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IPSOA Quotidiano
Compensi sportivi nel quadro RR del modello Redditi PF
21/07/2026 - I lavoratori autonomi sportivi operanti nel settore dilettantistico e iscritti alla Gestione Separata INPS compilano la sezione III del quadro RR del modello Redditi PF 2026. In particolare, nel rigo RR9 della sezione III devono essere indicati (Campo 1) l’ammontare complessivo dei compensi percepiti nell’anno come lavoratore sportivo dilettantistico, al lordo delle eventuali quote fiscalmente esenti, (Campo 2) la franchigia di 5.000 euro e (Campo 3) l’importo eccedente la franchigia, sul quale applicare le aliquote contributive. Nel caso di contribuenti che svolgono anche altre attività professionali, occorre compilare la sezione II del quadro RR per i redditi professionali ordinari e la sezione III per i compensi derivanti dall’attività sportiva. I lavoratori autonomi sportivi operanti nel settore dilettantistico e iscritti alla Gestione Separata INPS compilano la sezione III del quadro RR del modello Redditi PF 2026. In particolare, nel rigo RR9 della sezione III devono essere indicati (Campo 1) l’ammontare complessivo dei compensi percepiti nell’anno come lavoratore sportivo dilettantistico, al lordo delle eventuali quote fiscalmente esenti, (Campo 2) la franchigia di 5.000 euro e (Campo 3) l’importo eccedente la franchigia, sul quale applicare le aliquote contributive. Nel caso di contribuenti che svolgono anche altre attività professionali, occorre compilare la sezione II del quadro RR per i redditi professionali ordinari e la sezione III per i compensi derivanti dall’attività sportiva.
Country Report 2026: regimi sostitutivi alla prova della progressività
21/07/2026 - Il rilievo della Commissione europea sulla moltiplicazione dei regimi sostitutivi proporzionali, contenuto nel <a target="_blank" title="country-report-2026-regimi-sostitutivi-alla-prova-della-progressivita" href="/& pdf.ashx#126;/media/Quotidiano/2026/07/21/country-report-2026-regimi-sostitutivi-alla-prova-della-progressivita/Country-report_Italia_2026">Country Report 2026 sull’Italia (SWD(2026) 212 final)</a>, pone una questione di tenuta sistemica dell’<a target="_blank" class="rich-cod" title="art. 53" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/05AC00009885">art. 53</a>, comma 2, Cost.: ciò che è in discussione non è la misura di un singolo tributo, ma la coerenza di un sistema che il Costituente ha voluto informato a criteri di progressività. In continuità con le edizioni 2024 e 2025, il rapporto 2026 segnala l’erosione della base imponibile per effetto dei regimi speciali, ma compie un salto qualitativo, perché collega ora espressamente il crescente ricorso all’imposizione forfetaria temporanea alla riduzione della progressività, al deterioramento dell’equità orizzontale e alla compressione della redistribuzione. Il rilievo della Commissione europea sulla moltiplicazione dei regimi sostitutivi proporzionali, contenuto nel Country Report 2026 sull’Italia (SWD(2026) 212 final), pone una questione di tenuta sistemica dell’art. 53, comma 2, Cost.: ciò che è in discussione non è la misura di un singolo tributo, ma la coerenza di un sistema che il Costituente ha voluto informato a criteri di progressività. In continuità con le edizioni 2024 e 2025, il rapporto 2026 segnala l’erosione della base imponibile per effetto dei regimi speciali, ma compie un salto qualitativo, perché collega ora espressamente il crescente ricorso all’imposizione forfetaria temporanea alla riduzione della progressività, al deterioramento dell’equità orizzontale e alla compressione della redistribuzione.
Beni classificati nella categoria catastale F: il regime IVA
20/07/2026 - Con lo studio n. 36/2026/T il Consiglio Nazionale del Notariato ha analizzato il regime impositivo cui assoggettare gli atti di trasferimento a titolo oneroso, posti in essere da un soggetto passivo IVA, aventi ad oggetto beni immobili classificati in una delle categorie F, che comprende le aree urbane (F1), i fabbricati collabenti (F2), i fabbricati in corso di costruzione (F3), i fabbricati in corso di definizione (F4) e i lastrici solari (F5). Con lo studio n. 36/2026/T il Consiglio Nazionale del Notariato ha analizzato il regime impositivo cui assoggettare gli atti di trasferimento a titolo oneroso, posti in essere da un soggetto passivo IVA, aventi ad oggetto beni immobili classificati in una delle categorie F, che comprende le aree urbane (F1), i fabbricati collabenti (F2), i fabbricati in corso di costruzione (F3), i fabbricati in corso di definizione (F4) e i lastrici solari (F5).
