La nostra agenzia ti consente di acquisire tutte le competenze atte alla commercializzazione dei prodotti e servizi delle aree di business di Wolters Kluwer Italia.

IPSOA Quotidiano

Come risparmiare utilizzando le perdite pregresse in caso di accertamento

27/07/2026 - In caso di accertamento è possibile risparmiare utilizzando le perdite pregresse? Certo lo scomputo delle perdite pregresse riduce la base imponibile accertata, ma potrebbe risultare non sempre conveniente qualora, ad esempio, il contribuente ritenga di avere elevate probabilità di vittoria. In questo caso, utilizzare subito le perdite potrebbe comportare il consumo di un asset fiscale, che resterebbe “congelato” fino alla definizione del contenzioso. Da considerare anche che, se in passato sono state riconosciute imposte anticipate sulle perdite fiscali pregresse, l'utilizzo di tali perdite in sede di accertamento ne richiede lo storno contabile. In caso di accertamento è possibile risparmiare utilizzando le perdite pregresse? Certo lo scomputo delle perdite pregresse riduce la base imponibile accertata, ma potrebbe risultare non sempre conveniente qualora, ad esempio, il contribuente ritenga di avere elevate probabilità di vittoria. In questo caso, utilizzare subito le perdite potrebbe comportare il consumo di un asset fiscale, che resterebbe “congelato” fino alla definizione del contenzioso. Da considerare anche che, se in passato sono state riconosciute imposte anticipate sulle perdite fiscali pregresse, l'utilizzo di tali perdite in sede di accertamento ne richiede lo storno contabile.

Se la sospensione feriale del fisco perde il buon senso

27/07/2026 - Per contribuenti, imprese e professionisti, il mese di agosto si conferma implacabilmente il periodo dei calcoli complessi e dei calendari delle sospensioni feriali. Il sistema si presenta infatti disallineato, farraginoso e scollegato dalla realtà e merita una seria riflessione, anche istituzionale. La soluzione? Prevedere un’unica, lineare, chiara e omnicomprensiva sospensione feriale che valga per tutti i termini, indistintamente e senza riserve per qualsiasi adempimento, richiesta istruttoria, avviso bonario, istanza di adesione o memoria difensiva. Per contribuenti, imprese e professionisti, il mese di agosto si conferma implacabilmente il periodo dei calcoli complessi e dei calendari delle sospensioni feriali. Il sistema si presenta infatti disallineato, farraginoso e scollegato dalla realtà e merita una seria riflessione, anche istituzionale. La soluzione? Prevedere un’unica, lineare, chiara e omnicomprensiva sospensione feriale che valga per tutti i termini, indistintamente e senza riserve per qualsiasi adempimento, richiesta istruttoria, avviso bonario, istanza di adesione o memoria difensiva.

Intangibles dei soggetti IAS/IFRS: le modifiche della legge di Bilancio 2026 vanno a regime

27/07/2026 - Il <a target="_blank" title="quarto decreto correttivo della riforma fiscale" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/06/11/riforma-fiscale-primo-via-libera-correttivo">quarto decreto correttivo della riforma fiscale</a>, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2026 e assegnato per i pareri parlamentari (<a target="_blank" title="intangibles-dei-soggetti-ias-ifrs-le-modifiche-della-legge-di-bilancio-2026-vanno-a-regime" href="/& pdf.ashx#126;/media/Quotidiano/2026/07/27/intangibles-dei-soggetti-ias-ifrs-le-modifiche-della-legge-di-bilancio-2026-vanno-a-regime/AttoGoverno_430">atto Governo n. 430</a>), ha ridefinito il trattamento fiscale di alcune misure, tra cui la deducibilità del costo dei marchi, dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita per i soggetti IAS/IFRS adopter. A tal riguardo, l’elemento di maggior rilievo è la sistematizzazione delle disposizioni che la <a target="_blank" title="legge di Bilancio 2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/12/24/legge-bilancio-2026-novita-fiscali">legge di Bilancio 2026</a> aveva introdotto, in via sperimentale, limitatamente al periodo d’imposta 2026 (per i soggetti “solari”). Il quarto decreto correttivo della riforma fiscale, approvato in esame preliminare dal Consiglio dei Ministri del 10 giugno 2026 e assegnato per i pareri parlamentari (atto Governo n. 430), ha ridefinito il trattamento fiscale di alcune misure, tra cui la deducibilità del costo dei marchi, dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita per i soggetti IAS/IFRS adopter. A tal riguardo, l’elemento di maggior rilievo è la sistematizzazione delle disposizioni che la legge di Bilancio 2026 aveva introdotto, in via sperimentale, limitatamente al periodo d’imposta 2026 (per i soggetti “solari”).

