La nostra agenzia ti consente di acquisire tutte le competenze atte alla commercializzazione dei prodotti e servizi delle aree di business di Wolters Kluwer Italia.

IPSOA Quotidiano

Transfer pricing e IVA: i principi fissati dalla Corte di Giustizia UE nel caso Stellantis Portugal

14/05/2026 - La Corte di Giustizia UE, nella causa C-603/24 Stellantis Portugal, ribadisce che la rilevanza IVA degli aggiustamenti di transfer pricing va valutata esclusivamente alla luce dei principi generali in materia di IVA. In particolare, occorre verificare se l’aggiustamento remuneri un’effettiva prestazione di servizi, caratterizzata da un nesso diretto tra utilità fornita e corrispettivo previsto, alla luce del concreto assetto contrattuale e della realtà economica sottostante. Quando il servizio manca o il pagamento non rappresenta il corrispettivo effettivo di tale servizio, resta da valutare se l’aggiustamento possa configurare una rettifica del prezzo originario ai sensi degli <a target="_blank" class="rich-legge" title="artt. 73" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000484094ART74">artt. 73</a> e <a target="_blank" class="rich-legge" title="90" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000484094ART91">90</a> della <a target="_blank" class="rich-legge" title="Direttiva IVA" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000484094SOMM">Direttiva IVA</a>, sempreché sia previsto contrattualmente sin dall’origine sulla base di parametri oggettivi. La Corte di Giustizia UE, nella causa C-603/24 Stellantis Portugal, ribadisce che la rilevanza IVA degli aggiustamenti di transfer pricing va valutata esclusivamente alla luce dei principi generali in materia di IVA. In particolare, occorre verificare se l’aggiustamento remuneri un’effettiva prestazione di servizi, caratterizzata da un nesso diretto tra utilità fornita e corrispettivo previsto, alla luce del concreto assetto contrattuale e della realtà economica sottostante. Quando il servizio manca o il pagamento non rappresenta il corrispettivo effettivo di tale servizio, resta da valutare se l’aggiustamento possa configurare una rettifica del prezzo originario ai sensi degli artt. 73 e 90 della Direttiva IVA, sempreché sia previsto contrattualmente sin dall’origine sulla base di parametri oggettivi.

Ciao Mario, amico anche di Wolters Kluwer nel cammino tra le tante complessità del nostro sistema tributario

14/05/2026 - Mario Damiani ci ha lasciati da pochi giorni e la sua mancanza già si sente in quanti hanno avuto, come me, la fortuna di conoscerlo. Ho incrociato spesso la mia vita lavorativa con quella di Mario, a partire da quando ha rivestito le sue cariche nel Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Ho apprezzato la sua competenza, integrità e intelligenza, ma soprattutto la sua profonda umanità. Ho perso un amico (e anche Wolters Kluwer) e un compagno nel comune cammino attraverso le tante complessità e incertezze del nostro sistema tributario. Mario Damiani ci ha lasciati da pochi giorni e la sua mancanza già si sente in quanti hanno avuto, come me, la fortuna di conoscerlo. Ho incrociato spesso la mia vita lavorativa con quella di Mario, a partire da quando ha rivestito le sue cariche nel Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Ho apprezzato la sua competenza, integrità e intelligenza, ma soprattutto la sua profonda umanità. Ho perso un amico (e anche Wolters Kluwer) e un compagno nel comune cammino attraverso le tante complessità e incertezze del nostro sistema tributario.

Decreto fiscale: proroga del termine per aderire al CPB, rottamazione quinquies e pagamenti ai professionisti

14/05/2026 - Con un emendamento al decreto Fiscale (<a rel="noopener noreferrer" target="_blank" class="rich-legge" title="D.L. n. 382026" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0001001334SOMM">D.L. n. 38/2026</a>), approvato dalla Commissione Finanze del Senato nella seduta del 13 maggio 2026 (A.S. 1852), vengono apportate modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale (CPB), tra cui la proroga del termine per aderire, l'introduzione di ulteriori tetti massimi alla maggiorazione del reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate e l’inserimento dell’<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/04/30/cpb-2026-2027-svista-iperammortamento" target="_blank" title="iperammortamento">iperammortamento</a> tra le voci deducibili dal reddito concordato. Hanno ottenuto il via libera anche alcuni correttivi sulla rottamazione quinquies. È passato poi un emendamento che limita la stretta sui pagamenti della PA ai professionisti. Con un emendamento al decreto Fiscale (D.L. n. 38/2026), approvato dalla Commissione Finanze del Senato nella seduta del 13 maggio 2026 (A.S. 1852), vengono apportate modifiche alla disciplina del concordato preventivo biennale (CPB), tra cui la proroga del termine per aderire, l'introduzione di ulteriori tetti massimi alla maggiorazione del reddito proposto dall’Agenzia delle Entrate e l’inserimento dell’iperammortamento tra le voci deducibili dal reddito concordato. Hanno ottenuto il via libera anche alcuni correttivi sulla rottamazione quinquies. È passato poi un emendamento che limita la stretta sui pagamenti della PA ai professionisti.

