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IPSOA Quotidiano

Intermediari, proroga per il 2026 delle regole per la richiesta massiva dei dati delle CU

20/04/2026 - Con provvedimento del 20 aprile 2026 l’Agenzia delle Entrate ha esteso il periodo sperimentale previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 390142 del 20 ottobre 2025 alla richiesta e acquisizione, anche massiva, dei dati delle Certificazioni Uniche 2026, relative all’anno d’imposta 2025. Il provvedimento aveva definito le regole tecniche e amministrative con le quali gli intermediari (CAF, professionisti abilitati o altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni), possono richiedere e acquisire, anche massivamente, i dati delle CU. Con provvedimento del 20 aprile 2026 l’Agenzia delle Entrate ha esteso il periodo sperimentale previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 390142 del 20 ottobre 2025 alla richiesta e acquisizione, anche massiva, dei dati delle Certificazioni Uniche 2026, relative all’anno d’imposta 2025. Il provvedimento aveva definito le regole tecniche e amministrative con le quali gli intermediari (CAF, professionisti abilitati o altri soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni), possono richiedere e acquisire, anche massivamente, i dati delle CU.

Gruppo IVA o liquidazione IVA di gruppo? Differenze, vincoli e convenienza

20/04/2026 - Il Gruppo IVA e la liquidazione IVA di gruppo sono istituti che, pur molto diversi tra loro, sono finalizzati a ottenere una maggiore razionalizzazione finanziaria nell’applicazione dell’IVA. In caso di operazioni infragruppo, quando una delle entità subisce limitazioni alla detrazione, il Gruppo IVA consente anche un risparmio economico. Come valutare quale soluzione adottare? Il Gruppo IVA e la liquidazione IVA di gruppo sono istituti che, pur molto diversi tra loro, sono finalizzati a ottenere una maggiore razionalizzazione finanziaria nell’applicazione dell’IVA. In caso di operazioni infragruppo, quando una delle entità subisce limitazioni alla detrazione, il Gruppo IVA consente anche un risparmio economico. Come valutare quale soluzione adottare?

Per l'omnicomprensività del reddito di lavoro autonomo serve il nesso causale?

20/04/2026 - In attuazione della <a target="_blank" title="legge delega fiscale" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2023/08/23/riforma-fiscale-punti-chiave-legge-delega">legge delega fiscale</a>, il <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.Lgs. n. 1922024" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000973696SOMM">D.Lgs. n. 192/2024</a> ha introdotto anche nella determinazione del reddito di lavoro autonomo il <a target="_blank" title="principio di omnicomprensività della base imponibile" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/02/10/reddito-lavoro-autonomo-insegna-omnicomprensivita">principio di omnicomprensività della base imponibile</a>, mutuandolo dalla disciplina del reddito di lavoro dipendente. Se in dottrina si ritiene che anche per il reddito di lavoro autonomo debba potersi rinvenire un raccordo sinallagmatico con la prestazione professionale, questa distinzione non sembra in linea con l’evoluzione legislativa, che evidenzia invece una progressiva svalutazione del collegamento causale. In attuazione della legge delega fiscale, il D.Lgs. n. 192/2024 ha introdotto anche nella determinazione del reddito di lavoro autonomo il principio di omnicomprensività della base imponibile, mutuandolo dalla disciplina del reddito di lavoro dipendente. Se in dottrina si ritiene che anche per il reddito di lavoro autonomo debba potersi rinvenire un raccordo sinallagmatico con la prestazione professionale, questa distinzione non sembra in linea con l’evoluzione legislativa, che evidenzia invece una progressiva svalutazione del collegamento causale.

