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IPSOA Quotidiano
Intrastat: l'ADM aggiorna funzionalità e dismissioni 2026‑2027
24/07/2026 - Dal 14 ottobre 2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli renderà disponibile in ambiente di produzione la nuova versione dell’applicativo Intr@web con funzioni User to System, utilizzabile per la presentazione degli elenchi Intrastat relativi al 2026, con possibilità di fallback e Intra Online. Per i periodi del 2027, l’unico strumento ammesso sarà Intr@web, mentre gli altri servizi saranno dismessi dall’8 febbraio 2027. Dal 4 novembre 2026 saranno attivi anche i nuovi servizi System to System, mentre quelli attualmente operativi su STD verranno progressivamente dismessi nel 2027. L’ADM ricorda che l’accesso ai servizi U2S e S2S richiede autenticazione nell’area riservata del sito istituzionale secondo le procedure indicate nell’allegato al comunicato. Dal 14 ottobre 2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli renderà disponibile in ambiente di produzione la nuova versione dell’applicativo Intr@web con funzioni User to System, utilizzabile per la presentazione degli elenchi Intrastat relativi al 2026, con possibilità di fallback e Intra Online. Per i periodi del 2027, l’unico strumento ammesso sarà Intr@web, mentre gli altri servizi saranno dismessi dall’8 febbraio 2027. Dal 4 novembre 2026 saranno attivi anche i nuovi servizi System to System, mentre quelli attualmente operativi su STD verranno progressivamente dismessi nel 2027. L’ADM ricorda che l’accesso ai servizi U2S e S2S richiede autenticazione nell’area riservata del sito istituzionale secondo le procedure indicate nell’allegato al comunicato.
Tax Control Framework: i commercialisti chiedono la proroga al 31 dicembre 2026
24/07/2026 - Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha chiesto al MEF di prorogare al 31 dicembre 2026 il termine per la presentazione della certificazione del Tax Control Framework da parte delle imprese che hanno presentato domanda di accesso al regime di adempimento collaborativo nel 2024 e nel 2025. La categoria evidenzia che la certificazione del TCF è un presidio essenziale per valutare l’adeguatezza dei sistemi di controllo del rischio fiscale e richiede tempi congrui per garantire accuratezza e affidabilità. Il differimento non incide sugli obblighi né sul rigore della disciplina, ma consente verifiche più approfondite in un quadro applicativo ancora in evoluzione. I commercialisti segnalano che l’attuale scadenza concentra attività nuove e complesse in un arco temporale troppo ristretto, con il rischio di comprometterne la qualità. La proroga, pertanto, mira a rafforzare l’efficacia dell’istituto e la solidità delle certificazioni. Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ha chiesto al MEF di prorogare al 31 dicembre 2026 il termine per la presentazione della certificazione del Tax Control Framework da parte delle imprese che hanno presentato domanda di accesso al regime di adempimento collaborativo nel 2024 e nel 2025. La categoria evidenzia che la certificazione del TCF è un presidio essenziale per valutare l’adeguatezza dei sistemi di controllo del rischio fiscale e richiede tempi congrui per garantire accuratezza e affidabilità. Il differimento non incide sugli obblighi né sul rigore della disciplina, ma consente verifiche più approfondite in un quadro applicativo ancora in evoluzione. I commercialisti segnalano che l’attuale scadenza concentra attività nuove e complesse in un arco temporale troppo ristretto, con il rischio di comprometterne la qualità. La proroga, pertanto, mira a rafforzare l’efficacia dell’istituto e la solidità delle certificazioni.
