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IPSOA Quotidiano
Credito Transizione 5.0 in Redditi 2026: compilazione del quadro RU e gestione del residuo
28/05/2026 - Il <a target="_blank" title="credito d'imposta Transizione 5.0" href="https://www.ipsoa.it/guide/bonus-transizione-5-0">credito d'imposta Transizione 5.0</a>, istituito dal <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.L. n. 192024" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000959021SOMM">D.L. n. 19/2024</a>, è riconosciuto alle imprese che, nell'intervallo temporale compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025, hanno effettuato nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, inseriti nell'ambito di progetti di innovazione da cui è conseguita una comprovata riduzione dei consumi energetici. Le imprese che hanno validamente completato l'iter sulla piattaforma telematica del GSE e hanno ricevuto dal GSE la comunicazione di conferma dell'importo utilizzabile, sono ora tenute a indicare la movimentazione del credito nella Sezione I del quadro RU del modello Redditi 2026, al fine di rendicontare gli utilizzi in compensazione effettuati nell'anno solare appena trascorso e evidenziare l’ammontare dell’eventuale credito residuo, che potrà essere utilizzato in compensazione nei successivi cinque periodi di imposta, in quote annuali di pari importo. Il credito d'imposta Transizione 5.0, istituito dal D.L. n. 19/2024, è riconosciuto alle imprese che, nell'intervallo temporale compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2025, hanno effettuato nuovi investimenti in strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, inseriti nell'ambito di progetti di innovazione da cui è conseguita una comprovata riduzione dei consumi energetici. Le imprese che hanno validamente completato l'iter sulla piattaforma telematica del GSE e hanno ricevuto dal GSE la comunicazione di conferma dell'importo utilizzabile, sono ora tenute a indicare la movimentazione del credito nella Sezione I del quadro RU del modello Redditi 2026, al fine di rendicontare gli utilizzi in compensazione effettuati nell'anno solare appena trascorso e evidenziare l’ammontare dell’eventuale credito residuo, che potrà essere utilizzato in compensazione nei successivi cinque periodi di imposta, in quote annuali di pari importo.
Distribuzione non proporzionale di utili: luci e ombre della risposta a interpello n. 90/2026
28/05/2026 - Con la <a target="_blank" title="risposta a interpello n. 90 del 2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/04/01/distribuzione-non-proporzionale-utili-trattamento-fiscale">risposta a interpello n. 90 del 2026</a>, l’Agenzia delle Entrate affronta per la prima volta il trattamento fiscale dei dividendi percepiti in misura non proporzionale rispetto alla partecipazione al capitale sociale, giungendo a qualificare la quota “eccedente” come sopravvenienza attiva integralmente imponibile. Tale posizione si fonda su un presupposto - la necessità che la distribuzione risponda alla mera causa divisoria degli utili - che la norma non prevede e che appare difficilmente conciliabile con l’obiettivo di eliminare la doppia imposizione sotteso all’<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 89" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110002ART93">art. 89</a>, comma 2, del <a target="_blank" class="rich-legge" title="TUIR" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000110002SOMM">TUIR</a>. Con la risposta a interpello n. 90 del 2026, l’Agenzia delle Entrate affronta per la prima volta il trattamento fiscale dei dividendi percepiti in misura non proporzionale rispetto alla partecipazione al capitale sociale, giungendo a qualificare la quota “eccedente” come sopravvenienza attiva integralmente imponibile. Tale posizione si fonda su un presupposto - la necessità che la distribuzione risponda alla mera causa divisoria degli utili - che la norma non prevede e che appare difficilmente conciliabile con l’obiettivo di eliminare la doppia imposizione sotteso all’art. 89, comma 2, del TUIR.