Congedo parentale fruito ad ore: cosa devono fare lavoratori e datori di lavoro

20/04/2026 - Il congedo parentale fruito ad ore consente di trasformare un rapporto di lavoro a tempo pieno in part-time, secondo quanto previsto dal Testo Unico sulla genitorialità. Il congedo, applicabile a tutti i lavoratori subordinati, permette una riduzione dell’orario di lavoro fino alla metà di quello stabilito per contratto, salvo quanto diversamente previsto dal CCNL. Quali sono i termini di preavviso che il lavoratore deve osservare nei confronti del datore di lavoro in caso di fruizione del congedo parentale? Quali sono le modalità di esposizione delle ore di congedo in busta paga? Quali criteri devono essere utilizzati per il calcolo dei periodi di congedo fruiti? Il congedo parentale fruito ad ore consente di trasformare un rapporto di lavoro a tempo pieno in part-time, secondo quanto previsto dal Testo Unico sulla genitorialità. Il congedo, applicabile a tutti i lavoratori subordinati, permette una riduzione dell’orario di lavoro fino alla metà di quello stabilito per contratto, salvo quanto diversamente previsto dal CCNL. Quali sono i termini di preavviso che il lavoratore deve osservare nei confronti del datore di lavoro in caso di fruizione del congedo parentale? Quali sono le modalità di esposizione delle ore di congedo in busta paga? Quali criteri devono essere utilizzati per il calcolo dei periodi di congedo fruiti?

CIGS per cessazione di attività: le regole operative per la stipula dell'accordo ministeriale

20/04/2026 - Con la <a target="_blank" class="rich-legge" title="circolare n. 5 del 2026" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0001001555SOMM">circolare n. 5 del 2026</a> il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha definito le regole procedurali per l’esame delle istanze di CIGS per cessazione di attività, alla luce della proroga prevista dalla legge di Bilancio 2026 (<a target="_blank" class="rich-legge" title="legge n. 1992025" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0000996314SOMM">legge n. 199/2025</a>). Il documento di prassi chiarisce il ruolo dei Ministeri competenti, delle Regioni e delle parti sociali, individuando due distinte ipotesi di accordo per la concessione del trattamento integrativo salariale in deroga. Quali sono? Con la circolare n. 5 del 2026 il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha definito le regole procedurali per l’esame delle istanze di CIGS per cessazione di attività, alla luce della proroga prevista dalla legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025). Il documento di prassi chiarisce il ruolo dei Ministeri competenti, delle Regioni e delle parti sociali, individuando due distinte ipotesi di accordo per la concessione del trattamento integrativo salariale in deroga. Quali sono?

Ravvedimento contributivo: quanto conviene al datore di lavoro

20/04/2026 - Il ravvedimento contributivo è uno strumento di regolarizzazione spontanea delle omissioni nei versamenti previdenziali, rafforzato dal <a target="_blank" title="decreto PNRR" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/04/10/novita-decreto-pnrr-2026-convertito-legge-imprese-professionisti">decreto PNRR</a> (D.L. n. 19/2024). Possono avvalersene i datori di lavoro, i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni artigiani e commercianti e i committenti della gestione separata, a condizione che la denuncia contributiva sia stata correttamente trasmessa. L’INPS consente di sanare il mancato pagamento di contributi già dichiarati, beneficiando di un regime sanzionatorio più favorevole rispetto a quello ordinario: in particolare, se il versamento avviene entro 120 giorni e prima di contestazioni, si evita l’applicazione della maggiorazione prevista. Il calcolo delle sanzioni civili dipende dal ritardo e dal tasso applicabile, e può essere effettuato tramite strumenti INPS dedicati. Quanto può risparmiare il datore di lavoro. Il ravvedimento contributivo è uno strumento di regolarizzazione spontanea delle omissioni nei versamenti previdenziali, rafforzato dal decreto PNRR (D.L. n. 19/2024). Possono avvalersene i datori di lavoro, i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni artigiani e commercianti e i committenti della gestione separata, a condizione che la denuncia contributiva sia stata correttamente trasmessa. L’INPS consente di sanare il mancato pagamento di contributi già dichiarati, beneficiando di un regime sanzionatorio più favorevole rispetto a quello ordinario: in particolare, se il versamento avviene entro 120 giorni e prima di contestazioni, si evita l’applicazione della maggiorazione prevista. Il calcolo delle sanzioni civili dipende dal ritardo e dal tasso applicabile, e può essere effettuato tramite strumenti INPS dedicati. Quanto può risparmiare il datore di lavoro.

