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IPSOA Quotidiano
Cambio di regime fiscale o d'attività senza più rettifica della detrazione IVA
21/01/2026 - Il <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.Lgs. n. 1862025" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000995200SOMM">D.Lgs. n. 186/2025</a>, che detta <a target="_blank" title="disposizioni in materia di Terzo settore, IVA e crisi d’impresa" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/12/13/terzo-settore-iva-crisi-impresa-novita-riforma-fiscale">disposizioni in materia di Terzo settore, IVA e crisi d’impresa</a>, in attuazione della delega fiscale, ha di fatto abrogato il comma 3 dell’<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 19.bis.2" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/%2010LX0000109684ART23">art. 19.bis.2</a> del <a target="_blank" class="rich-legge" title="decreto IVA" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000109684SOMM">decreto IVA</a>, che si occupa della rettifica della detrazione. Si è voluto in tal modo razionalizzare il testo normativo, andando a togliere una parte ridondante rispetto al contenuto della disposizione, che già si occupa della disciplina della rettifica della detrazione per i beni e i servizi utilizzati, in tutto o in parte, per le operazioni che diano diritto a una detrazione diversa da quella inizialmente compiuta. Il D.Lgs. n. 186/2025, che detta disposizioni in materia di Terzo settore, IVA e crisi d’impresa, in attuazione della delega fiscale, ha di fatto abrogato il comma 3 dell’art. 19.bis.2 del decreto IVA, che si occupa della rettifica della detrazione. Si è voluto in tal modo razionalizzare il testo normativo, andando a togliere una parte ridondante rispetto al contenuto della disposizione, che già si occupa della disciplina della rettifica della detrazione per i beni e i servizi utilizzati, in tutto o in parte, per le operazioni che diano diritto a una detrazione diversa da quella inizialmente compiuta.
Rottamazione quinquies: come presentare la domanda di adesione
21/01/2026 - L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso <a target="_blank" title="disponibile la procedura" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/01/21/rottamazione-quinquies-online-servizio-presentare-domanda">disponibile la procedura</a> per inviare la domanda di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Si tratta della <a target="_blank" title="rottamazione quinquies" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/01/15/rottamazione-quinquies-nuovo">rottamazione quinquies</a> prevista dalla legge di Bilancio 2026. Le modalità di presentazione della domanda, esclusivamente on line, sono due: in area riservata e in area pubblica. Come fare? L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha reso disponibile la procedura per inviare la domanda di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati all’Agente della riscossione nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023. Si tratta della rottamazione quinquies prevista dalla legge di Bilancio 2026. Le modalità di presentazione della domanda, esclusivamente on line, sono due: in area riservata e in area pubblica. Come fare?
Trasporti e logistica: chi può accedere al regime transitorio opzionale
21/01/2026 - La peculiarità del regime transitorio opzionale per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica comporta la necessità di individuare puntualmente le imprese committenti. A tal fine si può fare riferimento alla classificazione ATECO 2025 (sezione H - Trasporto e magazzinaggio). Ciò anche in presenza di una catena di subfornitura: per poter aderire al regime opzionale, i soggetti subappaltanti devono svolgere attività che rientrano nei codici ATECO dei settori di attività interessati. La peculiarità del regime transitorio opzionale per le prestazioni di servizi rese nei confronti di imprese che svolgono attività di trasporto e movimentazione di merci e prestazione di servizi di logistica comporta la necessità di individuare puntualmente le imprese committenti. A tal fine si può fare riferimento alla classificazione ATECO 2025 (sezione H - Trasporto e magazzinaggio). Ciò anche in presenza di una catena di subfornitura: per poter aderire al regime opzionale, i soggetti subappaltanti devono svolgere attività che rientrano nei codici ATECO dei settori di attività interessati.