Intelligenza artificiale: precisazioni dell'Agenzia delle Entrate sull'uso
27/05/2026 - Con un comunicato stampa del 27 maggio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che agisce nel pieno rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali e della <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" class="rich-legge" title="legge n. 1322025" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000990293SOMM">legge n. 132/2025</a>, che proibisce l’utilizzo di sistemi di <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.ipsoa.it/speciali/intelligenza-artificiale-ia" target="_blank" title="intelligenza artificiale">intelligenza artificiale</a> per la creazione di provvedimenti amministrativi. In particolare, nell’ordinamento italiano non è prevista la possibilità di scaricare i dati presenti sui social network (cd. data scraping) e, pertanto, l’Agenzia non ha mai assunto alcuna iniziativa in tal senso. Con un comunicato stampa del 27 maggio 2026, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che agisce nel pieno rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali e della legge n. 132/2025, che proibisce l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale per la creazione di provvedimenti amministrativi. In particolare, nell’ordinamento italiano non è prevista la possibilità di scaricare i dati presenti sui social network (cd. data scraping) e, pertanto, l’Agenzia non ha mai assunto alcuna iniziativa in tal senso.
Riscatto della laurea: come funziona con cambi di facoltà e carriere universitarie non lineari
28/05/2026 - Il riscatto degli anni universitari in presenza di carriere accademiche non lineari, con passaggi tra facoltà e trasferimenti multipli, può complicare la ricostruzione dei periodi effettivamente riscattabili. Quali sono i criteri da utilizzare per la ricostruzione del percorso accademico ai fini pensionistici? Quali indicazioni possono trarsi dai chiarimenti dell’INPS? Il riscatto degli anni universitari in presenza di carriere accademiche non lineari, con passaggi tra facoltà e trasferimenti multipli, può complicare la ricostruzione dei periodi effettivamente riscattabili. Quali sono i criteri da utilizzare per la ricostruzione del percorso accademico ai fini pensionistici? Quali indicazioni possono trarsi dai chiarimenti dell’INPS?
Impresa unica e incentivi alle assunzioni: il rischio nascosto nelle circolari INPS
28/05/2026 - Gli sgravi contributivi per le assunzioni, previsti dal decreto Lavoro 2026 (<a target="_blank" class="rich-legge" title="D.L. n. 622026" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0001003337SOMM">D.L. n. 62/2026</a>), sono riconosciuti esclusivamente in presenza di un incremento occupazionale netto valutato con riferimento all’intero perimetro dell’impresa unica e non alla singola entità societaria. Le circolari INPS n. 55, 56 e 57 del 2026 adottano un’interpretazione che non considera le diminuzioni occupazionali intervenute in società controllate o collegate ai sensi dell’<a target="_blank" class="rich-cod" title="art. 2359" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/05AC00001789">art. 2359</a> c.c., ovvero riconducibili, anche indirettamente, al medesimo soggetto. Questa impostazione dell’Istituto, più favorevole sul piano applicativo e volta a rendere più agevole e rapido l’accesso agli incentivi, espone, tuttavia, le imprese al rischio di revoca del beneficio e restituzione integrale delle somme. Quali scelte devono quindi adottare le imprese? Gli sgravi contributivi per le assunzioni, previsti dal decreto Lavoro 2026 (D.L. n. 62/2026), sono riconosciuti esclusivamente in presenza di un incremento occupazionale netto valutato con riferimento all’intero perimetro dell’impresa unica e non alla singola entità societaria. Le circolari INPS n. 55, 56 e 57 del 2026 adottano un’interpretazione che non considera le diminuzioni occupazionali intervenute in società controllate o collegate ai sensi dell’art. 2359 c.c., ovvero riconducibili, anche indirettamente, al medesimo soggetto. Questa impostazione dell’Istituto, più favorevole sul piano applicativo e volta a rendere più agevole e rapido l’accesso agli incentivi, espone, tuttavia, le imprese al rischio di revoca del beneficio e restituzione integrale delle somme. Quali scelte devono quindi adottare le imprese?