IA sul lavoro: le regole per formazione e riqualificazione professionale
21/07/2026 - Lo schema del decreto legislativo di recepimento del <a target="_blank" class="rich-legge" title="Regolamento (UE) 20241689" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0000966310SOMM">Regolamento (UE) 2024/1689</a> sull’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale fornisce le regole per l’utilizzo dei sistemi di IA nell’ambito delle attività di formazione e riqualificazione sul lavoro. L’obbiettivo è quello di utilizzare i sistemi di IA come mezzo di aggiornamento delle competenze e come strumento di lavoro, al fine di garantire l’occupabilità dei lavoratori, ma anche la transizione occupazionale. Spetterà al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la certificazione dei percorsi formativi. Lo schema del decreto legislativo di recepimento del Regolamento (UE) 2024/1689 sull’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale fornisce le regole per l’utilizzo dei sistemi di IA nell’ambito delle attività di formazione e riqualificazione sul lavoro. L’obbiettivo è quello di utilizzare i sistemi di IA come mezzo di aggiornamento delle competenze e come strumento di lavoro, al fine di garantire l’occupabilità dei lavoratori, ma anche la transizione occupazionale. Spetterà al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali la certificazione dei percorsi formativi.
Fondi pensione: dalla Covip le indicazioni per l'aggiornamento di regolamenti e statuti
21/07/2026 - Con circolare del 16 luglio 2026, la Covip ha fornito indicazioni sull’aggiornamento degli statuti e dei regolamenti delle forme pensionistiche complementari alla luce delle novità normative previste dalla legge di Bilancio 2026 (<a target="_blank" class="rich-legge" title="legge n. 1992025" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0000996314SOMM">legge n. 199/2025</a>) e dall’ art. 16-bis del decreto Lavoro 2026 (<a target="_blank" class="rich-legge" title="D.L. n. 622026" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0001003337SOMM">D.L. n. 62/2026</a> convertito in <a target="_blank" class="rich-legge" title="legge n. 1122026" href="https://onelavoro.wolterskluwer.it/document/10LX0001007292SOMM">legge n. 112/2026</a>). Il riferimento è alle adesioni automatiche, ai percorsi life cycle e alla previsione delle tre nuove rendite in alternativa alla rendita vitalizia. Sono state introdotte poi nuove disposizioni in materia di mandati degli organi di amministrazione e di controllo di fondi negoziali e preesistenti prevedendo che durino cinque esercizi e che non possano essere rinnovati per più di due volte consecutive. Con circolare del 16 luglio 2026, la Covip ha fornito indicazioni sull’aggiornamento degli statuti e dei regolamenti delle forme pensionistiche complementari alla luce delle novità normative previste dalla legge di Bilancio 2026 (legge n. 199/2025) e dall’ art. 16-bis del decreto Lavoro 2026 (D.L. n. 62/2026 convertito in legge n. 112/2026). Il riferimento è alle adesioni automatiche, ai percorsi life cycle e alla previsione delle tre nuove rendite in alternativa alla rendita vitalizia. Sono state introdotte poi nuove disposizioni in materia di mandati degli organi di amministrazione e di controllo di fondi negoziali e preesistenti prevedendo che durino cinque esercizi e che non possano essere rinnovati per più di due volte consecutive.