Lavoro notturno, festivo e a turni: detassazione con regole e limiti. Solo per il 2026
21/01/2026 - Una novità fiscale, introdotta dalla legge di Bilancio 2026 (<a target="_blank" class="rich-legge" title="legge n. 1992025" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0000996314SOMM">legge n. 199/2025</a>), prevede, per il solo 2026, l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 15% su determinate indennità e maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e a turni. La misura riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti del settore privato con reddito 2025 non superiore a 40.000 euro. Il beneficio è facoltativo, ha un limite massimo annuo di 1.500 euro e opera solo sul piano fiscale. Come si applica? Una novità fiscale, introdotta dalla legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025), prevede, per il solo 2026, l’applicazione di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF pari al 15% su determinate indennità e maggiorazioni per lavoro notturno, festivo e a turni. La misura riguarda esclusivamente i lavoratori dipendenti del settore privato con reddito 2025 non superiore a 40.000 euro. Il beneficio è facoltativo, ha un limite massimo annuo di 1.500 euro e opera solo sul piano fiscale. Come si applica?
Contratto di lavoro marittimo a tempo determinato: casi particolari e regole da seguire
21/01/2026 - Il rapporto di lavoro marittimo rientra tra le tipologie di contratto di lavoro speciale. Segue, infatti, una specifica disciplina contenuta nel Codice della Navigazione (artt. 323 e ss.) e non nelle norme del Diritto del Lavoro comune di cui all'<a target="_blank" class="rich-cod" title="art. 2094" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/05AC00002088">art. 2094</a> del codice civile. Pertanto, occorre fare particolare attenzione in sede di stipula del rapporto di lavoro e di gestione dello stesso. Quali sono le regole operative da seguire? Il rapporto di lavoro marittimo rientra tra le tipologie di contratto di lavoro speciale. Segue, infatti, una specifica disciplina contenuta nel Codice della Navigazione (artt. 323 e ss.) e non nelle norme del Diritto del Lavoro comune di cui all'art. 2094 del codice civile. Pertanto, occorre fare particolare attenzione in sede di stipula del rapporto di lavoro e di gestione dello stesso. Quali sono le regole operative da seguire?
Trasferta o trasfertismo: differenze e modalità di gestione
21/01/2026 - Nella quotidiana vita lavorativa, può accadere che il lavoratore dipendente debba svolgere temporaneamente la propria attività in una sede diversa da quella di sua competenza. In questo caso, si possono verificare due differenti ipotesi: quella della trasferta e quella del trasfertismo. Che cos’è tecnicamente la trasferta? Chi è, secondo la normativa, il trasfertista? Cosa differenzia i due istituti? Essi sono sottoposti a una diversa disciplina. Di conseguenza, come si devono gestire correttamente? Qual è il rispettivo trattamento economico ed il regime fiscale e previdenziale previsto? Nella quotidiana vita lavorativa, può accadere che il lavoratore dipendente debba svolgere temporaneamente la propria attività in una sede diversa da quella di sua competenza. In questo caso, si possono verificare due differenti ipotesi: quella della trasferta e quella del trasfertismo. Che cos’è tecnicamente la trasferta? Chi è, secondo la normativa, il trasfertista? Cosa differenzia i due istituti? Essi sono sottoposti a una diversa disciplina. Di conseguenza, come si devono gestire correttamente? Qual è il rispettivo trattamento economico ed il regime fiscale e previdenziale previsto?
IFRS 16 Leasing: rilevanza contabile e impatti fiscali sulle deduzioni
07/01/2026 - Il fatto che la quasi totalità dei contratti di leasing debba essere iscritta a bilancio, secondo le previsioni dell’<a target="_blank" class="rich-legge" title="IFRS 16" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000857087SOMM">IFRS 16</a>, ha portato alla modifica di quelli che sono indicatori patrimoniali, gestionali e finanziari; ciò genera, a sua volta, una ricaduta sul calcolo delle imposte e sulla deducibilità dei costi. Assume pertanto rilievo l’analisi approfondita, teorica e operativa, del principio contabile e delle relative conseguenze fiscali, con focus sulle differenze tra la normativa civilistica e la normativa tributaria. Il fatto che la quasi totalità dei contratti di leasing debba essere iscritta a bilancio, secondo le previsioni dell’IFRS 16, ha portato alla modifica di quelli che sono indicatori patrimoniali, gestionali e finanziari; ciò genera, a sua volta, una ricaduta sul calcolo delle imposte e sulla deducibilità dei costi. Assume pertanto rilievo l’analisi approfondita, teorica e operativa, del principio contabile e delle relative conseguenze fiscali, con focus sulle differenze tra la normativa civilistica e la normativa tributaria.