Disabilità e invalidità civile over 70: nuove istruzioni per la domanda
27/05/2026 - L’INPS, con il messaggio n. 1750 del 2026, ha fornito le istruzioni operative per l’avvio del procedimento di riconoscimento della disabilità ai sensi della legge n. 104/1992 e per l’accesso alle prestazioni di invalidità civile da parte dei soggetti di età pari o superiore a 70 anni. Le indicazioni si inseriscono nel quadro delle modifiche introdotte dal D.L. n. 19/2026 e dal decreto Milleproroghe 2026, che hanno rinviato al 2027 la sperimentazione della riforma sulle politiche in favore delle persone anziane e previsto, per determinate categorie di ultra settantenni affetti da patologie croniche e ingravescenti, il mantenimento della procedura valutativa previgente al D.Lgs. n. 62/2024. Il messaggio chiarisce le modalità di compilazione del certificato medico introduttivo, i nuovi adempimenti richiesti ai medici certificatori e i casi in cui resta necessario l’abbinamento della domanda amministrativa per l’accertamento sanitario. L’INPS, con il messaggio n. 1750 del 2026, ha fornito le istruzioni operative per l’avvio del procedimento di riconoscimento della disabilità ai sensi della legge n. 104/1992 e per l’accesso alle prestazioni di invalidità civile da parte dei soggetti di età pari o superiore a 70 anni. Le indicazioni si inseriscono nel quadro delle modifiche introdotte dal D.L. n. 19/2026 e dal decreto Milleproroghe 2026, che hanno rinviato al 2027 la sperimentazione della riforma sulle politiche in favore delle persone anziane e previsto, per determinate categorie di ultra settantenni affetti da patologie croniche e ingravescenti, il mantenimento della procedura valutativa previgente al D.Lgs. n. 62/2024. Il messaggio chiarisce le modalità di compilazione del certificato medico introduttivo, i nuovi adempimenti richiesti ai medici certificatori e i casi in cui resta necessario l’abbinamento della domanda amministrativa per l’accertamento sanitario.
IFRS 20: nuovo principio contabile su attività e passività regolamentate
27/05/2026 - IASB ha pubblicato il 27 maggio 2026 l’IFRS 20 Attività e passività regolamentate, nuovo principio contabile destinato alle imprese soggette a regolamentazione tariffaria. Lo standard mira a migliorare la comprensione, da parte degli investitori, degli effetti della regolazione sulla performance, sulla situazione patrimoniale e sui flussi di cassa futuri. L’IFRS 20 introduce il concetto di “differenza temporale”, imponendo la rilevazione in bilancio degli scostamenti tra il momento di erogazione dei servizi regolamentati e quello in cui possono essere addebitati ai clienti. Il principio riduce la diversità delle prassi e rafforza la comparabilità nei settori regolamentati. L’IFRS 20 si applica ai periodi che iniziano dal 1° gennaio 2029, con possibilità di adozione anticipata; integra l’IFRS 15 e sostituisce l’IFRS 14. IASB ha pubblicato il 27 maggio 2026 l’IFRS 20 Attività e passività regolamentate, nuovo principio contabile destinato alle imprese soggette a regolamentazione tariffaria. Lo standard mira a migliorare la comprensione, da parte degli investitori, degli effetti della regolazione sulla performance, sulla situazione patrimoniale e sui flussi di cassa futuri. L’IFRS 20 introduce il concetto di “differenza temporale”, imponendo la rilevazione in bilancio degli scostamenti tra il momento di erogazione dei servizi regolamentati e quello in cui possono essere addebitati ai clienti. Il principio riduce la diversità delle prassi e rafforza la comparabilità nei settori regolamentati. L’IFRS 20 si applica ai periodi che iniziano dal 1° gennaio 2029, con possibilità di adozione anticipata; integra l’IFRS 15 e sostituisce l’IFRS 14.