Quality Act: avviata la seconda consultazione
20/07/2026 - Prosegue il percorso della Commissione europea verso l'adozione di un futuro atto legislativo dedicato ai posti di lavoro di qualità. Con l'avvio della seconda fase della consultazione delle parti sociali, Bruxelles individua cinque ambiti prioritari di intervento: gestione algoritmica e intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro, salute e sicurezza, tutela dei lavoratori nelle catene di subappalto, transizione verde e digitale e rafforzamento del dialogo sociale e delle attività ispettive. L'iniziativa, che dovrebbe sfociare in una proposta legislativa entro la fine dell'anno, punta a coniugare innovazione, competitività e tutela dei diritti dei lavoratori, confermando il ruolo centrale del modello sociale europeo. Prosegue il percorso della Commissione europea verso l'adozione di un futuro atto legislativo dedicato ai posti di lavoro di qualità. Con l'avvio della seconda fase della consultazione delle parti sociali, Bruxelles individua cinque ambiti prioritari di intervento: gestione algoritmica e intelligenza artificiale nei luoghi di lavoro, salute e sicurezza, tutela dei lavoratori nelle catene di subappalto, transizione verde e digitale e rafforzamento del dialogo sociale e delle attività ispettive. L'iniziativa, che dovrebbe sfociare in una proposta legislativa entro la fine dell'anno, punta a coniugare innovazione, competitività e tutela dei diritti dei lavoratori, confermando il ruolo centrale del modello sociale europeo.
OIC 5: bilanci di liquidazione con nuovi criteri valutativi
17/07/2026 - L’OIC ha pubblicato la versione definitiva del <a target="_blank" title="nuovo OIC 5 - Bilanci di liquidazione" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/07/17/oic-5-bilanci-liquidazione-pubblicata-nuova-versione-principio">nuovo OIC 5 - Bilanci di liquidazione</a>, un principio profondamente rivisto con l'obiettivo di renderne più semplice e concreta l’applicazione. In vigore dal 2027, con possibilità di adozione anticipata già per i bilanci 2026, il nuovo OIC 5 introduce criteri di valutazione più prudenziali, semplifica alcuni adempimenti e aggiorna gli schemi di bilancio per adattarli alle esigenze della fase liquidatoria. La novità più rilevante riguarda i criteri valutativi: le attività destinate alla liquidazione sono, in linea generale, valutate al minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzo in liquidazione; viene quindi abbandonato il precedente orientamento che faceva riferimento al valore di realizzo come criterio generale. L’OIC ha pubblicato la versione definitiva del nuovo OIC 5 - Bilanci di liquidazione, un principio profondamente rivisto con l'obiettivo di renderne più semplice e concreta l’applicazione. In vigore dal 2027, con possibilità di adozione anticipata già per i bilanci 2026, il nuovo OIC 5 introduce criteri di valutazione più prudenziali, semplifica alcuni adempimenti e aggiorna gli schemi di bilancio per adattarli alle esigenze della fase liquidatoria. La novità più rilevante riguarda i criteri valutativi: le attività destinate alla liquidazione sono, in linea generale, valutate al minore tra il valore netto contabile e il valore di realizzo in liquidazione; viene quindi abbandonato il precedente orientamento che faceva riferimento al valore di realizzo come criterio generale.
OIC 5 Bilanci di liquidazione: pubblicata la nuova versione del principio
16/07/2026 - Con il comunicato del 16 luglio 2026, l’OIC ha pubblicato la versione definitiva dell’OIC 5 “Bilanci di liquidazione”, applicabile dal 2027 con facoltà di adozione anticipata per il 2026. Il nuovo OIC 5 introduce un approccio più prudenziale e operativo: criterio generale di valutazione al minore tra costo e valore di realizzo, con possibilità di utilizzare quest’ultimo in presenza di condizioni che ne garantiscano il buon esito. È eliminato l’obbligo di stimare il fondo per costi e oneri, sostituito dalla verifica di eventuali contratti onerosi. Rivisti anche gli schemi di bilancio, con nuove voci per plusvalenze e minusvalenze e soppressione della distinzione tra attivo circolante e immobilizzato. Con il comunicato del 16 luglio 2026, l’OIC ha pubblicato la versione definitiva dell’OIC 5 “Bilanci di liquidazione”, applicabile dal 2027 con facoltà di adozione anticipata per il 2026. Il nuovo OIC 5 introduce un approccio più prudenziale e operativo: criterio generale di valutazione al minore tra costo e valore di realizzo, con possibilità di utilizzare quest’ultimo in presenza di condizioni che ne garantiscano il buon esito. È eliminato l’obbligo di stimare il fondo per costi e oneri, sostituito dalla verifica di eventuali contratti onerosi. Rivisti anche gli schemi di bilancio, con nuove voci per plusvalenze e minusvalenze e soppressione della distinzione tra attivo circolante e immobilizzato.