IAS 28 e IFRS 18: l'EFRAG chiede allo IASB più chiarezza applicativa

16/04/2026 - L'EFRAG ha pubblicato la propria Lettera di Commento Finale (FCL) in risposta alla proposta dello IASB di modificare lo <a target="_blank" class="rich-legge" title="IAS 28" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000643042SOMM">IAS 28</a> (Investimenti in società collegate e joint venture). L'organismo sostiene le modifiche mirate a chiarire il termine "entità simili" nei paragrafi 18 e 19 dello standard, risolvendo le incertezze interpretative che colpiscono in particolare le compagnie assicurative e la classificazione ai sensi del futuro <a target="_blank" class="rich-legge" title="IFRS 18" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000999326SOMM">IFRS 18</a>. Nonostante il supporto generale, l'EFRAG evidenzia la presenza di opinioni divergenti tra gli stakeholder in merito all'ambito di applicazione e alla terminologia utilizzata. Pertanto, pur confermando il parere favorevole, l'EFRAG esorta lo IASB a fornire ulteriori chiarimenti per prevenire applicazioni disomogenee e garantire una coerenza globale nella presentazione e informativa dei bilanci. L'EFRAG ha pubblicato la propria Lettera di Commento Finale (FCL) in risposta alla proposta dello IASB di modificare lo IAS 28 (Investimenti in società collegate e joint venture). L'organismo sostiene le modifiche mirate a chiarire il termine "entità simili" nei paragrafi 18 e 19 dello standard, risolvendo le incertezze interpretative che colpiscono in particolare le compagnie assicurative e la classificazione ai sensi del futuro IFRS 18. Nonostante il supporto generale, l'EFRAG evidenzia la presenza di opinioni divergenti tra gli stakeholder in merito all'ambito di applicazione e alla terminologia utilizzata. Pertanto, pur confermando il parere favorevole, l'EFRAG esorta lo IASB a fornire ulteriori chiarimenti per prevenire applicazioni disomogenee e garantire una coerenza globale nella presentazione e informativa dei bilanci.

Revisori di Cooperative: definito il programma del Corso di Aggiornamento 2026

16/04/2026 - Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il decreto direttoriale del 15 aprile 2026, approvando il nuovo programma didattico del Corso di aggiornamento per revisori di cooperative. Il corso, articolato in sette moduli per un totale di 43 ore, affronta temi cruciali come l'analisi dell'atto costitutivo, la gestione del bilancio, le tipologie di cooperative e il ruolo del revisore. Ogni modulo prevede quiz finali per valutare le competenze acquisite. Questo corso offre un'opportunità preziosa per i revisori di aggiornare le proprie conoscenze e garantire una revisione efficace e conforme alle normative vigenti, promuovendo una gestione cooperativa più informata e responsabile. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha pubblicato il decreto direttoriale del 15 aprile 2026, approvando il nuovo programma didattico del Corso di aggiornamento per revisori di cooperative. Il corso, articolato in sette moduli per un totale di 43 ore, affronta temi cruciali come l'analisi dell'atto costitutivo, la gestione del bilancio, le tipologie di cooperative e il ruolo del revisore. Ogni modulo prevede quiz finali per valutare le competenze acquisite. Questo corso offre un'opportunità preziosa per i revisori di aggiornare le proprie conoscenze e garantire una revisione efficace e conforme alle normative vigenti, promuovendo una gestione cooperativa più informata e responsabile.