Assumere giovani: quale incentivo scegliere nel 2026?

27/07/2026 - Il panorama degli incentivi per le assunzioni di giovani è sempre di più articolato, soprattutto dopo la conversione in legge del decreto Lavoro 2026 (<a target="_blank" class="rich-legge" title="D.L. n. 622026" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0001003337SOMM">D.L. n. 62/2026</a>, convertito in <a target="_blank" class="rich-legge" title="legge n. 1122026" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0001007292SOMM">legge n. 112/2026</a>). A fianco dell'incentivo per i giovani under 30 strutturale, previsto dalla legge di Bilancio 2018, si trova, infatti, il nuovo bonus assunzioni under 35. Oltre agli incentivi nazionali ci sono poi numerose misure regionali. Come può orientarsi il datore di lavoro tra le diverse opzioni? Il panorama degli incentivi per le assunzioni di giovani è sempre di più articolato, soprattutto dopo la conversione in legge del decreto Lavoro 2026 (D.L. n. 62/2026, convertito in legge n. 112/2026). A fianco dell'incentivo per i giovani under 30 strutturale, previsto dalla legge di Bilancio 2018, si trova, infatti, il nuovo bonus assunzioni under 35. Oltre agli incentivi nazionali ci sono poi numerose misure regionali. Come può orientarsi il datore di lavoro tra le diverse opzioni?

Distacco o trasferta: cosa conviene di più nei gruppi d'impresa

27/07/2026 - Quando l'azienda ha l'esigenza di spostare temporaneamente un lavoratore in un luogo diverso da quello abituale di svolgimento della prestazione, può ricorrere a due diversi istituti: la trasferta, quale espressione del potere direttivo del datore di lavoro, oppure il distacco, la cui disciplina è stata semplificata dalla legge di conversione del Decreto Lavoro 2026 (<a target="_blank" class="rich-legge" title="D.L. n. 622026" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0001003337SOMM">D.L. n. 62/2026</a> convertito in <a target="_blank" class="rich-legge" title="legge n. 1122026" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0001007292SOMM">legge n. 112/2026</a>). Sebbene entrambi consentano di soddisfare esigenze organizzative temporanee, presentano presupposti, limiti e conseguenze differenti, sia sotto il profilo giuslavoristico sia sotto quello economico. In entrambi i casi, infatti, il lavoratore ha diritto, al ricorrere delle condizioni previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva, a indennità e rimborsi spese correlati allo spostamento, che può comportare anche il pernottamento fuori sede. Quale soluzione risulta più conveniente per il datore di lavoro? Quando l'azienda ha l'esigenza di spostare temporaneamente un lavoratore in un luogo diverso da quello abituale di svolgimento della prestazione, può ricorrere a due diversi istituti: la trasferta, quale espressione del potere direttivo del datore di lavoro, oppure il distacco, la cui disciplina è stata semplificata dalla legge di conversione del Decreto Lavoro 2026 (D.L. n. 62/2026 convertito in legge n. 112/2026). Sebbene entrambi consentano di soddisfare esigenze organizzative temporanee, presentano presupposti, limiti e conseguenze differenti, sia sotto il profilo giuslavoristico sia sotto quello economico. In entrambi i casi, infatti, il lavoratore ha diritto, al ricorrere delle condizioni previste dalla legge o dalla contrattazione collettiva, a indennità e rimborsi spese correlati allo spostamento, che può comportare anche il pernottamento fuori sede. Quale soluzione risulta più conveniente per il datore di lavoro?

Salario giusto: la retribuzione adeguata passa dalla contrattazione collettiva

27/07/2026 - Il decreto Lavoro 2026 (<a target="_blank" class="rich-legge" title="D.L. n. 622026" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0001003337SOMM">D.L. n. 62/2026</a> convertito in <a target="_blank" class="rich-legge" title="legge n. 1122026" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0001007292SOMM">legge n. 112/2026</a>) ha espressamente individuato nella contrattazione collettiva il criterio legale per la determinazione del salario giusto. L'individuazione della soglia minima della retribuzione costituzionalmente adeguata non viene quindi affidata ad un importo predeterminato dalla legge, bensì al trattamento economico complessivo previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Un criterio, scelto dal Legislatore, che sembra porsi in linea di continuità tanto con la giurisprudenza costituzionale quanto con quella di legittimità. Il decreto Lavoro 2026 (D.L. n. 62/2026 convertito in legge n. 112/2026) ha espressamente individuato nella contrattazione collettiva il criterio legale per la determinazione del salario giusto. L'individuazione della soglia minima della retribuzione costituzionalmente adeguata non viene quindi affidata ad un importo predeterminato dalla legge, bensì al trattamento economico complessivo previsto dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Un criterio, scelto dal Legislatore, che sembra porsi in linea di continuità tanto con la giurisprudenza costituzionale quanto con quella di legittimità.