Nuovo OIC 10 per rafforzare l'efficacia informativa del rendiconto finanziario
25/05/2026 - Classificazione dei flussi finanziari relativi agli interessi incassati e pagati e ai dividendi incassati, rappresentazione dei flussi derivanti da operazioni di factoring e reverse factoring, obblighi di informativa aggiuntiva concernenti le voci residuali e nuovo schema di rendiconto finanziario: sono le principali novità del principio contabile OIC 10, <a target="_blank" title="in consultazione fino al 31 luglio 2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/05/21/oic-pubblica-consultazione-bozza-oic-10-rendiconto-finanziario">in consultazione fino al 31 luglio 2026</a>, che si propone di rafforzare l’efficacia informativa del rendiconto finanziario. Classificazione dei flussi finanziari relativi agli interessi incassati e pagati e ai dividendi incassati, rappresentazione dei flussi derivanti da operazioni di factoring e reverse factoring, obblighi di informativa aggiuntiva concernenti le voci residuali e nuovo schema di rendiconto finanziario: sono le principali novità del principio contabile OIC 10, in consultazione fino al 31 luglio 2026, che si propone di rafforzare l’efficacia informativa del rendiconto finanziario.
L'OIC pubblica in consultazione la bozza del nuovo OIC 10 Rendiconto finanziario
21/05/2026 - L’OIC ha posto in consultazione (fino al 31 luglio 2026) la bozza del nuovo principio contabile OIC 10 Rendiconto finanziario. Le modifiche proposte introducono nuove regole classificatorie e accompagnano gli operatori attraverso indicazioni puntuali, chiarimenti interpretativi ed esempi applicativi riferiti a casistiche concrete, con l’obiettivo di favorire una più corretta e uniforme redazione del rendiconto finanziario. L’OIC ha posto in consultazione (fino al 31 luglio 2026) la bozza del nuovo principio contabile OIC 10 Rendiconto finanziario. Le modifiche proposte introducono nuove regole classificatorie e accompagnano gli operatori attraverso indicazioni puntuali, chiarimenti interpretativi ed esempi applicativi riferiti a casistiche concrete, con l’obiettivo di favorire una più corretta e uniforme redazione del rendiconto finanziario.
Fondo idrico, SFNIISSI: prorogata all'8 giugno 2026 la presentazione delle domande
27/05/2026 - Invitalia annuncia che è stato prorogato alle ore 11:59 dell'8 giugno 2026 il termine per la presentazione delle domande di sovvenzione nell’ambito dello Strumento Finanziario Nazionale per gli Investimenti Infrastrutturali e per la Sicurezza nel Settore Idrico (Fondo idrico - SFNIISSI). Invitalia annuncia che è stato prorogato alle ore 11:59 dell'8 giugno 2026 il termine per la presentazione delle domande di sovvenzione nell’ambito dello Strumento Finanziario Nazionale per gli Investimenti Infrastrutturali e per la Sicurezza nel Settore Idrico (Fondo idrico - SFNIISSI).
Fondoprofessioni avviso 7/2026: come funziona la formazione sulla crisi d'impresa
27/05/2026 - Con l’avviso n. 7/2026 Fondoprofessioni finanzia una misura sperimentale dedicata alla formazione in materia di crisi d’impresa, con l’obiettivo di rafforzare le competenze operative di dipendenti di studi professionali e aziende aderenti al fondo. L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di attuazione del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (<a target="_blank" class="rich-legge" title="D.Lgs. n. 142019" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000873338SOMM">D.Lgs. n. 14/2019</a>). Tra gli ambiti finanziabili figurano gli assetti organizzativi, l’analisi economico-finanziaria, gli strumenti di allerta, la composizione negoziata, le procedure di insolvenza e i profili fiscali e penali della crisi. La formazione si basa su affiancamento, formazione on the job, simulazioni e casi pratici. Quando presentare le domande? Con l’avviso n. 7/2026 Fondoprofessioni finanzia una misura sperimentale dedicata alla formazione in materia di crisi d’impresa, con l’obiettivo di rafforzare le competenze operative di dipendenti di studi professionali e aziende aderenti al fondo. L’iniziativa si inserisce nel più ampio percorso di attuazione del Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019). Tra gli ambiti finanziabili figurano gli assetti organizzativi, l’analisi economico-finanziaria, gli strumenti di allerta, la composizione negoziata, le procedure di insolvenza e i profili fiscali e penali della crisi. La formazione si basa su affiancamento, formazione on the job, simulazioni e casi pratici. Quando presentare le domande?