Utilizzo del fondo rischi e oneri con variazione in diminuzione dell'imponibile

16/04/2026 - La <a target="_blank" title="Norma di comportamento n. 236 dell’AIDC" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/04/16/fondi-rischi-oneri-non-dedotti-trattamento-fiscale-effetti-conferimento-azienda">Norma di comportamento n. 236 dell’AIDC</a> illustra il trattamento fiscale dei fondi per rischi e oneri costituiti mediante accantonamenti non dedotti ai fini delle imposte sui redditi. La Norma chiarisce che l’utilizzo del fondo al verificarsi dell’evento rischioso, nei limiti della deducibilità del relativo componente negativo, consente l’effettuazione di una corrispondente variazione in diminuzione dell’imponibile. Analogamente, la riduzione o il rilascio di fondi eccedenti genera una sopravvenienza attiva civilistica che non assume rilevanza fiscale, legittimando una ulteriore variazione in diminuzione ai fini delle imposte sui redditi. In caso di conferimento d’azienda o di ramo d’azienda, il diritto alla variazione in diminuzione si trasferisce al conferitario con riferimento ai fondi acquisiti, in applicazione del principio di neutralità fiscale dell’operazione. La Norma di comportamento n. 236 dell’AIDC illustra il trattamento fiscale dei fondi per rischi e oneri costituiti mediante accantonamenti non dedotti ai fini delle imposte sui redditi. La Norma chiarisce che l’utilizzo del fondo al verificarsi dell’evento rischioso, nei limiti della deducibilità del relativo componente negativo, consente l’effettuazione di una corrispondente variazione in diminuzione dell’imponibile. Analogamente, la riduzione o il rilascio di fondi eccedenti genera una sopravvenienza attiva civilistica che non assume rilevanza fiscale, legittimando una ulteriore variazione in diminuzione ai fini delle imposte sui redditi. In caso di conferimento d’azienda o di ramo d’azienda, il diritto alla variazione in diminuzione si trasferisce al conferitario con riferimento ai fondi acquisiti, in applicazione del principio di neutralità fiscale dell’operazione.

Incentivi Rinnovabili 2026: approvato il calendario delle procedure

20/04/2026 - Il decreto direttoriale n. 44 del 20 aprile 2026 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica definisce il calendario delle procedure competitive per l'anno 2026 relative agli incentivi per fonti rinnovabili innovative o con elevati costi di generazione. In coerenza con la Missione 2 del PNRR, il provvedimento fissa al 8 giugno 2026 l'apertura delle procedure per l'accesso ai regimi di sostegno. Il decreto direttoriale n. 44 del 20 aprile 2026 del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica definisce il calendario delle procedure competitive per l'anno 2026 relative agli incentivi per fonti rinnovabili innovative o con elevati costi di generazione. In coerenza con la Missione 2 del PNRR, il provvedimento fissa al 8 giugno 2026 l'apertura delle procedure per l'accesso ai regimi di sostegno.

Cosa conviene tra conto termico 3.0 e ecobonus per finanziare il solare termico

20/04/2026 - L’installazione di un impianto solare termico è incentivata sia dal Conto Termico 3.0 che dall'ecobonus. Il Conto termico 3.0, il cui portale è tornato operativo il 13 aprile 2026 limitatamente alle richieste in accesso diretto, prevede un contributo a fondo perduto erogato dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici). Se l’impianto viene scelto tra quelli presenti all’interno del <a target="_blank" title="catalogo degli apparecchi prequalificati" href="https://www.gse.it/servizi-per-te/efficienza-energetica/conto-termico-3-0/apparecchi-prequalificati">catalogo degli apparecchi prequalificati</a>, pubblicato dal GSE il 15 aprile 2026, la compilazione della domanda è più semplice, in quanto la verifica dei requisiti avviene in maniera automatica e non deve essere inviata la documentazione del produttore (o di ente terzo) relativa alla conformità del prodotto. L’ecobonus, invece, consiste in una detrazione dall'IRPEF o dall'IRES, da ripartire in dieci rate annuali di pari importo. Poiché per la stessa spesa i due incentivi non sono cumulabili, come scegliere? L’installazione di un impianto solare termico è incentivata sia dal Conto Termico 3.0 che dall'ecobonus. Il Conto termico 3.0, il cui portale è tornato operativo il 13 aprile 2026 limitatamente alle richieste in accesso diretto, prevede un contributo a fondo perduto erogato dal GSE (Gestore dei Servizi Energetici). Se l’impianto viene scelto tra quelli presenti all’interno del catalogo degli apparecchi prequalificati, pubblicato dal GSE il 15 aprile 2026, la compilazione della domanda è più semplice, in quanto la verifica dei requisiti avviene in maniera automatica e non deve essere inviata la documentazione del produttore (o di ente terzo) relativa alla conformità del prodotto. L’ecobonus, invece, consiste in una detrazione dall'IRPEF o dall'IRES, da ripartire in dieci rate annuali di pari importo. Poiché per la stessa spesa i due incentivi non sono cumulabili, come scegliere?