Errori contabili e piani di risanamento CCII: quando la correzione ha rilevanza fiscale immediata
10/07/2026 - Il <a target="_blank" class="rich-legge" title="D.Lgs. 1922025" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000995711SOMM">D.Lgs. 192/2025</a> (<a target="_blank" title="correttivo IRPEF-IRES" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2025/12/20/correttivo-irpef-ires-novita-imprese-contribuenti">correttivo IRPEF-IRES</a>) ha ridisegnato in senso restrittivo la rilevanza fiscale della correzione degli errori contabili ai sensi dell'art. 83 TUIR, riservando il riconoscimento diretto nell'esercizio di correzione ai soli errori “non rilevanti” commessi da soggetti sottoposti a revisione legale obbligatoria. Per gli errori “rilevanti”, o in assenza dei presupposti, torna necessaria la dichiarazione integrativa relativa al periodo di competenza originario. Il tema assume particolare delicatezza quando le rettifiche emergono nell'ambito di un piano di risanamento predisposto ai sensi del Codice della crisi (CCII), dove è essenziale distinguere la correzione di un errore contabile pregresso dal semplice aggiornamento di una stima. Il D.Lgs. 192/2025 (correttivo IRPEF-IRES) ha ridisegnato in senso restrittivo la rilevanza fiscale della correzione degli errori contabili ai sensi dell'art. 83 TUIR, riservando il riconoscimento diretto nell'esercizio di correzione ai soli errori “non rilevanti” commessi da soggetti sottoposti a revisione legale obbligatoria. Per gli errori “rilevanti”, o in assenza dei presupposti, torna necessaria la dichiarazione integrativa relativa al periodo di competenza originario. Il tema assume particolare delicatezza quando le rettifiche emergono nell'ambito di un piano di risanamento predisposto ai sensi del Codice della crisi (CCII), dove è essenziale distinguere la correzione di un errore contabile pregresso dal semplice aggiornamento di una stima.
Fondo automotive 2026-2030: cosa finanzia e con quali modalità
21/07/2026 - Si articola in sei linee di intervento il pacchetto di misure a sostegno della filiera automotive per gli anni dal 2026 al 2030 definito con il <a target="_blank" title="Decreto del Presidente del Consiglio 10 giugno 2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/05/26/automotive-arrivo-fondi">Decreto del Presidente del Consiglio 10 giugno 2026</a>. Il “set” comprende incentivi a sostegno agli investimenti delle imprese della filiera automotive, contributi per l’acquisto di veicoli commerciali, moto e scooter a basse emissioni, incentivi per l’installazione di colonnine domestiche e per il retrofit a gas e a metano delle auto, infine, il programma sperimentale di noleggio a lungo termine di autoveicoli a basse emissioni destinato alle persone fisiche con ISEE inferiore a 30.000 euro. Si articola in sei linee di intervento il pacchetto di misure a sostegno della filiera automotive per gli anni dal 2026 al 2030 definito con il Decreto del Presidente del Consiglio 10 giugno 2026. Il “set” comprende incentivi a sostegno agli investimenti delle imprese della filiera automotive, contributi per l’acquisto di veicoli commerciali, moto e scooter a basse emissioni, incentivi per l’installazione di colonnine domestiche e per il retrofit a gas e a metano delle auto, infine, il programma sperimentale di noleggio a lungo termine di autoveicoli a basse emissioni destinato alle persone fisiche con ISEE inferiore a 30.000 euro.
Iperammortamento, transizione 5.0: al via le comunicazioni di conferma degli investimenti
20/07/2026 - Dal 21 luglio 2026 è attiva sulla piattaforma GSE la procedura per trasmettere la comunicazione di conferma dell’investimento prevista dall'iperammortamento nell'ambito del nuovo piano di transizione 5.0, a seguito del decreto direttoriale emanato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Le imprese con esito positivo della comunicazione preventiva possono accedere all’Area Clienti GSE e inviare la conferma entro i termini normativi. La comunicazione deve includere l’attestazione del pagamento dell’ultima quota di acconto utile al raggiungimento del 20% del costo di ciascun bene agevolato e gli estremi delle fatture relative ai costi ammissibili. Non sono ammessi beni o importi diversi da quelli indicati nella comunicazione preventiva. Sul sito GSE sono disponibili modello, istruzioni operative e guida aggiornata alla piattaforma NPTR5; ulteriori informazioni saranno pubblicate dal Ministero e dal GSE. Dal 21 luglio 2026 è attiva sulla piattaforma GSE la procedura per trasmettere la comunicazione di conferma dell’investimento prevista dall'iperammortamento nell'ambito del nuovo piano di transizione 5.0, a seguito del decreto direttoriale emanato dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy. Le imprese con esito positivo della comunicazione preventiva possono accedere all’Area Clienti GSE e inviare la conferma entro i termini normativi. La comunicazione deve includere l’attestazione del pagamento dell’ultima quota di acconto utile al raggiungimento del 20% del costo di ciascun bene agevolato e gli estremi delle fatture relative ai costi ammissibili. Non sono ammessi beni o importi diversi da quelli indicati nella comunicazione preventiva. Sul sito GSE sono disponibili modello, istruzioni operative e guida aggiornata alla piattaforma NPTR5; ulteriori informazioni saranno pubblicate dal Ministero e dal GSE.