Associazioni professionali: chiarimenti sulla qualificazione dell'attività ai fini IRAP
24/07/2026 - Con sentenza n. 153 del 24 luglio 2026, la Corte costituzionale, ha stabilito che l’esclusione dall’IRAP prevista per le persone fisiche esercenti arti e professioni si applica anche alle associazioni professionali quando l’attività non è svolta in forma realmente associata, ma rimane personale e autonoma in capo ai singoli professionisti. La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di Firenze riguardo alle associazioni notarili, rilevando che, in assenza di una “spersonalizzazione” dell’attività, l’imposta non è dovuta. L’associazione rileva solo per fini organizzativi interni e non incide sull’esercizio della professione, che resta individuale. L’onere di provare l’effettivo esercizio in forma associata grava sull’amministrazione finanziaria. Se coesistono attività individuali e attività svolte tramite l’organizzazione associativa, l’IRAP colpisce solo queste ultime, purché i redditi siano distinti e separabili. Con sentenza n. 153 del 24 luglio 2026, la Corte costituzionale, ha stabilito che l’esclusione dall’IRAP prevista per le persone fisiche esercenti arti e professioni si applica anche alle associazioni professionali quando l’attività non è svolta in forma realmente associata, ma rimane personale e autonoma in capo ai singoli professionisti. La Corte ha dichiarato non fondate le questioni sollevate dalla Corte di giustizia tributaria di Firenze riguardo alle associazioni notarili, rilevando che, in assenza di una “spersonalizzazione” dell’attività, l’imposta non è dovuta. L’associazione rileva solo per fini organizzativi interni e non incide sull’esercizio della professione, che resta individuale. L’onere di provare l’effettivo esercizio in forma associata grava sull’amministrazione finanziaria. Se coesistono attività individuali e attività svolte tramite l’organizzazione associativa, l’IRAP colpisce solo queste ultime, purché i redditi siano distinti e separabili.
Intermediari assicurativi: recupero arretrati Bonus giovani e Decontribuzione Sud
24/07/2026 - Con la circolare n. 80 del 2026 l'INPS dà attuazione alla norma di interpretazione autentica introdotta dalla legge di Bilancio 2026, riconoscendo anche agli agenti, broker, subagenti e altri intermediari delle assicurazioni il diritto a fruire dell'Esonero giovani under 36 e della Decontribuzione Sud per i periodi dal 1° luglio 2022. L'Istituto definisce l'ambito soggettivo della misura, chiarisce le modalità di regolarizzazione delle posizioni contributive, disciplina il recupero degli arretrati mediante flussi Uniemens e detta le istruzioni per i datori di lavoro che erano stati esclusi dall'agevolazione o avevano subito il recupero dei benefici già fruiti. Con la circolare n. 80 del 2026 l'INPS dà attuazione alla norma di interpretazione autentica introdotta dalla legge di Bilancio 2026, riconoscendo anche agli agenti, broker, subagenti e altri intermediari delle assicurazioni il diritto a fruire dell'Esonero giovani under 36 e della Decontribuzione Sud per i periodi dal 1° luglio 2022. L'Istituto definisce l'ambito soggettivo della misura, chiarisce le modalità di regolarizzazione delle posizioni contributive, disciplina il recupero degli arretrati mediante flussi Uniemens e detta le istruzioni per i datori di lavoro che erano stati esclusi dall'agevolazione o avevano subito il recupero dei benefici già fruiti.
Magistrati onorari e pensione: compenso cumulabile con pensione
24/07/2026 - Con la circolare n. 79 del 2026 l'INPS definisce il regime di cumulabilità tra i trattamenti pensionistici e i compensi percepiti dai magistrati onorari alla luce della riforma della magistratura onoraria e delle modifiche introdotte dalla legge n. 51/2025. L'Istituto distingue il regime applicabile ai magistrati onorari confermati e non confermati, chiarisce gli effetti dell'opzione per l'esclusività delle funzioni, individua la natura previdenziale dei compensi e richiama le ipotesi nelle quali continuano a operare i divieti di cumulo previsti dalla normativa pensionistica. Con la circolare n. 79 del 2026 l'INPS definisce il regime di cumulabilità tra i trattamenti pensionistici e i compensi percepiti dai magistrati onorari alla luce della riforma della magistratura onoraria e delle modifiche introdotte dalla legge n. 51/2025. L'Istituto distingue il regime applicabile ai magistrati onorari confermati e non confermati, chiarisce gli effetti dell'opzione per l'esclusività delle funzioni, individua la natura previdenziale dei compensi e richiama le ipotesi nelle quali continuano a operare i divieti di cumulo previsti dalla normativa pensionistica.
Licenziare un apprendista: quando è possibile?
24/07/2026 - Può succedere che durante il percorso formativo di un apprendista si verifichino fatti che possono spingere il datore di lavoro a recedere anticipatamente dal contratto. E’ sempre possibile? La risposta è tutt’altro che scontata, in quanto l’apprendistato gode di una tutela normativa rafforzata perchè inserito in un percorso di formazione obbligatoria. Quali sono, quindi, i casi specifici in cui è possibile licenziare? Quando invece non lo è? Può succedere che durante il percorso formativo di un apprendista si verifichino fatti che possono spingere il datore di lavoro a recedere anticipatamente dal contratto. E’ sempre possibile? La risposta è tutt’altro che scontata, in quanto l’apprendistato gode di una tutela normativa rafforzata perchè inserito in un percorso di formazione obbligatoria. Quali sono, quindi, i casi specifici in cui è possibile licenziare? Quando invece non lo è?