Transizione 5.0: CNA e Confartigianato chiedono l'estensione dell'utilizzo alle imprese esodate
26/05/2026 - CNA e Confartigianato chiedono di consentire alle imprese “esodate” di utilizzare il credito d’imposta Transizione 5.0 anche nei cinque anni successivi al 2026, così da evitare che l’impossibilità di compensare l’intero bonus entro il 31 dicembre 2026 ne comprometta l’efficacia. Le Associazioni accolgono positivamente l’aumento dell’aliquota, passata dal 35% all’89,77%, ma segnalano un rischio concreto per le imprese che hanno sostenuto investimenti rilevanti: senza adeguata capienza fiscale nel solo 2026, il beneficio rischia di restare solo teorico. Per questo sollecitano un intervento, anche legislativo, che chiarisca la possibilità di riportare negli anni successivi la quota non compensata. CNA e Confartigianato chiedono di consentire alle imprese “esodate” di utilizzare il credito d’imposta Transizione 5.0 anche nei cinque anni successivi al 2026, così da evitare che l’impossibilità di compensare l’intero bonus entro il 31 dicembre 2026 ne comprometta l’efficacia. Le Associazioni accolgono positivamente l’aumento dell’aliquota, passata dal 35% all’89,77%, ma segnalano un rischio concreto per le imprese che hanno sostenuto investimenti rilevanti: senza adeguata capienza fiscale nel solo 2026, il beneficio rischia di restare solo teorico. Per questo sollecitano un intervento, anche legislativo, che chiarisca la possibilità di riportare negli anni successivi la quota non compensata.
Modelli 231 e reati ambientali: come cambia la mappa dei rischi d'impresa nel 2026
28/05/2026 - Il <a target="_blank" title="D.Lgs. n. 81/2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/05/19/ambiente-gu-nuove-fattispecie-aggravanti-crimini-ambientali">D.Lgs. n. 81/2026</a>, adottato in attuazione della direttiva (UE) n. 2024/1203, entra in vigore il 2 giugno 2026 riscrivendo e rafforzando il sistema dei delitti ambientali nel codice penale. Il decreto, in particolare, introduce nuove fattispecie incriminatrici settoriali (ozono e gas fluorurati), istituisce strumenti di governance e coordinamento investigativo e incide in modo mirato sul catalogo 231, potenziando il perimetro della responsabilità degli enti e la scala sanzionatoria. Con riferimento ai modelli 231 quali sono in particolare le implicazioni in termini di compliance, modelli organizzativi e gestione del rischio ambientale “di filiera”? Il D.Lgs. n. 81/2026, adottato in attuazione della direttiva (UE) n. 2024/1203, entra in vigore il 2 giugno 2026 riscrivendo e rafforzando il sistema dei delitti ambientali nel codice penale. Il decreto, in particolare, introduce nuove fattispecie incriminatrici settoriali (ozono e gas fluorurati), istituisce strumenti di governance e coordinamento investigativo e incide in modo mirato sul catalogo 231, potenziando il perimetro della responsabilità degli enti e la scala sanzionatoria. Con riferimento ai modelli 231 quali sono in particolare le implicazioni in termini di compliance, modelli organizzativi e gestione del rischio ambientale “di filiera”?
Registro imprese: dal 4 giugno 2026 in vigore le nuove specifiche tecniche
27/05/2026 - Il decreto 20 maggio 2026 del Ministero delle Imprese e del Made in ITaly, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2026, aggiorna le specifiche tecniche del Registro delle imprese previste (versione Fedra 7.09). Le nuove specifiche, riportate nell’allegato A, acquistano efficacia dal 4 giugno 2026 e la pubblicazione integrale dei moduli e delle tabelle aggiornate è resa disponibile sul sito istituzionale del MIMIT. Le modifiche riguardano l’aggiornamento dei CAP nella tabella COM, nuovi valori nelle tabelle DOC e CUR, l’introduzione del riquadro “33/Country by country reporting (CBCR)” nel modulo S2, nuovi controlli automatici bloccanti e la revisione dell’appunto 1685/C. Il decreto 20 maggio 2026 del Ministero delle Imprese e del Made in ITaly, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 27 maggio 2026, aggiorna le specifiche tecniche del Registro delle imprese previste (versione Fedra 7.09). Le nuove specifiche, riportate nell’allegato A, acquistano efficacia dal 4 giugno 2026 e la pubblicazione integrale dei moduli e delle tabelle aggiornate è resa disponibile sul sito istituzionale del MIMIT. Le modifiche riguardano l’aggiornamento dei CAP nella tabella COM, nuovi valori nelle tabelle DOC e CUR, l’introduzione del riquadro “33/Country by country reporting (CBCR)” nel modulo S2, nuovi controlli automatici bloccanti e la revisione dell’appunto 1685/C.