Bando-tipo per gli incentivi pubblici: qual è il contenuto delle sezioni che lo compongono
20/07/2026 - Con il <a target="_blank" title="decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy 18 giugno 2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/07/18/gu-bando-tipo-incentivi-imprese">decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy 18 giugno 2026</a>, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2026, è stato definito il bando‑tipo per l’attivazione da parte delle amministrazioni competenti degli incentivi alle imprese soggetti alla disciplina del Codice degli Incentivi (<a target="_blank" class="rich-legge" title="D.Lgs. n. 1842025" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000995000SOMM">D.Lgs. n. 184/2025</a>). Il suo contenuto si articola in sezioni fisse per facilitare la comprensione e ridurre i tempi di partecipazione. Cosa contengono? Con il decreto del Ministro delle Imprese e del Made in Italy 18 giugno 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 164 del 17 luglio 2026, è stato definito il bando‑tipo per l’attivazione da parte delle amministrazioni competenti degli incentivi alle imprese soggetti alla disciplina del Codice degli Incentivi (D.Lgs. n. 184/2025). Il suo contenuto si articola in sezioni fisse per facilitare la comprensione e ridurre i tempi di partecipazione. Cosa contengono?
Orientamenti UE per fornitori e utilizzatori di sistemi di IA: quali sono le istruzioni per le imprese
21/07/2026 - La Commissione UE ha pubblicato il 20 luglio 2026 gli “<a target="_blank" title="Orientamenti sugli obblighi di trasparenza per i fornitori e gli operatori di determinati sistemi di IA" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/07/21/ia-pubblicati-obblighi-trasparenza-orientamenti-ue-codice-buone-pratiche">Orientamenti sugli obblighi di trasparenza per i fornitori e gli operatori di determinati sistemi di IA</a>”. Gli orientamenti della Commissione europea integrano il <a target="_blank" title="codice di buone pratiche sulla trasparenza dei contenuti generati dall'IA" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/06/12/ia-ue-pubblica-codice-buone-pratiche-definitivo-marcatura-etichettatura">codice di buone pratiche sulla trasparenza dei contenuti generati dall'IA</a>, il quale rappresenta un mezzo adeguato e volontario di cui fornitori e utilizzatori di IA possono avvalersi per dimostrare la conformità alla legge sull'IA. Il tutto in vista della decorrenza di applicazione, prevista per il 2 agosto 2026, degli adempimenti previsti dall’<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 50" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000966310ART145">art. 50</a>, <a target="_blank" class="rich-legge" title="regolamento (UE) n. 20241689" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000966310SOMM">regolamento (UE) n. 2024/1689</a>. Cosa dicono le linee guida fornite? La Commissione UE ha pubblicato il 20 luglio 2026 gli “Orientamenti sugli obblighi di trasparenza per i fornitori e gli operatori di determinati sistemi di IA”. Gli orientamenti della Commissione europea integrano il codice di buone pratiche sulla trasparenza dei contenuti generati dall'IA, il quale rappresenta un mezzo adeguato e volontario di cui fornitori e utilizzatori di IA possono avvalersi per dimostrare la conformità alla legge sull'IA. Il tutto in vista della decorrenza di applicazione, prevista per il 2 agosto 2026, degli adempimenti previsti dall’art. 50, regolamento (UE) n. 2024/1689. Cosa dicono le linee guida fornite?