Obbligo certificato di agibilità lavoratori dello spettacolo: applicazione retroattività della disciplina più favorevole

14/05/2026 - La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 73/2026, ha dichiarato l’illegittimità dell’<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 1" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0000858860ART20">art. 1</a>, comma 1097, della <a target="_blank" class="rich-legge" title="legge n. 2052017" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0000858860SOMM">legge n. 205/2017</a> nella parte in cui non prevede la retroattività della disciplina più favorevole in materia di certificato di agibilità per i lavoratori dello spettacolo. La pronuncia, sollecitata dalla Corte di Cassazione nell’ambito di un contenzioso su sanzioni amministrative, chiarisce che il principio della lex mitior si applica anche alle sanzioni amministrative a carattere punitivo. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 73/2026, ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 1, comma 1097, della legge n. 205/2017 nella parte in cui non prevede la retroattività della disciplina più favorevole in materia di certificato di agibilità per i lavoratori dello spettacolo. La pronuncia, sollecitata dalla Corte di Cassazione nell’ambito di un contenzioso su sanzioni amministrative, chiarisce che il principio della lex mitior si applica anche alle sanzioni amministrative a carattere punitivo.

Welfare aziendale: quali familiari possono beneficiarne

14/05/2026 - Le norme relative ai beneficiari del welfare aziendale hanno subito diverse modifiche nel corso degli ultimi anni, in particolare, con riferimento ai familiari dei lavoratori. Ad oggi, nella platea dei beneficiari si includono: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, il partner dell’unione civile, i figli riconosciuti, adottivi o affidati, le altre persone conviventi indicate dall’<a target="_blank" class="rich-cod" title="art. 433" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/05AC00000491">art. 433</a> del Codice civile, ovvero, i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, gli adottanti; i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle. Nel 2026, quali sono i beni e servizi di cui possono beneficiari questi familiari? Secondo quali requisiti? Le norme relative ai beneficiari del welfare aziendale hanno subito diverse modifiche nel corso degli ultimi anni, in particolare, con riferimento ai familiari dei lavoratori. Ad oggi, nella platea dei beneficiari si includono: il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, il partner dell’unione civile, i figli riconosciuti, adottivi o affidati, le altre persone conviventi indicate dall’art. 433 del Codice civile, ovvero, i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, gli adottanti; i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle. Nel 2026, quali sono i beni e servizi di cui possono beneficiari questi familiari? Secondo quali requisiti?

Verifiche fiscali professionisti e pagamenti P.A.: le criticità per i Consulenti del lavoro

13/05/2026 - La legge n. 199/2025 ha introdotto il nuovo comma 1-ter all’art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973, estendendo ai professionisti il sistema di verifica preventiva della regolarità fiscale e contributiva nei pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione, senza più alcuna soglia minima di debito. La nuova disciplina, pur inserendosi nel quadro già delineato dall’art. 48-bis, pone rilevanti questioni interpretative e operative, soprattutto con riguardo alla nozione di “inadempienza”, che dovrebbe continuare a riferirsi esclusivamente a crediti certi, liquidi ed esigibili, non sospesi e non oggetto di rateizzazione regolarmente adempiuta. Particolare attenzione merita inoltre il rischio di automatismi nella sospensione o distrazione delle somme, nonché l’impatto della norma sui crediti professionali, inclusi quelli derivanti dal patrocinio a spese dello Stato. La legge n. 199/2025 ha introdotto il nuovo comma 1-ter all’art. 48-bis del d.P.R. n. 602/1973, estendendo ai professionisti il sistema di verifica preventiva della regolarità fiscale e contributiva nei pagamenti effettuati dalla Pubblica Amministrazione, senza più alcuna soglia minima di debito. La nuova disciplina, pur inserendosi nel quadro già delineato dall’art. 48-bis, pone rilevanti questioni interpretative e operative, soprattutto con riguardo alla nozione di “inadempienza”, che dovrebbe continuare a riferirsi esclusivamente a crediti certi, liquidi ed esigibili, non sospesi e non oggetto di rateizzazione regolarmente adempiuta. Particolare attenzione merita inoltre il rischio di automatismi nella sospensione o distrazione delle somme, nonché l’impatto della norma sui crediti professionali, inclusi quelli derivanti dal patrocinio a spese dello Stato.

