legge di conversione del decreto Lavoro 2026 (<a target="_blank" class="rich-legge" title="D.L. n. 622026" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0001003337SOMM">D.L. n. 62/2026</a> convertito in <a target="_blank" class="rich-legge" title="legge n. 1122026" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0001007292SOMM">legge n. 112/2026</a>) ha previsto, in via sperimentale sino al 31 dicembre 2029, una deroga alla disciplina del distacco dei lavoratori disciplinata dall'<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 30" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0000157897ART31">art. 30</a> del <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.Lgs. n. 2762003" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0000157897SOMM">D.Lgs. n. 276/2003</a>. Il legislatore ha individuato significative semplificazioni nell'utilizzo dell'istituto del distacco con l’obiettivo di tutelare l’occupazione e garantire la continuità produttiva evitando o limitando le sospensioni dell’attività lavorativa e riducendo il ricorso agli ammortizzatori sociali. Quali sono i requisiti richiesti per l’applicazione? La legge di conversione del decreto Lavoro 2026 (D.L. n. 62/2026 convertito in legge n. 112/2026) ha previsto, in via sperimentale sino al 31 dicembre 2029, una deroga alla disciplina del distacco dei lavoratori disciplinata dall'art. 30 del D.Lgs. n. 276/2003. Il legislatore ha individuato significative semplificazioni nell'utilizzo dell'istituto del distacco con l’obiettivo di tutelare l’occupazione e garantire la continuità produttiva evitando o limitando le sospensioni dell’attività lavorativa e riducendo il ricorso agli ammortizzatori sociali. Quali sono i requisiti richiesti per l’applicazione?
Fringe benefit auto aziendali: regole e dubbi applicativi sulla maggiorazione del 5% per accessori e allestimenti
25/09/2026 - La nuova maggiorazione del 5% sui fringe benefit auto aziendali per accessori e allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non direttamente acquistati dal lavoratore, prevista dal decreto correttivo Omnibus (<a target="_blank" class="rich-legge" title="D.Lgs. n. 1482026" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0001010587SOMM">D.Lgs. n. 148/2026</a>), pone diversi dubbi applicativi. In particolare, ci si chiede quando un accessorio o un allestimento può dirsi davvero “non valorizzato” nelle tabelle ACI, se la maggiorazione resti sempre unica, anche in presenza di molteplici dotazioni extra e in quali casi l’acquisto può qualificarsi “diretto” in capo al dipendente. Criticità che occorre valutare al fine di evitare possibili contenziosi. La nuova maggiorazione del 5% sui fringe benefit auto aziendali per accessori e allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non direttamente acquistati dal lavoratore, prevista dal decreto correttivo Omnibus (D.Lgs. n. 148/2026), pone diversi dubbi applicativi. In particolare, ci si chiede quando un accessorio o un allestimento può dirsi davvero “non valorizzato” nelle tabelle ACI, se la maggiorazione resti sempre unica, anche in presenza di molteplici dotazioni extra e in quali casi l’acquisto può qualificarsi “diretto” in capo al dipendente. Criticità che occorre valutare al fine di evitare possibili contenziosi.
Cambiano gli schemi per i bilanci delle assicurazioni
25/09/2026 - Con provvedimento n. 172 del 2 settembre 2026 l’IVASS ha modificato il regolamento sugli schemi di bilancio delle compagnie tenute all’applicazione dei principi contabili internazionali. Vengono definiti schemi di bilancio distinti per il bilancio d’esercizio IAS/IFRS e il bilancio consolidato e aggiornati gli schemi di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario per tenere conto delle novità introdotte dall’<a target="_blank" class="rich-legge" title="IFRS 18" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000999326SOMM">IFRS 18</a>. Nuovi dettagli informativi entrano in nota integrativa, in ragione delle modifiche all’<a target="_blank" class="rich-legge" title="IFRS 9" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000842287SOMM">IFRS 9</a> e all’<a target="_blank" class="rich-legge" title="IFRS 7" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000643068SOMM">IFRS 7</a> e delle novità dell’<a target="_blank" class="rich-legge" title="IFRS 18" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000999326SOMM">IFRS 18</a>. Con provvedimento n. 172 del 2 settembre 2026 l’IVASS ha modificato il regolamento sugli schemi di bilancio delle compagnie tenute all’applicazione dei principi contabili internazionali. Vengono definiti schemi di bilancio distinti per il bilancio d’esercizio IAS/IFRS e il bilancio consolidato e aggiornati gli schemi di Stato Patrimoniale, Conto Economico e Rendiconto Finanziario per tenere conto delle novità introdotte dall’IFRS 18. Nuovi dettagli informativi entrano in nota integrativa, in ragione delle modifiche all’IFRS 9 e all’IFRS 7 e delle novità dell’IFRS 18.