IA: pubblicati gli obblighi di trasparenza, gli orientamenti UE e il codice di buone pratiche
20/07/2026 - Gli orientamenti della Commissione europea del 20 luglio 2026 chiariscono come fornitori e deployer di sistemi di IA devono applicare gli obblighi di trasparenza dell’AI Act, in vigore dal 2 agosto 2026. Le linee guida definiscono quando informare gli utenti dell’interazione con l’IA, come applicare marcatura e etichettatura dei contenuti generati o manipolati (inclusi deepfake, testi sintetici e contenuti su temi di interesse pubblico) e quali eccezioni sono ammesse, come la semplice correzione ortografica. Indicano inoltre come dimostrare la conformità, anche tramite l’adesione al codice di buone pratiche, riconosciuto come strumento volontario ma adeguato. Dal 2 dicembre 2026 gli obblighi di marcatura si applicheranno anche ai sistemi già immessi sul mercato. Gli orientamenti della Commissione europea del 20 luglio 2026 chiariscono come fornitori e deployer di sistemi di IA devono applicare gli obblighi di trasparenza dell’AI Act, in vigore dal 2 agosto 2026. Le linee guida definiscono quando informare gli utenti dell’interazione con l’IA, come applicare marcatura e etichettatura dei contenuti generati o manipolati (inclusi deepfake, testi sintetici e contenuti su temi di interesse pubblico) e quali eccezioni sono ammesse, come la semplice correzione ortografica. Indicano inoltre come dimostrare la conformità, anche tramite l’adesione al codice di buone pratiche, riconosciuto come strumento volontario ma adeguato. Dal 2 dicembre 2026 gli obblighi di marcatura si applicheranno anche ai sistemi già immessi sul mercato.
Transazione fiscale nella composizione negoziata: due professionisti per due attestazioni
20/07/2026 - La parte I della <a target="_blank" title="circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026" href="https://www.ipsoa.it/documents/quotidiano/2026/07/17/codice-crisi-impresa-online-circolare-agenzia-entrate">circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026</a> offre un’indicazione operativa di particolare rilievo per le imprese che intendono formulare una proposta di accordo transattivo nell’ambito della composizione negoziata. Secondo l’impostazione prospettata, la relazione sulla convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale e quella sulla completezza e veridicità dei dati aziendali devono essere affidate a soggetti distinti. Tale posizione, pertanto, pur riferita alla specifica disciplina dell’<a target="_blank" class="rich-legge" title="art. 23" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000873338ART71">art. 23</a>, c. 2-bis, <a target="_blank" class="rich-legge" title="CCII" href="https://onefiscale.wolterskluwer.it/document/10LX0000873338SOMM">CCII</a> (l’accordo transattivo), impone ad imprenditore e advisor una pianificazione precisa e tempestiva degli incarichi professionali. Come prepararsi? La parte I della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 5/E del 16 luglio 2026 offre un’indicazione operativa di particolare rilievo per le imprese che intendono formulare una proposta di accordo transattivo nell’ambito della composizione negoziata. Secondo l’impostazione prospettata, la relazione sulla convenienza della proposta rispetto alla liquidazione giudiziale e quella sulla completezza e veridicità dei dati aziendali devono essere affidate a soggetti distinti. Tale posizione, pertanto, pur riferita alla specifica disciplina dell’art. 23, c. 2-bis, CCII (l’accordo transattivo), impone ad imprenditore e advisor una pianificazione precisa e tempestiva degli incarichi professionali. Come prepararsi?
Quotidiano Giuridico
I chatbot alla prova del GDPR, la sanzione del Garante Privacy a Character.AI
21/07/2026 - Le regole privacy per i Large Language Model alla luce del recente intervento dell'Authority (Provvedimento 3 luglio 2026, n. 487)
Il proprietario dell'auto deve sapere chi si trova alla guida
21/07/2026 - Sul titolare del veicolo grava un dovere di diligenza nel conoscere e conservare memoria dell'identità di chi conduce il mezzo (Cassazione n. 13059/2026)
Stabilizzazione giovani: cosa prevede la circolare INPS n. 72/2026
21/07/2026 - La misura mira a favorire l’occupazione giovanile stabile tramite un esonero contributivo totale per i datori di lavoro privati che trasformano contratti a termine in rapporti a tempo indeterminato
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GDPR: come gestire gli adempimenti
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