Revisori legali: contributo annuale da versare entro il 31 gennaio 2026
30/12/2025 - Il Ministero delle Finanze comunica ricorda che il contributo annuale per gli iscritti al Registro dei revisori legali è fissato per il 2026 a 57 euro. Dal 2 gennaio e fino al 31 gennaio 2026 il pagamento può essere effettuato online tramite SPID o CIE accedendo all’area riservata del portale della revisione legale, dove sono disponibili anche gli avvisi di pagamento, non più inviati in formato cartaceo. Il MEF, tramite CONSIP, invia ogni anno una comunicazione con istruzioni e scadenze al domicilio digitale indicato nel Registro, oppure via email o posta ordinaria. I revisori della sostenibilità abilitati nel 2025 non devono versare contributi aggiuntivi, oltre ai 57 euro annuali: il contributo fisso di 50 euro previsto dal <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" class="rich-legge" title="DM 19 febbraio 2025" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000978118SOMM">D.M. 19 febbraio 2025</a> copre infatti le spese amministrative e non è richiesto negli anni successivi. Il Ministero delle Finanze comunica ricorda che il contributo annuale per gli iscritti al Registro dei revisori legali è fissato per il 2026 a 57 euro. Dal 2 gennaio e fino al 31 gennaio 2026 il pagamento può essere effettuato online tramite SPID o CIE accedendo all’area riservata del portale della revisione legale, dove sono disponibili anche gli avvisi di pagamento, non più inviati in formato cartaceo. Il MEF, tramite CONSIP, invia ogni anno una comunicazione con istruzioni e scadenze al domicilio digitale indicato nel Registro, oppure via email o posta ordinaria. I revisori della sostenibilità abilitati nel 2025 non devono versare contributi aggiuntivi, oltre ai 57 euro annuali: il contributo fisso di 50 euro previsto dal D.M. 19 febbraio 2025 copre infatti le spese amministrative e non è richiesto negli anni successivi.
Fondi per rischi e oneri: le novità introdotte dall'OIC
29/12/2025 - L’OIC ha <a target="_blank" title="modificato l’OIC 31" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/12/10/oic-pubblicati-aggiornamenti-principi-contabili-nazionali">modificato l’OIC 31</a> in materia di attualizzazione dei fondi per oneri, fornendo chiarimenti in merito alla corretta classificazione degli effetti contabili derivanti dal trascorrere del tempo e dalla revisione del tasso di attualizzazione. Tali effetti, qualora rilevanti, devono essere rilevati in una specifica voce della classe C del Conto economico, denominata “17-ter) Effetti di attualizzazione dei fondi per oneri”. Quali sono le implicazioni contabili di tale chiarimento ai fini della redazione del bilancio d’esercizio? L’OIC ha modificato l’OIC 31 in materia di attualizzazione dei fondi per oneri, fornendo chiarimenti in merito alla corretta classificazione degli effetti contabili derivanti dal trascorrere del tempo e dalla revisione del tasso di attualizzazione. Tali effetti, qualora rilevanti, devono essere rilevati in una specifica voce della classe C del Conto economico, denominata “17-ter) Effetti di attualizzazione dei fondi per oneri”. Quali sono le implicazioni contabili di tale chiarimento ai fini della redazione del bilancio d’esercizio?
Decreto ex Ilva: agevolate anche le imprese di interesse strategico
21/01/2026 - L’approvazione definitiva da parte della Camera del disegno di conversione in legge del decreto ex Ilva conferma l’ammissione delle imprese di interesse strategico nazionale in amministrazione straordinaria non liquidatoria, in quanto non sono da ritenersi imprese "in difficoltà" secondo le regole europee, alle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica e al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale. Viene poi spostato dal triennio 2025-2027 al triennio 2026-2028 il periodo di riferimento del Fondo a sostegno delle imprese dell’indotto di Ilva, dalla dotazione di un milione di euro annui. L’approvazione definitiva da parte della Camera del disegno di conversione in legge del decreto ex Ilva conferma l’ammissione delle imprese di interesse strategico nazionale in amministrazione straordinaria non liquidatoria, in quanto non sono da ritenersi imprese "in difficoltà" secondo le regole europee, alle agevolazioni a favore delle imprese a forte consumo di energia elettrica e al Fondo per la transizione energetica nel settore industriale. Viene poi spostato dal triennio 2025-2027 al triennio 2026-2028 il periodo di riferimento del Fondo a sostegno delle imprese dell’indotto di Ilva, dalla dotazione di un milione di euro annui.