Digitalizzazione PA: per CNA serve garantire accesso equo senza penalizzare gli anziani
27/05/2026 - CNA Pensionati, con un comunicato del 27 maggio 2026, richiama l’attenzione del Ministero dell’Interno e dell’Anci sulle gravi difficoltà che molti cittadini, in particolare anziani, stanno affrontando nell’ottenere la carta d’identità elettronica. Le procedure digitali per fissare gli appuntamenti risultano complesse e spesso inaccessibili per chi non dispone di adeguate competenze o strumenti informatici. Pur condividendo l’obiettivo della digitalizzazione dei servizi pubblici, l’associazione sottolinea la necessità di mantenere attive e funzionali le modalità tradizionali, evitando di ampliare divari generazionali, sociali e territoriali. Molti uffici non hanno inoltre predisposto interventi adeguati per gestire la fase straordinaria legata all’obbligo di rilascio della CIE entro il 3 agosto. Le agende online risultano sature da mesi e si registrano frequenti disservizi. A ciò si aggiunge l’aumento dei costi della CIE, lievitati di diverse decine di euro, ritenuto ingiustificato rispetto a strumenti equivalenti. CNA Pensionati chiede interventi urgenti per non aggravare ulteriormente le difficoltà degli anziani. CNA Pensionati, con un comunicato del 27 maggio 2026, richiama l’attenzione del Ministero dell’Interno e dell’Anci sulle gravi difficoltà che molti cittadini, in particolare anziani, stanno affrontando nell’ottenere la carta d’identità elettronica. Le procedure digitali per fissare gli appuntamenti risultano complesse e spesso inaccessibili per chi non dispone di adeguate competenze o strumenti informatici. Pur condividendo l’obiettivo della digitalizzazione dei servizi pubblici, l’associazione sottolinea la necessità di mantenere attive e funzionali le modalità tradizionali, evitando di ampliare divari generazionali, sociali e territoriali. Molti uffici non hanno inoltre predisposto interventi adeguati per gestire la fase straordinaria legata all’obbligo di rilascio della CIE entro il 3 agosto. Le agende online risultano sature da mesi e si registrano frequenti disservizi. A ciò si aggiunge l’aumento dei costi della CIE, lievitati di diverse decine di euro, ritenuto ingiustificato rispetto a strumenti equivalenti. CNA Pensionati chiede interventi urgenti per non aggravare ulteriormente le difficoltà degli anziani.
Quotidiano Giuridico
La voce come marchio nell'era dell'intelligenza artificiale
28/05/2026 - Quadro normativo e strategie di tutela per l’identità vocale tra proprietà industriale, enforcement e rischi derivanti dalle tecnologie generative
Truffa e inadempimento contrattuale: i confini della rilevanza penale del mancato adempimento
28/05/2026 - Il mero inadempimento può essere sintomatico di dolo iniziale solo ove si accompagni a ulteriori elementi indiziari convergenti (Corte d'Appello Milano, sentenza n. 549/2026)
Avvocati: è stalking promuovere in modo sistematico e strumentale azioni giudiziarie infondate
28/05/2026 - Sanzione disciplinare al professionista condannato ex art. 612-bis c.p. per aver promosso più di duecento azioni giudiziarie contro alcune persone (CNF, sentenza n. 3/2026)
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GDPR: come gestire gli adempimenti
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