Penali legali e contrattuali: la gestione contabile e fiscale

11/05/2026 - Con la <a target="_blank" title="circolare n. 13 del 2026 Assonime" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/04/29/ricavi-costi-smantellamento-indicazioni-fiscali-circolare-assonime">circolare n. 13 del 2026 Assonime</a> riporta alla ribalta classificazione e trattamento contabile delle penali legali e contrattuali, già trattati dal <a target="_blank" title="D.M. 27 giugno 2025" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/06/30/oic-34-coordinamento-disciplina-fiscale-ires-irap">D.M. 27 giugno 2025</a> di coordinamento tra <a target="_blank" class="rich-legge" title="OIC 34" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000943020SOMM">OIC 34</a> e disciplina fiscale IRES e IRAP. In base all’art. 3 del decreto, le penali concorrono alla formazione del reddito esclusivamente nell’esercizio in cui risultano certe e obiettivamente determinabili; il contribuente dovrà quindi effettuare una variazione in aumento in dichiarazione fiscale nell’esercizio in cui la penalità è stimata, come riduzione di ricavo, e una variazione in diminuzione nell’esercizio in cui la penalità diventa certa. Secondo Assonime, tuttavia, la deroga alla piena rilevanza fiscale delle penali quali componenti variabili del corrispettivo e il diverso trattamento rispetto a tutte le altre componenti variabili analoghe che invece concorrono alla sua determinazione non appare del tutto giustificata. Con la circolare n. 13 del 2026 Assonime riporta alla ribalta classificazione e trattamento contabile delle penali legali e contrattuali, già trattati dal D.M. 27 giugno 2025 di coordinamento tra OIC 34 e disciplina fiscale IRES e IRAP. In base all’art. 3 del decreto, le penali concorrono alla formazione del reddito esclusivamente nell’esercizio in cui risultano certe e obiettivamente determinabili; il contribuente dovrà quindi effettuare una variazione in aumento in dichiarazione fiscale nell’esercizio in cui la penalità è stimata, come riduzione di ricavo, e una variazione in diminuzione nell’esercizio in cui la penalità diventa certa. Secondo Assonime, tuttavia, la deroga alla piena rilevanza fiscale delle penali quali componenti variabili del corrispettivo e il diverso trattamento rispetto a tutte le altre componenti variabili analoghe che invece concorrono alla sua determinazione non appare del tutto giustificata.

Bilancio 2025: al via la campagna depositi presso il Registro Imprese

08/05/2026 - Unioncamere ha pubblicato il Manuale operativo per la campagna bilanci 2026, confermando procedure, adempimenti e tassonomie per il deposito dei bilanci relativi all’esercizio 2025. Il Manuale ribadisce l’obbligo di deposito per tutte le società di capitali e cooperative e richiama le conseguenze civilistiche del mancato adempimento. La tassonomia PCI 2018‑11‑04 resta l’unica utilizzabile per i bilanci post‑2016, mentre la PCI 2015‑12‑14 si applica ai bilanci ante <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.Lgs. n. 1392015" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000818245SOMM">D.Lgs. n. 139/2015</a>. Il Manuale illustra le regole per la predisposizione dell’istanza XBRL, la firma digitale in modalità CAdES e gli obblighi documentali in PDF/A, conferma le indicazioni sul doppio deposito XBRL/PDF/A in caso di non perfetta rappresentazione dei dati e ricorda gli obblighi di registrazione del verbale con distribuzione utili tramite <a target="_blank" title="modello RAP" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/03/11/modello-rap-aggiornato-registrazione-verbali-distribuzione-utili-societari">modello RAP</a>. Focus sulla rendicontazione di sostenibilità introdotta dal <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.Lgs. n. 1252024" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000969010SOMM">D.Lgs. n. 125/2024</a>. Unioncamere ha pubblicato il Manuale operativo per la campagna bilanci 2026, confermando procedure, adempimenti e tassonomie per il deposito dei bilanci relativi all’esercizio 2025. Il Manuale ribadisce l’obbligo di deposito per tutte le società di capitali e cooperative e richiama le conseguenze civilistiche del mancato adempimento. La tassonomia PCI 2018‑11‑04 resta l’unica utilizzabile per i bilanci post‑2016, mentre la PCI 2015‑12‑14 si applica ai bilanci ante D.Lgs. n. 139/2015. Il Manuale illustra le regole per la predisposizione dell’istanza XBRL, la firma digitale in modalità CAdES e gli obblighi documentali in PDF/A, conferma le indicazioni sul doppio deposito XBRL/PDF/A in caso di non perfetta rappresentazione dei dati e ricorda gli obblighi di registrazione del verbale con distribuzione utili tramite modello RAP. Focus sulla rendicontazione di sostenibilità introdotta dal D.Lgs. n. 125/2024.