L'informativa della nota integrativa secondo il nuovo OIC per le piccole e micro-imprese
17/09/2026 - La semplificazione prevista nella <a target="_blank" title="bozza del nuovo OIC dedicato alle piccole e micro-imprese" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/08/08/micro-piccole-imprese-oic-avvia-consultazione-bozza-principio-contabile">bozza del nuovo OIC dedicato alle piccole e micro-imprese</a> interessa anche il contenuto della nota integrativa: minori informazioni da inserire, garantendo comunque il dettaglio necessario per comprendere pienamente i risultati conseguiti dall’impresa. Riprendendo l’impostazione prevista dagli <a target="_blank" class="rich-cod" title="articoli 2435-bis" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/05AC00010209">articoli 2435-bis</a> e <a target="_blank" class="rich-cod" title="2435-ter" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/05AC0000015249">2435-ter</a> c.c., il nuovo OIC (in consultazione fino al 28 febbraio 2027) riepiloga le informazioni che devono essere riportate nel bilancio abbreviato e in quello delle micro-imprese. La semplificazione prevista nella bozza del nuovo OIC dedicato alle piccole e micro-imprese interessa anche il contenuto della nota integrativa: minori informazioni da inserire, garantendo comunque il dettaglio necessario per comprendere pienamente i risultati conseguiti dall’impresa. Riprendendo l’impostazione prevista dagli articoli 2435-bis e 2435-ter c.c., il nuovo OIC (in consultazione fino al 28 febbraio 2027) riepiloga le informazioni che devono essere riportate nel bilancio abbreviato e in quello delle micro-imprese.
OIC 5 e aggiustamenti di valore nel primo bilancio di liquidazione: quali implicazioni fiscali?
15/09/2026 - Il <a target="_blank" title="nuovo principio contabile OIC 5" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/07/17/oic-5-bilanci-liquidazione-pubblicata-nuova-versione-principio">nuovo principio contabile OIC 5</a> dispone nel primo bilancio di liquidazione la riverifica del valore di iscrizione di una serie di poste contabili (partecipazioni, rimanenze di magazzino, immobilizzazioni immateriali e materiali, etc.): eventuali differenze derivanti dall’applicazione del nuovo criterio di valutazione costituiscono un cambiamento di principio contabile e, come tali, sono iscritte nella voce “Rettifiche di liquidazione” tra le poste del patrimonio netto, con imputazione a conto economico solo nei successivi bilanci intermedi di liquidazione. Va però verificata la coerenza con l’<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 109" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110002ART113">art. 109</a>, comma 4, <a target="_blank" class="rich-legge" title="TUIR" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110002SOMM">TUIR</a> secondo cui “le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico di competenza”. Il nuovo principio contabile OIC 5 dispone nel primo bilancio di liquidazione la riverifica del valore di iscrizione di una serie di poste contabili (partecipazioni, rimanenze di magazzino, immobilizzazioni immateriali e materiali, etc.): eventuali differenze derivanti dall’applicazione del nuovo criterio di valutazione costituiscono un cambiamento di principio contabile e, come tali, sono iscritte nella voce “Rettifiche di liquidazione” tra le poste del patrimonio netto, con imputazione a conto economico solo nei successivi bilanci intermedi di liquidazione. Va però verificata la coerenza con l’art. 109, comma 4, TUIR secondo cui “le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico di competenza”.