Super Sapiens Europe 2026: cosa finanzia il bando e chi può partecipare ai progetti deep tech

18/04/2026 - Super Sapiens Europe è un bando internazionale rivolto a startup deep tech europee, spin-off universitari e team di ricerca. Il bando offre investimenti in capitale proprio, contributi per R&S, programmi di accelerazione e accesso a infrastrutture tecnologiche. Le candidature sono aperte fino al 15 maggio 2026. Come e quando partecipare? Super Sapiens Europe è un bando internazionale rivolto a startup deep tech europee, spin-off universitari e team di ricerca. Il bando offre investimenti in capitale proprio, contributi per R&S, programmi di accelerazione e accesso a infrastrutture tecnologiche. Le candidature sono aperte fino al 15 maggio 2026. Come e quando partecipare?

Gestione crisi bancarie: le nuove regole UE su risoluzione e garanzia dei depositi

20/04/2026 - Le nuove misure pubblicate nella GUUE del 20 aprile 2026 aggiornano in modo organico il quadro europeo di gestione delle crisi bancarie. In particolare, il <a target="_blank" class="rich-legge" title="Regolamento (UE) 2026808" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0001002617SOMM">Regolamento (UE) 2026/808</a> rafforza il sistema di risoluzione, potenziando l’intervento precoce, chiarendo le condizioni per l’avvio della risoluzione e privilegiando il finanziamento tramite risorse del settore bancario, così da ridurre il rischio per i contribuenti. La <a target="_blank" class="rich-legge" title="Direttiva (UE) 2026806" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0001002619SOMM">Direttiva (UE) 2026/806</a> modifica la BRRD e la disciplina sugli appalti, semplificando gli strumenti di intervento, migliorando il coordinamento tra autorità e introducendo maggiore certezza su requisiti patrimoniali e MREL, con particolare attenzione alle entità di minori dimensioni. La <a target="_blank" class="rich-legge" title="Direttiva (UE) 2026804" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0001002594SOMM">Direttiva (UE) 2026/804</a> riforma la tutela dei depositi, ampliando l’ambito di protezione, armonizzando l’uso dei fondi dei sistemi di garanzia e rafforzando la cooperazione transfrontaliera, con l’obiettivo di una gestione più ordinata ed efficiente delle crisi. Le nuove misure pubblicate nella GUUE del 20 aprile 2026 aggiornano in modo organico il quadro europeo di gestione delle crisi bancarie. In particolare, il Regolamento (UE) 2026/808 rafforza il sistema di risoluzione, potenziando l’intervento precoce, chiarendo le condizioni per l’avvio della risoluzione e privilegiando il finanziamento tramite risorse del settore bancario, così da ridurre il rischio per i contribuenti. La Direttiva (UE) 2026/806 modifica la BRRD e la disciplina sugli appalti, semplificando gli strumenti di intervento, migliorando il coordinamento tra autorità e introducendo maggiore certezza su requisiti patrimoniali e MREL, con particolare attenzione alle entità di minori dimensioni. La Direttiva (UE) 2026/804 riforma la tutela dei depositi, ampliando l’ambito di protezione, armonizzando l’uso dei fondi dei sistemi di garanzia e rafforzando la cooperazione transfrontaliera, con l’obiettivo di una gestione più ordinata ed efficiente delle crisi.