ETS e imprese sociali: il CNDCEC aggiorna le relazioni dell'organo di controllo

05/05/2026 - Il CNDCEC ha pubblicato l’aggiornamento della relazione dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore sul bilancio di esercizio, destinata in via prioritaria agli associati e ai componenti degli organi di controllo delle fondazioni, ma utile a tutti gli stakeholder interessati a verificare la correttezza gestionale e la credibilità dell’ETS. Il documento include anche la relazione di monitoraggio e l’attestazione di conformità del bilancio alle linee guida del Ministero del lavoro del 4 luglio 2019. L’edizione 2026 integra inoltre gli schemi di relazione sul bilancio sociale delle imprese sociali, predisposti in coerenza con il <a rel="noopener noreferrer" target="_blank" class="rich-legge" title="d.lgs. 1122017" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000852881SOMM">D.Lgs. n. 112/2017</a> e con il citato decreto ministeriale. Il CNDCEC ha pubblicato l’aggiornamento della relazione dell’organo di controllo degli enti del Terzo settore sul bilancio di esercizio, destinata in via prioritaria agli associati e ai componenti degli organi di controllo delle fondazioni, ma utile a tutti gli stakeholder interessati a verificare la correttezza gestionale e la credibilità dell’ETS. Il documento include anche la relazione di monitoraggio e l’attestazione di conformità del bilancio alle linee guida del Ministero del lavoro del 4 luglio 2019. L’edizione 2026 integra inoltre gli schemi di relazione sul bilancio sociale delle imprese sociali, predisposti in coerenza con il D.Lgs. n. 112/2017 e con il citato decreto ministeriale.

Contributi agli istituti culturali 2027-2029: come fare domanda

14/05/2026 - Le istituzioni culturali hanno tempo fino al 4 giugno 2026 per chiedere l'ammissione ai contributi statali previsti dall'art. 1 della legge n. 534/1996. La domanda da presentare consiste nella richiesta di inserimento nella Tabella triennale 2027-2029 del Ministero della Cultura. Le richieste devono essere trasmesse esclusivamente on line sul portale della Direzione generale Biblioteche e istituti culturali del Ministero della cultura, accessibile con SPID. Quali sono i requisiti di ammissibilità? Le istituzioni culturali hanno tempo fino al 4 giugno 2026 per chiedere l'ammissione ai contributi statali previsti dall'art. 1 della legge n. 534/1996. La domanda da presentare consiste nella richiesta di inserimento nella Tabella triennale 2027-2029 del Ministero della Cultura. Le richieste devono essere trasmesse esclusivamente on line sul portale della Direzione generale Biblioteche e istituti culturali del Ministero della cultura, accessibile con SPID. Quali sono i requisiti di ammissibilità?

Mense biologiche: rivisto il sistema di riparto e rendicontazione del fondo

13/05/2026 - Il decreto 30 marzo 2026 del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2026, modifica in modo significativo il sistema di ripartizione del Fondo per le mense scolastiche biologiche. La riforma introduce un calendario più rigoroso, stabilendo che il decreto annuale di riparto debba essere adottato entro il 30 giugno, sulla base del numero dei beneficiari del servizio di mensa biologica e della popolazione scolastica accertata. Viene ridefinita anche la struttura del Fondo: l’86% è assegnato in funzione dei beneficiari rilevati al 31 marzo, con un limite massimo del 16% per ciascuna stazione appaltante o soggetto erogante. Le Regioni devono inoltre trasmettere entro il 31 luglio una relazione sulle iniziative realizzate e sui risultati ottenuti. Il restante 14% è destinato a progetti di informazione, promozione e accompagnamento al servizio di refezione, anch’essi soggetti a rendicontazione annuale. Il decreto 30 marzo 2026 del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 maggio 2026, modifica in modo significativo il sistema di ripartizione del Fondo per le mense scolastiche biologiche. La riforma introduce un calendario più rigoroso, stabilendo che il decreto annuale di riparto debba essere adottato entro il 30 giugno, sulla base del numero dei beneficiari del servizio di mensa biologica e della popolazione scolastica accertata. Viene ridefinita anche la struttura del Fondo: l’86% è assegnato in funzione dei beneficiari rilevati al 31 marzo, con un limite massimo del 16% per ciascuna stazione appaltante o soggetto erogante. Le Regioni devono inoltre trasmettere entro il 31 luglio una relazione sulle iniziative realizzate e sui risultati ottenuti. Il restante 14% è destinato a progetti di informazione, promozione e accompagnamento al servizio di refezione, anch’essi soggetti a rendicontazione annuale.