In G.U. la legge di conversione del decreto Transizione 5.0
20/01/2026 - La legge 15 gennaio 2026, n. 4, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2025 e in vigore dal 21 gennaio 2026, converte con modifiche il <a target="_blank" class="rich-legge" title="DL 1752025" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000993805SOMM">DL 175/2025</a> sulle misure urgenti per il Piano Transizione 5.0 e lo sviluppo delle energie rinnovabili. Per il credito d’imposta Transizione 5.0 viene confermato il divieto di cumulo con il credito per beni strumentali “ordinari”. Sul fronte agrivoltaico, la norma ribadisce la necessità che l’attività agricola resti prevalente, richiedendo continuità colturale e l’uso di tecnologie avanzate come moduli elevati, rotanti e sistemi di agricoltura digitale. In tema di Golden Power, il provvedimento estende i poteri speciali del Governo ai settori finanziario, bancario e assicurativo, subordinandone però l’esercizio alle valutazioni preliminari delle autorità europee di vigilanza, così da tutelare la sicurezza economica senza ostacolare investimenti legittimi. La legge 15 gennaio 2026, n. 4, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2025 e in vigore dal 21 gennaio 2026, converte con modifiche il DL 175/2025 sulle misure urgenti per il Piano Transizione 5.0 e lo sviluppo delle energie rinnovabili. Per il credito d’imposta Transizione 5.0 viene confermato il divieto di cumulo con il credito per beni strumentali “ordinari”. Sul fronte agrivoltaico, la norma ribadisce la necessità che l’attività agricola resti prevalente, richiedendo continuità colturale e l’uso di tecnologie avanzate come moduli elevati, rotanti e sistemi di agricoltura digitale. In tema di Golden Power, il provvedimento estende i poteri speciali del Governo ai settori finanziario, bancario e assicurativo, subordinandone però l’esercizio alle valutazioni preliminari delle autorità europee di vigilanza, così da tutelare la sicurezza economica senza ostacolare investimenti legittimi.
Rinnovo veicoli sostenibili: fissato il limite massimo per impresa
20/01/2026 - Il <a target="_blank" class="rich-legge" title="decreto 2 gennaio 2026" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000996794SOMM">decreto 2 gennaio 2026</a>, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2026, modifica il <a target="_blank" class="rich-legge" title="decreto 18 novembre 2021" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000921395SOMM">decreto 18 novembre 2021</a> relativo agli incentivi per il rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto, con particolare attenzione ai veicoli a alimentazione alternativa e ad alta sostenibilità. In particolare è stato aggiornato l’art. 3, comma 5 del decreto MIT n. 461/2021, introducendo un limite massimo agli investimenti ammissibili per ciascuna impresa: 700.000 euro per ogni periodo incentivante. Se le richieste superano tale soglia, l’importo viene automaticamente ridotto fino al limite consentito. La norma chiarisce inoltre che il tetto non può essere superato neppure qualora vi siano risorse residue, garantendo così il rispetto delle soglie di notifica previste dal <a target="_blank" class="rich-legge" title="regolamento UE 6512014" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000801112SOMM">regolamento UE 651/2014</a> e assicurando una distribuzione equilibrata degli incentivi tra le imprese del settore. Il decreto 2 gennaio 2026, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 15 del 20 gennaio 2026, modifica il decreto 18 novembre 2021 relativo agli incentivi per il rinnovo del parco veicolare delle imprese di autotrasporto, con particolare attenzione ai veicoli a alimentazione alternativa e ad alta sostenibilità. In particolare è stato aggiornato l’art. 3, comma 5 del decreto MIT n. 461/2021, introducendo un limite massimo agli investimenti ammissibili per ciascuna impresa: 700.000 euro per ogni periodo incentivante. Se le richieste superano tale soglia, l’importo viene automaticamente ridotto fino al limite consentito. La norma chiarisce inoltre che il tetto non può essere superato neppure qualora vi siano risorse residue, garantendo così il rispetto delle soglie di notifica previste dal regolamento UE 651/2014 e assicurando una distribuzione equilibrata degli incentivi tra le imprese del settore.