Contributo Sicurezza Alimentare: stabiliti importo da pagare e scadenze

20/04/2026 - Il decreto 10 marzo 2026 del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2026, definisce le modalità per il versamento del contributo annuale per la sicurezza alimentare. I soggetti obbligati devono corrispondere l'importo in due rate semestrali (scadenze 15 luglio e 15 gennaio dell'anno successivo) tramite il portale SIAN. Per il calcolo è necessario inserire i dati del fatturato e un'attestazione di revisione legale. Dal 2025, i pagamenti avverranno esclusivamente tramite pagoPA. Sono previste sanzioni rigorose: dallo 0,1% giornaliero per il ritardo, fino al raddoppio della somma in caso di omissione o versamento insufficiente. La vigilanza è affidata al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste. Il decreto 10 marzo 2026 del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 90 del 18 aprile 2026, definisce le modalità per il versamento del contributo annuale per la sicurezza alimentare. I soggetti obbligati devono corrispondere l'importo in due rate semestrali (scadenze 15 luglio e 15 gennaio dell'anno successivo) tramite il portale SIAN. Per il calcolo è necessario inserire i dati del fatturato e un'attestazione di revisione legale. Dal 2025, i pagamenti avverranno esclusivamente tramite pagoPA. Sono previste sanzioni rigorose: dallo 0,1% giornaliero per il ritardo, fino al raddoppio della somma in caso di omissione o versamento insufficiente. La vigilanza è affidata al Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste.

Quali sono le regole per le assemblee delle PMI quotate dopo la riforma 2026 del TUF

20/04/2026 - La riforma del Testo Unico della Finanza, attuata in via definitiva con il <a target="_blank" title="D.Lgs. 47/2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/04/15/mercati-capitali-gu-riforma-organica">D.Lgs. 47/2026</a>, prevede nuove regole per modernizzare lo svolgimento delle assemblee delle società quotate. La riforma punta su procedure agili per le assemblee non in presenza, sulle semplificazioni organizzative e sulle assemblee "dematerializzate". Nel complesso, le nuove disposizioni puntano ad accrescere l’efficiente svolgimento delle assemblee, a favorire una partecipazione più ampia e consapevole degli azionisti e a rendere il mercato italiano maggiormente competitivo e attrattivo anche per gli investitori istituzionali. Cosa cambia per le imprese? La riforma del Testo Unico della Finanza, attuata in via definitiva con il D.Lgs. 47/2026, prevede nuove regole per modernizzare lo svolgimento delle assemblee delle società quotate. La riforma punta su procedure agili per le assemblee non in presenza, sulle semplificazioni organizzative e sulle assemblee "dematerializzate". Nel complesso, le nuove disposizioni puntano ad accrescere l’efficiente svolgimento delle assemblee, a favorire una partecipazione più ampia e consapevole degli azionisti e a rendere il mercato italiano maggiormente competitivo e attrattivo anche per gli investitori istituzionali. Cosa cambia per le imprese?

Quotidiano Giuridico

Gratuito patrocinio: la pdl a favore degli avvocati delle parti vittoriose in giudizio

20/04/2026 - Presentata alla Camera una proposta di legge (n. 2730) di modifica dell’art. 133 del Testo unico sulle spese di giustizia per consentire all’avvocato della...

I manufatti non precari che creano volumetria richiedono il permesso di costruire

20/04/2026 - Le opere che comportano aumento di volume sono ''nuove costruzioni'' (Consiglio di Stato, sentenza n. 2176/2026)

È ammissibile il disconoscimento preventivo della firma su scrittura privata non depositata in giudizio?

20/04/2026 -

La Corte d’Appello di Bologna, sentenza del 13/3/2026, n. 737, riafferma il principio dell’ammissibilità del disconoscimento preventivo della firma su scrittura privata non ancora depositata in giudizio specificando le condizioni acché esso sia valido e idoneo a impedire il riconoscimento tacito.

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