IAS 28: EFRAG approva la proposta degli emendamenti adottati dall'UE
23/07/2026 - EFRAG annuncia di aver trasmesso alla Commissione europea il proprio parere di approvazione sugli emendamenti allo <a target="_blank" class="rich-legge" title="IAS 28" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000643042SOMM">IAS 28</a> relativi all’opzione del fair value per investimenti in società collegate e joint venture, pubblicati dallo IASB il 26 giugno 2026. Le modifiche chiariscono le diverse interpretazioni del concetto di “entità simili” nei paragrafi 18 e 19 dello <a target="_blank" class="rich-legge" title="IAS 28" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000643042SOMM">IAS 28</a> e il loro impatto sulla classificazione ai sensi dell’<a target="_blank" class="rich-legge" title="IFRS 18" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000999326SOMM">IFRS 18</a>. Gli emendamenti entreranno in vigore dal 1° gennaio 2027, con possibilità di applicazione anticipata. Nel parere, EFRAG conclude che le modifiche rispettano i criteri tecnici del regolamento IAS e risultano favorevoli al bene pubblico europeo, raccomandandone l’adozione. EFRAG annuncia di aver trasmesso alla Commissione europea il proprio parere di approvazione sugli emendamenti allo IAS 28 relativi all’opzione del fair value per investimenti in società collegate e joint venture, pubblicati dallo IASB il 26 giugno 2026. Le modifiche chiariscono le diverse interpretazioni del concetto di “entità simili” nei paragrafi 18 e 19 dello IAS 28 e il loro impatto sulla classificazione ai sensi dell’IFRS 18. Gli emendamenti entreranno in vigore dal 1° gennaio 2027, con possibilità di applicazione anticipata. Nel parere, EFRAG conclude che le modifiche rispettano i criteri tecnici del regolamento IAS e risultano favorevoli al bene pubblico europeo, raccomandandone l’adozione.
ISA per LCE: al via la pubblica consultazione delle proposte di revisione dell'IAASB
22/07/2026 - L’IAASB ha pubblicato il 22 luglio 2026 le proposte di revisione dell’ISA per le entità meno complesse (ISA per LCE), avviando una consultazione pubblica. Le modifiche aggiornano lo standard per riflettere gli sviluppi in tema di frode, continuità aziendale e considerazioni di interesse pubblico, assicurando che i requisiti restino adeguati alle caratteristiche delle LCE. Tra gli interventi principali figurano l’integrazione delle recenti revisioni sulle responsabilità dei revisori in materia di frode, l’allineamento ai nuovi orientamenti sulla continuità aziendale, la sostituzione del termine entità quotata con entità negoziata in borsa, per le quali l’uso dello standard è vietato, e il rafforzamento dell’interoperabilità con il Codice etico internazionale dell’IESBA, inclusi gli standard di indipendenza. L’IAASB ha pubblicato il 22 luglio 2026 le proposte di revisione dell’ISA per le entità meno complesse (ISA per LCE), avviando una consultazione pubblica. Le modifiche aggiornano lo standard per riflettere gli sviluppi in tema di frode, continuità aziendale e considerazioni di interesse pubblico, assicurando che i requisiti restino adeguati alle caratteristiche delle LCE. Tra gli interventi principali figurano l’integrazione delle recenti revisioni sulle responsabilità dei revisori in materia di frode, l’allineamento ai nuovi orientamenti sulla continuità aziendale, la sostituzione del termine entità quotata con entità negoziata in borsa, per le quali l’uso dello standard è vietato, e il rafforzamento dell’interoperabilità con il Codice etico internazionale dell’IESBA, inclusi gli standard di indipendenza.