Fondo di garanzia enti del terzo settore: al via l'operatività
26/09/2026 - È operativa, dal 21 settembre 2026, la <a target="_blank" title="sezione speciale enti del terzo settore del fondo di garanzia per le PMI" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/09/22/pmi-via-operativita-sezione-speciale-enti-terzo-settore-fondo-garanzia">sezione speciale enti del terzo settore del fondo di garanzia per le PMI</a>, che consente l'accesso alla garanzia del fondo, a titolo gratuito, agli enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) e non iscritti al Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), nonché agli enti religiosi civilmente riconosciuti. La sezione speciale opera finanziando gli interventi di garanzia diretta, riassicurazione e controgaranzia, riferiti alle operazioni finanziarie di importo non superiore a 60.000 euro e senza l’applicazione del modello di valutazione per la determinazione del merito creditizio. Come fare domanda? È operativa, dal 21 settembre 2026, la sezione speciale enti del terzo settore del fondo di garanzia per le PMI, che consente l'accesso alla garanzia del fondo, a titolo gratuito, agli enti del terzo settore iscritti al Registro unico nazionale del terzo settore (RUNTS) e non iscritti al Repertorio delle notizie economiche e amministrative (REA), nonché agli enti religiosi civilmente riconosciuti. La sezione speciale opera finanziando gli interventi di garanzia diretta, riassicurazione e controgaranzia, riferiti alle operazioni finanziarie di importo non superiore a 60.000 euro e senza l’applicazione del modello di valutazione per la determinazione del merito creditizio. Come fare domanda?
Tutela dei consumatori: stanziati 48,75 milioni di euro per il triennio 2026-2028
24/09/2026 - Con il decreto ministeriale 6 agosto 2026, registrato dalla Corte dei conti il 9 settembre 2026, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy destina 48,75 milioni di euro del Fondo alimentato dalle sanzioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato a iniziative a favore dei consumatori per il triennio 2026-2028. Le risorse, attribuite alla Direzione Generale Consumatori e Mercato, sono ripartite tra attività di vigilanza e controllo del mercato, educazione al consumo responsabile, diritto alla riparazione, informazione e tutela dei consumatori, sostegno alle associazioni rappresentative, trasparenza dei prezzi e supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi. Una quota rilevante finanzia la rete degli Sportelli regionali del consumatore e progetti per l’educazione digitale dei cittadini. Sono inoltre previsti interventi dedicati all’educazione assicurativa, all’educazione finanziaria e alla prevenzione del sovraindebitamento, in coerenza con gli obiettivi nazionali ed europei di rafforzamento della tutela consumeristica. Con il decreto ministeriale 6 agosto 2026, registrato dalla Corte dei conti il 9 settembre 2026, il Ministero delle Imprese e del Made in Italy destina 48,75 milioni di euro del Fondo alimentato dalle sanzioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato a iniziative a favore dei consumatori per il triennio 2026-2028. Le risorse, attribuite alla Direzione Generale Consumatori e Mercato, sono ripartite tra attività di vigilanza e controllo del mercato, educazione al consumo responsabile, diritto alla riparazione, informazione e tutela dei consumatori, sostegno alle associazioni rappresentative, trasparenza dei prezzi e supporto al Garante per la sorveglianza dei prezzi. Una quota rilevante finanzia la rete degli Sportelli regionali del consumatore e progetti per l’educazione digitale dei cittadini. Sono inoltre previsti interventi dedicati all’educazione assicurativa, all’educazione finanziaria e alla prevenzione del sovraindebitamento, in coerenza con gli obiettivi nazionali ed europei di rafforzamento della tutela consumeristica.