Nuovi dazi USA verso l'Europa: impatto e rischi per l'UE
21/01/2026 - Con un post pubblicato su Truth il 17 gennaio 2026 il Presidente USA Trump ha annunciato nuovi dazi per Danimarca, Olanda, Svezia, Francia, Germania, Finlandia, Norvegia e Gran Bretagna. Da quanto è stato possibile capire, i dazi saranno genericamente applicati “on any and all goods sent to the United States of America”, presumibilmente in aggiunta ai dazi già previsti. Quali sono le implicazioni per le imprese e la stessa Unione europea? Con un post pubblicato su Truth il 17 gennaio 2026 il Presidente USA Trump ha annunciato nuovi dazi per Danimarca, Olanda, Svezia, Francia, Germania, Finlandia, Norvegia e Gran Bretagna. Da quanto è stato possibile capire, i dazi saranno genericamente applicati “on any and all goods sent to the United States of America”, presumibilmente in aggiunta ai dazi già previsti. Quali sono le implicazioni per le imprese e la stessa Unione europea?
Cibersicurezza: la Commissione rafforza la resilienza e le capacità dell'UE
20/01/2026 - La Commissione europea ha presentato il 20 gennaio 2026, un nuovo pacchetto sulla cibersicurezza per rafforzare la resilienza dell’UE di fronte all’aumento degli attacchi informatici e ibridi. La proposta include la revisione del regolamento sulla cibersicurezza, con l’obiettivo di proteggere le catene di approvvigionamento TIC da rischi legati a fornitori ad alto rischio e di introdurre un quadro armonizzato e basato sul rischio per tutti i settori critici. Il pacchetto rinnova il sistema europeo di certificazione (ECCF), semplificando le procedure e riducendo i costi per le imprese. Prevede inoltre modifiche mirate alla direttiva NIS2 per facilitare la conformità normativa, soprattutto per micro, piccole e medie imprese. Il ruolo dell’ENISA viene ampliato, includendo supporto operativo, gestione delle vulnerabilità e sviluppo delle competenze. Il regolamento entrerà in vigore dopo l’approvazione di Parlamento e Consiglio. La Commissione europea ha presentato il 20 gennaio 2026, un nuovo pacchetto sulla cibersicurezza per rafforzare la resilienza dell’UE di fronte all’aumento degli attacchi informatici e ibridi. La proposta include la revisione del regolamento sulla cibersicurezza, con l’obiettivo di proteggere le catene di approvvigionamento TIC da rischi legati a fornitori ad alto rischio e di introdurre un quadro armonizzato e basato sul rischio per tutti i settori critici. Il pacchetto rinnova il sistema europeo di certificazione (ECCF), semplificando le procedure e riducendo i costi per le imprese. Prevede inoltre modifiche mirate alla direttiva NIS2 per facilitare la conformità normativa, soprattutto per micro, piccole e medie imprese. Il ruolo dell’ENISA viene ampliato, includendo supporto operativo, gestione delle vulnerabilità e sviluppo delle competenze. Il regolamento entrerà in vigore dopo l’approvazione di Parlamento e Consiglio.