IAS 28: EFRAG approva la proposta degli emendamenti adottati dall'UE

23/07/2026 - EFRAG annuncia di aver trasmesso alla Commissione europea il proprio parere di approvazione sugli emendamenti allo <a target="_blank" class="rich-legge" title="IAS 28" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000643042SOMM">IAS 28</a> relativi all’opzione del fair value per investimenti in società collegate e joint venture, pubblicati dallo IASB il 26 giugno 2026. Le modifiche chiariscono le diverse interpretazioni del concetto di “entità simili” nei paragrafi 18 e 19 dello <a target="_blank" class="rich-legge" title="IAS 28" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000643042SOMM">IAS 28</a> e il loro impatto sulla classificazione ai sensi dell’<a target="_blank" class="rich-legge" title="IFRS 18" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000999326SOMM">IFRS 18</a>. Gli emendamenti entreranno in vigore dal 1° gennaio 2027, con possibilità di applicazione anticipata. Nel parere, EFRAG conclude che le modifiche rispettano i criteri tecnici del regolamento IAS e risultano favorevoli al bene pubblico europeo, raccomandandone l’adozione. EFRAG annuncia di aver trasmesso alla Commissione europea il proprio parere di approvazione sugli emendamenti allo IAS 28 relativi all’opzione del fair value per investimenti in società collegate e joint venture, pubblicati dallo IASB il 26 giugno 2026. Le modifiche chiariscono le diverse interpretazioni del concetto di “entità simili” nei paragrafi 18 e 19 dello IAS 28 e il loro impatto sulla classificazione ai sensi dell’IFRS 18. Gli emendamenti entreranno in vigore dal 1° gennaio 2027, con possibilità di applicazione anticipata. Nel parere, EFRAG conclude che le modifiche rispettano i criteri tecnici del regolamento IAS e risultano favorevoli al bene pubblico europeo, raccomandandone l’adozione.

ISA per LCE: al via la pubblica consultazione delle proposte di revisione dell'IAASB

22/07/2026 - L’IAASB ha pubblicato il 22 luglio 2026 le proposte di revisione dell’ISA per le entità meno complesse (ISA per LCE), avviando una consultazione pubblica. Le modifiche aggiornano lo standard per riflettere gli sviluppi in tema di frode, continuità aziendale e considerazioni di interesse pubblico, assicurando che i requisiti restino adeguati alle caratteristiche delle LCE. Tra gli interventi principali figurano l’integrazione delle recenti revisioni sulle responsabilità dei revisori in materia di frode, l’allineamento ai nuovi orientamenti sulla continuità aziendale, la sostituzione del termine entità quotata con entità negoziata in borsa, per le quali l’uso dello standard è vietato, e il rafforzamento dell’interoperabilità con il Codice etico internazionale dell’IESBA, inclusi gli standard di indipendenza. L’IAASB ha pubblicato il 22 luglio 2026 le proposte di revisione dell’ISA per le entità meno complesse (ISA per LCE), avviando una consultazione pubblica. Le modifiche aggiornano lo standard per riflettere gli sviluppi in tema di frode, continuità aziendale e considerazioni di interesse pubblico, assicurando che i requisiti restino adeguati alle caratteristiche delle LCE. Tra gli interventi principali figurano l’integrazione delle recenti revisioni sulle responsabilità dei revisori in materia di frode, l’allineamento ai nuovi orientamenti sulla continuità aziendale, la sostituzione del termine entità quotata con entità negoziata in borsa, per le quali l’uso dello standard è vietato, e il rafforzamento dell’interoperabilità con il Codice etico internazionale dell’IESBA, inclusi gli standard di indipendenza.