Il nuovo OIC 5 introduce un inedito criterio valutativo delle attività liquidatorie
22/07/2026 - Il <a target="_blank" title="nuovo principio contabile OIC 5 Bilanci di liquidazione" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/07/17/oic-5-bilanci-liquidazione-pubblicata-nuova-versione-principio">nuovo principio contabile OIC 5 Bilanci di liquidazione</a> individua un criterio generale di valutazione delle attività (il minore tra il costo e il valore di realizzo) ma prevede anche la possibilità di valutare le attività con un criterio alternativo, del tutto inedito: il valore di realizzo, utilizzabile al verificarsi di determinate condizioni (che sostanzialmente assicurano il buon esito dell’operazione). Le rivalutazioni operate in base a questo secondo criterio richiedono un’indagine sia sul versante dei riflessi fiscali e sia in ordine ai vincoli della loro distribuzione. Il nuovo principio contabile OIC 5 Bilanci di liquidazione individua un criterio generale di valutazione delle attività (il minore tra il costo e il valore di realizzo) ma prevede anche la possibilità di valutare le attività con un criterio alternativo, del tutto inedito: il valore di realizzo, utilizzabile al verificarsi di determinate condizioni (che sostanzialmente assicurano il buon esito dell’operazione). Le rivalutazioni operate in base a questo secondo criterio richiedono un’indagine sia sul versante dei riflessi fiscali e sia in ordine ai vincoli della loro distribuzione.
Automotive: necessario l'accesso reale alle micro e piccole imprese
23/07/2026 - CNA Meccanica, Confartigianato Meccanica e Subfornitura e Casartigiani Meccanica e Impianti hanno scritto al ministro Urso sull’attuazione del DPCM Automotive. Le Confederazioni apprezzano lo stanziamento di 1,35 miliardi e la destinazione del 70% delle risorse alla filiera, ma chiedono che i Mini‑contratti di sviluppo siano realmente accessibili alle micro e piccole imprese. Propongono una linea dedicata alle MPMI, con soglia minima di 200mila euro, procedure semplificate, tempi certi e riconoscimento delle reti d’impresa. Sottolineano che la transizione dell’automotive richiede il coinvolgimento dell’intero sistema produttivo, poiché escludere le imprese minori indebolirebbe la filiera e penalizzerebbe competenze e occupazione nei territori. CNA Meccanica, Confartigianato Meccanica e Subfornitura e Casartigiani Meccanica e Impianti hanno scritto al ministro Urso sull’attuazione del DPCM Automotive. Le Confederazioni apprezzano lo stanziamento di 1,35 miliardi e la destinazione del 70% delle risorse alla filiera, ma chiedono che i Mini‑contratti di sviluppo siano realmente accessibili alle micro e piccole imprese. Propongono una linea dedicata alle MPMI, con soglia minima di 200mila euro, procedure semplificate, tempi certi e riconoscimento delle reti d’impresa. Sottolineano che la transizione dell’automotive richiede il coinvolgimento dell’intero sistema produttivo, poiché escludere le imprese minori indebolirebbe la filiera e penalizzerebbe competenze e occupazione nei territori.
Fondo Indennizzo Risparmiatori: al via la presentazione delle nuove richieste di indennizzo
23/07/2026 - La CONSAP Spa comunica che la Legge di Bilancio 2026 ha introdotto una disciplina straordinaria che consente ai risparmiatori di ripresentare la domanda di indennizzo al FIR nei casi in cui l’istanza originaria sia stata respinta, totalmente o parzialmente, per incompletezza documentale o procedimentale. La misura dispone di 80 milioni di euro complessivi (20 milioni nel 2026, 30 nel 2027 e 30 nel 2028). Le nuove domande saranno valutate secondo la normativa istitutiva del Fondo da una Commissione Tecnica MEF, incaricata anche dell’esame delle istanze oggetto di contenzioso pendente. CONSAP è confermata nel ruolo di Segreteria Tecnica. La piattaforma per l’invio delle istanze aprirà il 28 luglio 2026; il termine di presentazione è di 120 giorni, mentre l’istruttoria si concluderà entro 180 giorni, salvo sospensioni per integrazioni. Le domande andranno presentate tramite il Portale FIR. La CONSAP Spa comunica che la Legge di Bilancio 2026 ha introdotto una disciplina straordinaria che consente ai risparmiatori di ripresentare la domanda di indennizzo al FIR nei casi in cui l’istanza originaria sia stata respinta, totalmente o parzialmente, per incompletezza documentale o procedimentale. La misura dispone di 80 milioni di euro complessivi (20 milioni nel 2026, 30 nel 2027 e 30 nel 2028). Le nuove domande saranno valutate secondo la normativa istitutiva del Fondo da una Commissione Tecnica MEF, incaricata anche dell’esame delle istanze oggetto di contenzioso pendente. CONSAP è confermata nel ruolo di Segreteria Tecnica. La piattaforma per l’invio delle istanze aprirà il 28 luglio 2026; il termine di presentazione è di 120 giorni, mentre l’istruttoria si concluderà entro 180 giorni, salvo sospensioni per integrazioni. Le domande andranno presentate tramite il Portale FIR.