Aiuti energia: la Corte UE esclude le imprese in difficoltà
24/09/2026 - Con la sentenza del 24 settembre 2026 nelle cause riunite C-503/25 e C-504/25, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che le imprese qualificate come “in difficoltà” non possono beneficiare delle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di energia elettrica o gas. La pronuncia trae origine dal caso Acciaierie d’Italia, esclusa dagli elenchi degli energivori per il 2025 in quanto sottoposta ad amministrazione straordinaria e in stato di insolvenza. La Corte ha affermato che tale procedura concorsuale integra la nozione europea di impresa in difficoltà e che gli aiuti energetici non possono essere concessi in deroga agli orientamenti UE sugli aiuti di Stato. Un’eventuale eccezione violerebbe i principi di parità di trattamento e tutela del legittimo affidamento. Inoltre, gli aiuti per l’energia perseguono finalità diverse rispetto agli aiuti al salvataggio delle imprese. Con la sentenza del 24 settembre 2026 nelle cause riunite C-503/25 e C-504/25, la Corte di giustizia dell’Unione europea ha chiarito che le imprese qualificate come “in difficoltà” non possono beneficiare delle agevolazioni previste per le imprese a forte consumo di energia elettrica o gas. La pronuncia trae origine dal caso Acciaierie d’Italia, esclusa dagli elenchi degli energivori per il 2025 in quanto sottoposta ad amministrazione straordinaria e in stato di insolvenza. La Corte ha affermato che tale procedura concorsuale integra la nozione europea di impresa in difficoltà e che gli aiuti energetici non possono essere concessi in deroga agli orientamenti UE sugli aiuti di Stato. Un’eventuale eccezione violerebbe i principi di parità di trattamento e tutela del legittimo affidamento. Inoltre, gli aiuti per l’energia perseguono finalità diverse rispetto agli aiuti al salvataggio delle imprese.
Come valutare l'azienda con i PIV 2026: novità, criticità e impatti dei nuovi principi
25/09/2026 - Il 18 settembre 2026 l’Organismo italiano di valutazione ha pubblicato sul proprio sito web la nuova versione dei principi italiani di valutazione. La riforma, che trova applicazione dal 1° gennaio 2027, presenta novità e alcune criticità. Tra le prime, l’adozione del principio di proporzionalità, in virtù del quale viene presentata una gerarchia delle prescrizioni basata su "deve", "dovrebbe" e "può", che conferisce più flessibilità al valutatore nell’affrontare i problemi che solitamente incontra nel corso del suo incarico, soprattutto nella stima di valore di una PMI. Altra novità, l’eliminazione dagli incarichi professionali del parere valutativo, tipologia di incarico invece presente nei PIV 2015. Quali sono invece le criticità della riforma e quali impatti hanno per i professionisti? Il 18 settembre 2026 l’Organismo italiano di valutazione ha pubblicato sul proprio sito web la nuova versione dei principi italiani di valutazione. La riforma, che trova applicazione dal 1° gennaio 2027, presenta novità e alcune criticità. Tra le prime, l’adozione del principio di proporzionalità, in virtù del quale viene presentata una gerarchia delle prescrizioni basata su "deve", "dovrebbe" e "può", che conferisce più flessibilità al valutatore nell’affrontare i problemi che solitamente incontra nel corso del suo incarico, soprattutto nella stima di valore di una PMI. Altra novità, l’eliminazione dagli incarichi professionali del parere valutativo, tipologia di incarico invece presente nei PIV 2015. Quali sono invece le criticità della riforma e quali impatti hanno per i professionisti?