Il nuovo OIC 5 introduce un inedito criterio valutativo delle attività liquidatorie

22/07/2026 - Il <a target="_blank" title="nuovo principio contabile OIC 5 Bilanci di liquidazione" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/07/17/oic-5-bilanci-liquidazione-pubblicata-nuova-versione-principio">nuovo principio contabile OIC 5 Bilanci di liquidazione</a> individua un criterio generale di valutazione delle attività (il minore tra il costo e il valore di realizzo) ma prevede anche la possibilità di valutare le attività con un criterio alternativo, del tutto inedito: il valore di realizzo, utilizzabile al verificarsi di determinate condizioni (che sostanzialmente assicurano il buon esito dell’operazione). Le rivalutazioni operate in base a questo secondo criterio richiedono un’indagine sia sul versante dei riflessi fiscali e sia in ordine ai vincoli della loro distribuzione. Il nuovo principio contabile OIC 5 Bilanci di liquidazione individua un criterio generale di valutazione delle attività (il minore tra il costo e il valore di realizzo) ma prevede anche la possibilità di valutare le attività con un criterio alternativo, del tutto inedito: il valore di realizzo, utilizzabile al verificarsi di determinate condizioni (che sostanzialmente assicurano il buon esito dell’operazione). Le rivalutazioni operate in base a questo secondo criterio richiedono un’indagine sia sul versante dei riflessi fiscali e sia in ordine ai vincoli della loro distribuzione.

Ecobonus per building automation: quanto è conveniente nel 2026?

27/07/2026 - Tra gli interventi agevolabili con l’ecobonus rientra l’installazione e messa in opera, nelle unità abitative, di dispositivi di building automation. I dispositivi ammessi alla detrazione devono consentire la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro controllo da remoto attraverso canali multimediali. Sono escluse dalla detrazione le spese relative a dispositivi che non fanno parte integrante di un sistema di building automation, ma svolgono esclusivamente funzioni di interfaccia o controllo generale, quali smartphone, tablet e computer. In base alla normativa attualmente vigente, per le spese sostenute nel 2026 si può fruire di un'aliquota più elevata rispetto al 2027. Quanto si risparmia se si anticipa l’investimento nel 2026? Tra gli interventi agevolabili con l’ecobonus rientra l’installazione e messa in opera, nelle unità abitative, di dispositivi di building automation. I dispositivi ammessi alla detrazione devono consentire la gestione automatica personalizzata degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda sanitaria o di climatizzazione estiva, compreso il loro controllo da remoto attraverso canali multimediali. Sono escluse dalla detrazione le spese relative a dispositivi che non fanno parte integrante di un sistema di building automation, ma svolgono esclusivamente funzioni di interfaccia o controllo generale, quali smartphone, tablet e computer. In base alla normativa attualmente vigente, per le spese sostenute nel 2026 si può fruire di un'aliquota più elevata rispetto al 2027. Quanto si risparmia se si anticipa l’investimento nel 2026?

NEB Academy Fashion Shift: quando inviare le domande per i finanziamenti UE nel settore della moda

25/07/2026 - Il bando NEB Academy Fashion Shift dell’UE sostiene la trasformazione sostenibile del settore della moda europea. La misura finanzia consorzi collaborativi impegnati nello sviluppo, nell'implementazione e nella diffusione di modelli di business innovativi fondati su sostenibilità, inclusione e qualità progettuale. Il programma sostiene progetti che partano da iniziative già validate e pronte per essere sviluppate o scalate, favorendo la collaborazione tra imprese, organismi di ricerca, enti formativi e altri soggetti dell'ecosistema della moda. Le attività possono interessare l'intera catena del valore, dalla progettazione dei prodotti alla scelta dei materiali, dalla produzione alla distribuzione fino alla gestione del fine vita. Quali sono i termini per l’invio delle domande? Il bando NEB Academy Fashion Shift dell’UE sostiene la trasformazione sostenibile del settore della moda europea. La misura finanzia consorzi collaborativi impegnati nello sviluppo, nell'implementazione e nella diffusione di modelli di business innovativi fondati su sostenibilità, inclusione e qualità progettuale. Il programma sostiene progetti che partano da iniziative già validate e pronte per essere sviluppate o scalate, favorendo la collaborazione tra imprese, organismi di ricerca, enti formativi e altri soggetti dell'ecosistema della moda. Le attività possono interessare l'intera catena del valore, dalla progettazione dei prodotti alla scelta dei materiali, dalla produzione alla distribuzione fino alla gestione del fine vita. Quali sono i termini per l’invio delle domande?