Prodotti agricoli e alimentari: prorogata al 29 maggio 2026 la scadenza per chiedere i finanziamenti ipotecari agevolati

12/05/2026 - ISMEA ricorda l’operatività dei finanziamenti agevolati destinati alle società di capitali attive nella produzione e trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti agricoli, nonché nella distribuzione e logistica. Il Bando 2026 fissava la presentazione delle domande dall’8 gennaio al 15 maggio 2026, tramite sportello telematico attivo nei giorni feriali. Con avviso in G.U.R.I. dell’8 maggio 2026, n. 51, il termine è stato prorogato al 29 maggio 2026 alle ore 12:00, restando invariato tutto quanto previsto dal bando e dagli atti richiamati. I prestiti, garantiti da ipoteca, hanno durata massima di quindici anni, con fino a cinque anni di preammortamento e dieci di ammortamento, e prevedono rate semestrali a capitale costante. L’agevolazione consiste nell’abbattimento del 70% del tasso di mercato applicato. ISMEA ricorda l’operatività dei finanziamenti agevolati destinati alle società di capitali attive nella produzione e trasformazione e nella commercializzazione dei prodotti agricoli, nonché nella distribuzione e logistica. Il Bando 2026 fissava la presentazione delle domande dall’8 gennaio al 15 maggio 2026, tramite sportello telematico attivo nei giorni feriali. Con avviso in G.U.R.I. dell’8 maggio 2026, n. 51, il termine è stato prorogato al 29 maggio 2026 alle ore 12:00, restando invariato tutto quanto previsto dal bando e dagli atti richiamati. I prestiti, garantiti da ipoteca, hanno durata massima di quindici anni, con fino a cinque anni di preammortamento e dieci di ammortamento, e prevedono rate semestrali a capitale costante. L’agevolazione consiste nell’abbattimento del 70% del tasso di mercato applicato.

Regolamento EUDR sulla deforestazione: quali sono i nuovi obblighi delle imprese

14/05/2026 - Il Regolamento (UE) 2025/2650, di modifica del Regolamento (UE) 2023/1115, impegna le imprese a espletare alcuni adempimenti al fine di limitare l’immissione nell’Unione europea di prodotti considerati “rilevanti” per la deforestazione globale. L’applicazione di questi obblighi scatta dal 30 dicembre 2026 per le medie e grandi imprese e dal 30 giugno 2027 per le micro e piccole imprese. Cosa devono fare le imprese? Il Regolamento (UE) 2025/2650, di modifica del Regolamento (UE) 2023/1115, impegna le imprese a espletare alcuni adempimenti al fine di limitare l’immissione nell’Unione europea di prodotti considerati “rilevanti” per la deforestazione globale. L’applicazione di questi obblighi scatta dal 30 dicembre 2026 per le medie e grandi imprese e dal 30 giugno 2027 per le micro e piccole imprese. Cosa devono fare le imprese?