Euro 5 e Solvency II: le novità approvate dal Consiglio dei Ministri
24/09/2026 - Il Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2026 ha approvato un decreto-legge che rinvia dal 1° ottobre 2026 al 1° ottobre 2027 l'introduzione delle limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 previste nei piani per la qualità dell'aria di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. La proroga è finalizzata a consentire l'adozione di misure alternative capaci di garantire analoghi risultati nella riduzione delle emissioni inquinanti. Nella stessa seduta è stato inoltre approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo di recepimento della <a target="_blank" class="rich-legge" title="direttiva (UE) 20252" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000974762SOMM">direttiva (UE) 2025/2</a> di revisione del quadro Solvency II. Il provvedimento rafforza il principio di proporzionalità per le imprese assicurative, introduce nuovi strumenti macroprudenziali per la gestione del rischio di liquidità, integra i rischi climatici e di sostenibilità nei processi di governance e controllo e potenzia la cooperazione tra le autorità di vigilanza a livello europeo. Il Consiglio dei Ministri del 24 settembre 2026 ha approvato un decreto-legge che rinvia dal 1° ottobre 2026 al 1° ottobre 2027 l'introduzione delle limitazioni strutturali alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 previste nei piani per la qualità dell'aria di Piemonte, Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna. La proroga è finalizzata a consentire l'adozione di misure alternative capaci di garantire analoghi risultati nella riduzione delle emissioni inquinanti. Nella stessa seduta è stato inoltre approvato, in esame preliminare, il decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2025/2 di revisione del quadro Solvency II. Il provvedimento rafforza il principio di proporzionalità per le imprese assicurative, introduce nuovi strumenti macroprudenziali per la gestione del rischio di liquidità, integra i rischi climatici e di sostenibilità nei processi di governance e controllo e potenzia la cooperazione tra le autorità di vigilanza a livello europeo.
Tutela dei consumatori: illegittimo il limite dei tre anni
24/09/2026 - Con la sentenza del 24 settembre 2026, causa C-900/24, la Corte di giustizia UE ha stabilito che la direttiva sulle clausole abusive osta a una normativa o prassi nazionale che mantenga gli effetti di una clausola contrattuale abusiva qualora il consumatore non abbia contestato gli aumenti di prezzo entro tre anni. Il caso riguarda un contratto di teleriscaldamento nel quale una clausola di revisione dei prezzi, successivamente modificata unilateralmente dal fornitore, è stata ritenuta abusiva dai giudici tedeschi. Secondo la Corte, la regola dei tre anni finisce per preservare, anche solo in parte, gli effetti della clausola abusiva a danno del consumatore, in contrasto con la tutela garantita dal diritto dell’Unione. Inoltre, il giudice nazionale deve disapplicare la clausola abusiva senza poterne modificare il contenuto, salvo il ricorso a disposizioni imperative idonee a colmare la lacuna contrattuale derivante dalla sua eliminazione. Con la sentenza del 24 settembre 2026, causa C-900/24, la Corte di giustizia UE ha stabilito che la direttiva sulle clausole abusive osta a una normativa o prassi nazionale che mantenga gli effetti di una clausola contrattuale abusiva qualora il consumatore non abbia contestato gli aumenti di prezzo entro tre anni. Il caso riguarda un contratto di teleriscaldamento nel quale una clausola di revisione dei prezzi, successivamente modificata unilateralmente dal fornitore, è stata ritenuta abusiva dai giudici tedeschi. Secondo la Corte, la regola dei tre anni finisce per preservare, anche solo in parte, gli effetti della clausola abusiva a danno del consumatore, in contrasto con la tutela garantita dal diritto dell’Unione. Inoltre, il giudice nazionale deve disapplicare la clausola abusiva senza poterne modificare il contenuto, salvo il ricorso a disposizioni imperative idonee a colmare la lacuna contrattuale derivante dalla sua eliminazione.
Quotidiano Giuridico
Concorso di magistratura, arrivano i test psicoattitudinali: la delibera del CSM
25/09/2026 - I requisiti che il candidato magistrato deve possedere, sono organizzati in cinque aree: cognitiva, emotiva, relazionale, etico-valoriale, organizzativa
È valida la rinuncia all'indennità di avviamento per avere uno sconto sul canone di locazione?
25/09/2026 - Nella locazione ad uso commerciale la rinuncia preventiva all’indennità per la perdita di avviamento è nulla ai sensi dell’art. 79 della legge sull’equo canone (Cassazione n. 2895/2026)
USA, salute mentale degli avvocati: professione ''dannosa'' per 4 su 10
25/09/2026 - Uno studio condotto su oltre 37.000 legali statunitensi rileva livelli elevati di ansia, stress, depressione, burnout e consumo rischioso di alcol. Tra i più...
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GDPR: come gestire gli adempimenti
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