Automotive: necessario l'accesso reale alle micro e piccole imprese

23/07/2026 - CNA Meccanica, Confartigianato Meccanica e Subfornitura e Casartigiani Meccanica e Impianti hanno scritto al ministro Urso sull’attuazione del DPCM Automotive. Le Confederazioni apprezzano lo stanziamento di 1,35 miliardi e la destinazione del 70% delle risorse alla filiera, ma chiedono che i Mini‑contratti di sviluppo siano realmente accessibili alle micro e piccole imprese. Propongono una linea dedicata alle MPMI, con soglia minima di 200mila euro, procedure semplificate, tempi certi e riconoscimento delle reti d’impresa. Sottolineano che la transizione dell’automotive richiede il coinvolgimento dell’intero sistema produttivo, poiché escludere le imprese minori indebolirebbe la filiera e penalizzerebbe competenze e occupazione nei territori. CNA Meccanica, Confartigianato Meccanica e Subfornitura e Casartigiani Meccanica e Impianti hanno scritto al ministro Urso sull’attuazione del DPCM Automotive. Le Confederazioni apprezzano lo stanziamento di 1,35 miliardi e la destinazione del 70% delle risorse alla filiera, ma chiedono che i Mini‑contratti di sviluppo siano realmente accessibili alle micro e piccole imprese. Propongono una linea dedicata alle MPMI, con soglia minima di 200mila euro, procedure semplificate, tempi certi e riconoscimento delle reti d’impresa. Sottolineano che la transizione dell’automotive richiede il coinvolgimento dell’intero sistema produttivo, poiché escludere le imprese minori indebolirebbe la filiera e penalizzerebbe competenze e occupazione nei territori.

Test pratico di risanamento delle imprese minori: stesso bilancio, due prognosi diverse

27/07/2026 - Il <a target="_blank" title="decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia 23 aprile 2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/06/05/composizione-negoziata-2026-guida-ministero-giustizia-imprese-professionisti">decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia 23 aprile 2026</a> aggiorna il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento alla luce delle modifiche apportate all’<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 5-bis" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000873338ART880">art. 5-bis</a> del <a target="_blank" class="rich-legge" title="Codice della Crisi dImpresa e dellInsolvenza" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000873338SOMM">Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza</a> (CCII) dal <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.Lgs. n. 1362024" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000969812SOMM">D.Lgs. n. 136/2024</a>. Per le imprese minori, in particolare, il decreto prevede una versione semplificata del test, sul quale, tuttavia, bisogna prestare molta attenzione: il rischio, infatti, è che uno strumento pensato per un contesto di crisi conclamata si trasformi in un adempimento dall’esito rassicurante, ma non per questo attendibile. Perché? Il decreto dirigenziale del Ministero della Giustizia 23 aprile 2026 aggiorna il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento alla luce delle modifiche apportate all’art. 5-bis del Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (CCII) dal D.Lgs. n. 136/2024. Per le imprese minori, in particolare, il decreto prevede una versione semplificata del test, sul quale, tuttavia, bisogna prestare molta attenzione: il rischio, infatti, è che uno strumento pensato per un contesto di crisi conclamata si trasformi in un adempimento dall’esito rassicurante, ma non per questo attendibile. Perché?

Adeguati assetti nelle micro srl: come il commercialista può essere il presidio esterno di allerta e controllo

25/07/2026 - Con il <a target="_blank" title="D.Lgs. n. 47/2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/04/15/mercati-capitali-gu-riforma-organica">D.Lgs. n. 47/2026</a> (legge Capitali) il tema degli adeguati assetti smette di essere un affare da grandi imprese. Le nuove disposizioni del Codice civile parlano a tutte le società di capitali, comprese quelle più piccole. Per la micro srl l'obbligo c'è, l'organo di controllo no. Questo vuoto può essere colmato dal commercialista, a condizione che il rapporto si trasformi da sequenza di adempimenti a presidio continuo e proporzionato. Come può il professionista svolgere al meglio questo ruolo a beneficio dell’imprenditore? Con il D.Lgs. n. 47/2026 (legge Capitali) il tema degli adeguati assetti smette di essere un affare da grandi imprese. Le nuove disposizioni del Codice civile parlano a tutte le società di capitali, comprese quelle più piccole. Per la micro srl l'obbligo c'è, l'organo di controllo no. Questo vuoto può essere colmato dal commercialista, a condizione che il rapporto si trasformi da sequenza di adempimenti a presidio continuo e proporzionato. Come può il professionista svolgere al meglio questo ruolo a beneficio dell’imprenditore?