Derrate Alimentari: stabiliti i criteri di distribuzione alle persone indigenti per l'anno 2026
23/07/2026 - Con il decreto 23 giugno 2026, pubblicato in G.U. n. 169 del 23 luglio 2026, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste definisce i criteri di distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti per l’anno 2026, adottando il programma annuale finanziato con 54.900.000 euro a valere sul Fondo di cui all’<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 58" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000770831ART70">art. 58</a> del <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.L. 832012" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000770831SOMM">D.L. 83/2012</a>. Le tipologie di prodotti sono elencate nell’allegato 1, parte integrante del provvedimento. AGEA cura le procedure di gara per l’acquisizione e la consegna dei prodotti alle organizzazioni caritatevoli, con rimborso dei contributi ANAC a valere su risorse residue e ribassi d’asta. Sono ammissibili le spese per servizi logistici e amministrativi delle organizzazioni entro il limite del 5% dei costi di acquisto per ciascuna aggiudicazione. Con il decreto 23 giugno 2026, pubblicato in G.U. n. 169 del 23 luglio 2026, il Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste definisce i criteri di distribuzione delle derrate alimentari alle persone indigenti per l’anno 2026, adottando il programma annuale finanziato con 54.900.000 euro a valere sul Fondo di cui all’art. 58 del D.L. 83/2012. Le tipologie di prodotti sono elencate nell’allegato 1, parte integrante del provvedimento. AGEA cura le procedure di gara per l’acquisizione e la consegna dei prodotti alle organizzazioni caritatevoli, con rimborso dei contributi ANAC a valere su risorse residue e ribassi d’asta. Sono ammissibili le spese per servizi logistici e amministrativi delle organizzazioni entro il limite del 5% dei costi di acquisto per ciascuna aggiudicazione.
TikTok: per l'EU gli account minori non soddisfano le norme di sicurezza
24/07/2026 - La Commissione Europea, il 24 luglio 2026, ha comunicato conclusioni preliminari secondo cui le impostazioni degli account TikTok destinati ai minori non rispettano gli standard di sicurezza previsti dal regolamento sui servizi digitali. La possibilità per i minori di rendere pubblico il proprio profilo espone i contenuti a chiunque, inclusi utenti senza account, e consente la raccomandazione dei video dei ragazzi tra 16 e 17 anni nella sezione “Per te”. Tale visibilità amplia i rischi di contatti indesiderati, comportamenti predatori e bullismo online, oltre a creare potenziali conseguenze durature poiché i contenuti possono restare accessibili nel tempo. Anche gli account privati risultano facilmente individuabili tramite liste di follower e following, mentre le foto profilo restano pubbliche. Secondo la Commissione, queste impostazioni non garantiscono il livello elevato di tutela richiesto dal DSA, esponendo eccessivamente i minori. La Commissione Europea, il 24 luglio 2026, ha comunicato conclusioni preliminari secondo cui le impostazioni degli account TikTok destinati ai minori non rispettano gli standard di sicurezza previsti dal regolamento sui servizi digitali. La possibilità per i minori di rendere pubblico il proprio profilo espone i contenuti a chiunque, inclusi utenti senza account, e consente la raccomandazione dei video dei ragazzi tra 16 e 17 anni nella sezione “Per te”. Tale visibilità amplia i rischi di contatti indesiderati, comportamenti predatori e bullismo online, oltre a creare potenziali conseguenze durature poiché i contenuti possono restare accessibili nel tempo. Anche gli account privati risultano facilmente individuabili tramite liste di follower e following, mentre le foto profilo restano pubbliche. Secondo la Commissione, queste impostazioni non garantiscono il livello elevato di tutela richiesto dal DSA, esponendo eccessivamente i minori.