Imprese non finanziarie: necessario includere il rischio cibernetico nella valutazione del merito creditizio
20/01/2026 - Il documento della Banca d’Italia del 20 gennaio 2026 dal titolo "Il rischio cibernetico delle imprese non finanziarie", introduce un indicatore di vulnerabilità al rischio cibernetico per le imprese non finanziarie italiane, sviluppato tramite tecniche di elaborazione del linguaggio naturale e modelli avanzati di intelligenza artificiale applicati a bilanci, notizie e rapporti di cybersecurity. L’indicatore si fonda su una nuova tassonomia pensata per il contesto italiano, che integra in un unico quadro metodologico aspetti finora valutati separatamente: attacchi subiti, conformità normativa, tecnologie di difesa e certificazioni di sicurezza. I dati mostrano un aumento degli attacchi informatici dal 2019 e rivelano che l’impatto negativo di un incidente è immediato e superiore ai benefici delle misure difensive, che maturano nel tempo. Le imprese inoltre comunicano maggiori informazioni sul rischio solo dopo un attacco. I risultati evidenziano la necessità di includere il rischio cibernetico nella valutazione del merito creditizio. Il documento della Banca d’Italia del 20 gennaio 2026 dal titolo "Il rischio cibernetico delle imprese non finanziarie", introduce un indicatore di vulnerabilità al rischio cibernetico per le imprese non finanziarie italiane, sviluppato tramite tecniche di elaborazione del linguaggio naturale e modelli avanzati di intelligenza artificiale applicati a bilanci, notizie e rapporti di cybersecurity. L’indicatore si fonda su una nuova tassonomia pensata per il contesto italiano, che integra in un unico quadro metodologico aspetti finora valutati separatamente: attacchi subiti, conformità normativa, tecnologie di difesa e certificazioni di sicurezza. I dati mostrano un aumento degli attacchi informatici dal 2019 e rivelano che l’impatto negativo di un incidente è immediato e superiore ai benefici delle misure difensive, che maturano nel tempo. Le imprese inoltre comunicano maggiori informazioni sul rischio solo dopo un attacco. I risultati evidenziano la necessità di includere il rischio cibernetico nella valutazione del merito creditizio.
Quotidiano Giuridico
Gratuito patrocinio: ammissibile anche se non sono indicati i singoli redditi familiari
21/01/2026 - Per la concessione del beneficio è richiesta l'autocertificazione del reddito complessivo dell'intero nucleo familiare (Cassazione penale n. 322/2026)
Covid: legittima la prescrizione del green pass sui luoghi di lavoro
21/01/2026 -
La Corte costituzionale con la sentenza n. 199 del 23 dicembre 2025 ha dichiarato la non fondatezza – in riferimento agli artt. 2, 3, 4, 32, c. 1 e 2, e 36 Cost. – delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 1 del D.L. n. 127/2021 e dell’art. 1 del D.L. n. 1/2022, come convertiti, nella parte in cui la prima disposizione ha stabilito che, nel periodo dal 15 ottobre al 31 dicembre 2021, per accedere ai luoghi di lavoro, il personale del settore pubblico dovesse possedere ed esibire una certificazione da vaccinazione, guarigione o test (c.d. green pass base) e che, in mancanza, il lavoratore fosse considerato assente ingiustificato senza diritto alla retribuzione né altro compenso o emolumento e nella parte in cui la seconda disposizione, a far data dalla sua entrata in vigore e fino al 15 giugno 2022, ha sancito l’obbligo vaccinale per gli ultracinquantenni, disponendo che, a decorrere dal 15 febbraio 2022, i lavoratori destinatari di tale obbligo, ai fini dell’accesso al luogo di lavoro, dovessero possedere ed esibire una certificazione di vaccinazione o guarigione (c.d. green pass rafforzato) e che, in caso di mancato possesso della suddetta certificazione, fossero considerati assenti ingiustificati senza diritto alla retribuzione né altro compenso o emolumento, poiché tali misure sono volte ad assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato.
Legittimo che il giudice dell'impugnazione, dichiarato prescritto il reato, decida sul risarcimento
21/01/2026 -
In una densa e articolata decisione (Corte cost. 16 gennaio 2026, n. 2), la Corte costituzionale ha confermato il proprio orientamento espresso con la sentenza Corte cost. n. 182/2021, ritenendo che l’art. 578, c. 1, c.p.p., come interpretato dal “diritto vivente”, sia rispettoso del principio della presunzione di innocenza operante nell’ambito dell’ordinamento convenzionale.
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GDPR: come gestire gli adempimenti
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