Sostenibilità: la risposta di Assonime sulle linee guida attuative della direttiva sul dovere di diligenza delle imprese

24/07/2026 - Assonime, con il documento di 14/2026, ha risposto alla consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea sulle linee guida attuative della Corporate Sustainability Due Diligence Directive, evidenziando l’importanza di questo passaggio per completare il quadro normativo e orientare le imprese nell’adempimento degli obblighi di due diligence. Il questionario della Commissione affronta tutte le principali fasi del dovere di diligenza, dalla governance alla gestione del rischio, dalla valutazione degli impatti alla loro prevenzione e mitigazione, fino al coinvolgimento degli stakeholder, al sostegno alle PMI, agli strumenti contrattuali e alle politiche di gruppo. Nella propria risposta, Assonime sottolinea che le Guidelines dovrebbero costituire un supporto operativo, fornendo esempi e best practices non vincolanti, lasciando alle imprese la discrezionalità necessaria per valutazioni caso per caso, in coerenza con le specificità delle attività e delle catene del valore. Assonime, con il documento di 14/2026, ha risposto alla consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea sulle linee guida attuative della Corporate Sustainability Due Diligence Directive, evidenziando l’importanza di questo passaggio per completare il quadro normativo e orientare le imprese nell’adempimento degli obblighi di due diligence. Il questionario della Commissione affronta tutte le principali fasi del dovere di diligenza, dalla governance alla gestione del rischio, dalla valutazione degli impatti alla loro prevenzione e mitigazione, fino al coinvolgimento degli stakeholder, al sostegno alle PMI, agli strumenti contrattuali e alle politiche di gruppo. Nella propria risposta, Assonime sottolinea che le Guidelines dovrebbero costituire un supporto operativo, fornendo esempi e best practices non vincolanti, lasciando alle imprese la discrezionalità necessaria per valutazioni caso per caso, in coerenza con le specificità delle attività e delle catene del valore.

Quotidiano Giuridico

È valida la clausola della fideiussione che rende l'obbligazione solidale per successori e aventi causa?

27/07/2026 - La pattuizione non viola il divieto di patto successorio né il principio di relatività del contratto (Cassazione, ordinanza n. 292/2026)

Autovelox e Tutor: scattano le nuove omologazioni e verifiche di funzionalità

27/07/2026 - Con la Circolare 17 luglio 2026 il Ministero dell’Interno dà attuazione al D.M. Trasporti 8 giugno 2026: dalla sanatoria per i vecchi dispositivi alle procedure di controllo differenziate

Legittima la preclusione dell'azione civile senza il pagamento del c.u. minimo, ma la sorte dell'azione deve essere rimessa al giudice

27/07/2026 -

La Corte costituzionale, sentenza n. 137/2026, ha dichiarato la non fondatezza, per motivi di sistema, delle questioni sollevate dalla Corte di cassazione civile e dal Giudice onorario di pace di Benevento, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost., in ordine al comma 3.1. dell’art. 14, T.U. spese di giustizia, secondo cui, fermi i casi di esenzione previsti dalla legge, nei procedimenti civili la causa non può essere iscritta a ruolo se non è versato l’importo minimo dovuto per legge a titolo di contributo unificato. Mentre è stata dichiarata l’inammissibilità della questione di legittimità costituzionale della disposizione censurata, nella parte in cui si pone effettivamente in contrasto con i parametri evocati dai rimettenti, laddove attribuisce a un organo diverso dal giudice il potere di precludere l’accesso alla giustizia, prevedendo che, verificati il mancato pagamento e la non riconducibilità del procedimento tra quelli esenti dall’obbligo di pagamento del contributo unificato, sia il cancelliere a rifiutare l’iscrizione a ruolo, trattandosi di profilo rimesso alla discrezionalità del legislatore.

Novità e anteprime

Speciali

Pace fiscale

Fonte: ipsoa.it

Reddito di cittadinanza

Fonte: ipsoa.it

Quota 100 e pensioni 2019

Fonte: ipsoa.it

Fattura elettronica

Fonte: ipsoa.it

Tariffe Inail 2019

Fonte: ipsoa.it

Auto: ecotassa e bonus 2019

Fonte: ipsoa.it

Fondo Garanzia PMI

Fonte: ipsoa.it

Video

Corso e-learning multilingua GDPR

Corso e-learning multilingua GDPR

Guarda i video
Lavoro in formazione, tutte le risposte su apprendistato, tirocinio e alternanza scuola - lavoro

Lavoro in formazione, tutte le risposte su apprendistato, tirocinio e alternanza scuola - lavoro

Guarda i video