Sostenibilità: la risposta di Assonime sulle linee guida attuative della direttiva sul dovere di diligenza delle imprese
24/07/2026 - Assonime, con il documento di 14/2026, ha risposto alla consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea sulle linee guida attuative della Corporate Sustainability Due Diligence Directive, evidenziando l’importanza di questo passaggio per completare il quadro normativo e orientare le imprese nell’adempimento degli obblighi di due diligence. Il questionario della Commissione affronta tutte le principali fasi del dovere di diligenza, dalla governance alla gestione del rischio, dalla valutazione degli impatti alla loro prevenzione e mitigazione, fino al coinvolgimento degli stakeholder, al sostegno alle PMI, agli strumenti contrattuali e alle politiche di gruppo. Nella propria risposta, Assonime sottolinea che le Guidelines dovrebbero costituire un supporto operativo, fornendo esempi e best practices non vincolanti, lasciando alle imprese la discrezionalità necessaria per valutazioni caso per caso, in coerenza con le specificità delle attività e delle catene del valore. Assonime, con il documento di 14/2026, ha risposto alla consultazione pubblica avviata dalla Commissione europea sulle linee guida attuative della Corporate Sustainability Due Diligence Directive, evidenziando l’importanza di questo passaggio per completare il quadro normativo e orientare le imprese nell’adempimento degli obblighi di due diligence. Il questionario della Commissione affronta tutte le principali fasi del dovere di diligenza, dalla governance alla gestione del rischio, dalla valutazione degli impatti alla loro prevenzione e mitigazione, fino al coinvolgimento degli stakeholder, al sostegno alle PMI, agli strumenti contrattuali e alle politiche di gruppo. Nella propria risposta, Assonime sottolinea che le Guidelines dovrebbero costituire un supporto operativo, fornendo esempi e best practices non vincolanti, lasciando alle imprese la discrezionalità necessaria per valutazioni caso per caso, in coerenza con le specificità delle attività e delle catene del valore.
Vendita forzata: legittima la mancata cancellazione del diritto d'uso estinto
24/07/2026 - La Corte costituzionale, con sentenza n. 151 del 24 luglio 2026, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’<a target="_blank" class="rich-cod" title="art. 586" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/05AC00004767">art. 586</a> c.p.c., sollevate in relazione alla mancata previsione dell’annotazione o cancellazione, nel decreto di trasferimento, del diritto d’uso gravante sull’immobile venduto forzatamente. La Corte ha ritenuto non irragionevole che l’ordine di cancellazione riguardi solo pignoramenti e ipoteche successive, escludendo altre formalità inefficaci o inopponibili all’aggiudicatario, già tutelato dal sistema pubblicitario della procedura esecutiva. Ha inoltre escluso la violazione degli <a target="_blank" class="rich-cod" title="artt. 24" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/05AC00009917">artt. 24</a> e <a target="_blank" class="rich-cod" title="42" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/05AC00009897">42</a> Cost., osservando che eventuali incertezze degli operatori derivano da errate letture della pubblicità immobiliare, non dalla norma censurata. Pur non ravvisando un vulnus costituzionale, la Corte auspica un intervento legislativo volto a semplificare il meccanismo, prevenire incertezze applicative e agevolare la circolazione dei beni. La Corte costituzionale, con sentenza n. 151 del 24 luglio 2026, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 586 c.p.c., sollevate in relazione alla mancata previsione dell’annotazione o cancellazione, nel decreto di trasferimento, del diritto d’uso gravante sull’immobile venduto forzatamente. La Corte ha ritenuto non irragionevole che l’ordine di cancellazione riguardi solo pignoramenti e ipoteche successive, escludendo altre formalità inefficaci o inopponibili all’aggiudicatario, già tutelato dal sistema pubblicitario della procedura esecutiva. Ha inoltre escluso la violazione degli artt. 24 e 42 Cost., osservando che eventuali incertezze degli operatori derivano da errate letture della pubblicità immobiliare, non dalla norma censurata. Pur non ravvisando un vulnus costituzionale, la Corte auspica un intervento legislativo volto a semplificare il meccanismo, prevenire incertezze applicative e agevolare la circolazione dei beni.
Quotidiano Giuridico
Rappresentanza in mediazione: tra partecipazione personale e procura
24/07/2026 - Analisi delle recenti pronunce di Cassazione 9608/2026 e 10978/2026 e le indicazioni operative post-Riforma Cartabia per evitare l'improcedibilità
Dichiarazione fraudolenta e appalto fittizio di servizi: il difetto di ''genuinità'' integra il reato tributario
24/07/2026 - L'utilizzo di fatture relative a un appalto di servizi che maschera una somministrazione irregolare di manodopera configura l'illecito ex art. 2 D.lgs. n. 74/2000 (Cass. n. 23735/2026)
L'avvocato non è mai in pausa: il titolo che non si può abbreviare
24/07/2026 - Da "p. Avv." ad "Abogado", il monito del CNF sul rischio di perdere la toga per un’abbreviazione
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GDPR: come gestire gli adempimenti
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