Importazioni: obbligo di informare il consumatore su formalità e dazi

13/05/2026 - La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 13 maggio 2026 nella causa C-488/24, in relazione ai contratti di trasporto internazionale di merci su strada provenienti da paesi terzi e destinati all’Unione, chiarisce che il professionista deve informare il mittente‑consumatore che l’importazione delle merci può richiedere l’espletamento di formalità doganali e che potrebbero essere applicati dazi doganali a suo carico. Tale informazione è essenziale per garantire trasparenza sui potenziali costi aggiuntivi connessi all’operazione. La Corte precisa tuttavia che l’obbligo non comprende la descrizione dettagliata dei documenti doganali necessari né l’indicazione dei tassi o degli importi dei dazi applicabili, trattandosi di elementi variabili e non sempre prevedibili al momento della conclusione del contratto. La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 13 maggio 2026 nella causa C-488/24, in relazione ai contratti di trasporto internazionale di merci su strada provenienti da paesi terzi e destinati all’Unione, chiarisce che il professionista deve informare il mittente‑consumatore che l’importazione delle merci può richiedere l’espletamento di formalità doganali e che potrebbero essere applicati dazi doganali a suo carico. Tale informazione è essenziale per garantire trasparenza sui potenziali costi aggiuntivi connessi all’operazione. La Corte precisa tuttavia che l’obbligo non comprende la descrizione dettagliata dei documenti doganali necessari né l’indicazione dei tassi o degli importi dei dazi applicabili, trattandosi di elementi variabili e non sempre prevedibili al momento della conclusione del contratto.

Igiene alimentare: tracce di infestanti bastano a configurare la violazione degli obblighi

13/05/2026 - La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 13 maggio 2026 nella causa C‑483/24, ha precisato la portata degli obblighi imposti agli operatori del settore alimentare dal <a target="_blank" class="rich-legge" title="regolamento (CE) n. 8522004" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000213564SOMM">regolamento (CE) n. 852/2004</a> in materia di igiene e controllo degli infestanti. La Corte ha affermato che la semplice rilevazione, da parte dell’autorità competente, di tracce o deiezioni di animali infestanti in negozi o magazzini è sufficiente a configurare una violazione degli obblighi igienico‑sanitari, senza necessità di dimostrare l’omissione di tutte le misure preventive possibili. La reiterazione di tali rilevazioni indica inoltre l’assenza di procedure adeguate di controllo. Sul piano strutturale, la Corte chiarisce che una violazione sussiste quando le caratteristiche dei locali non consentono una corretta prassi igienica, compromettendo la capacità dell’impresa di garantire condizioni igieniche adeguate. La Corte di Giustizia UE, con la sentenza del 13 maggio 2026 nella causa C‑483/24, ha precisato la portata degli obblighi imposti agli operatori del settore alimentare dal regolamento (CE) n. 852/2004 in materia di igiene e controllo degli infestanti. La Corte ha affermato che la semplice rilevazione, da parte dell’autorità competente, di tracce o deiezioni di animali infestanti in negozi o magazzini è sufficiente a configurare una violazione degli obblighi igienico‑sanitari, senza necessità di dimostrare l’omissione di tutte le misure preventive possibili. La reiterazione di tali rilevazioni indica inoltre l’assenza di procedure adeguate di controllo. Sul piano strutturale, la Corte chiarisce che una violazione sussiste quando le caratteristiche dei locali non consentono una corretta prassi igienica, compromettendo la capacità dell’impresa di garantire condizioni igieniche adeguate.

Quotidiano Giuridico

Talk to the Future 2026: al via l'evento su AI e diritto

14/05/2026 -

Al via la quarta edizione dell'iniziativa divenuta negli anni un luogo stabile di dialogo tra istituzioni, avvocatura, accademia, imprese e professionisti.

Sicurezza sul lavoro: nella società semplice è datore di lavoro ciascuno dei soci amministratori

14/05/2026 - Non è configurabile la delega gestoria prevista per Spa o per strutture societarie complesse (Cassazione penale n. 7563/2026)

L'impossibilità di pagare impedisce la sospensione condizionale subordinata al pagamento della provvisionale?

14/05/2026 - Il Giudice deve accertare la concreta possibilità del condannato di adempiere agli obblighi posti come condizione del beneficio (Cassazione penale, sentenza n. 11773/2026)

Visione libri on-line

Visualizza tutti i volumi online

Acquista insieme e risparmia

Visualizza tutti i bundles

Novità e anteprime

Speciali

Pace fiscale

Fonte: ipsoa.it

Reddito di cittadinanza

Fonte: ipsoa.it

Quota 100 e pensioni 2019

Fonte: ipsoa.it

Fattura elettronica

Fonte: ipsoa.it

Tariffe Inail 2019

Fonte: ipsoa.it

Auto: ecotassa e bonus 2019

Fonte: ipsoa.it

Fondo Garanzia PMI

Fonte: ipsoa.it

Video

Corso e-learning multilingua GDPR

Corso e-learning multilingua GDPR

Guarda i video
Lavoro in formazione, tutte le risposte su apprendistato, tirocinio e alternanza scuola - lavoro

Lavoro in formazione, tutte le risposte su apprendistato, tirocinio e alternanza scuola - lavoro

Guarda i video